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Cara ADUC

300.000 euro di perdite per operazioni in derivati non eseguite

31 dicembre 2004
Domanda 31 dicembre 2004
Dal 2001 svolgo attraverso la Banca di Roma un'operativita' in derivati sia per mio conto che per la mia azienda su valute attraverso un gestore della banca. Nel 2001, 2002 e 2003 la gestione e' avvenuta con buoni risultati seppure con poca trasparenza e chiarezza. Dall'inizio del 2004 mi sono accorto che non venivano piu' effettuate operazioni come negli anni precedenti quando erano poste in essere molte operazioni insieme, anche di segno diverso, per la copertura dei rischi e che avevano portato a risultati positivi. Dalla banca mi si diceva che le operazioni non erano poste in essere per mancanza di condizioni favorevoli del mercato e per diversi mesi ho soprasseduto visto il rapporto di stima e fiducia che si era creato. Nel luglio del 2004 ho chiesto un incontro con il Capo Area della banca che con enorme sorpresa da parte mia mi comunicava che la Banca di Roma da gennaio 2004 non effettuava piu' operazioni in derivati e si diceva stupito che non mi fosse stato comunicato niente. Venivo rassicurato che le operazioni rimaste aperte sin dal 2003 sarebbero state accompagnate in maniera indolore dalla banca per evitare delle perdite pesanti. Immediatamente ho contestato il fatto che se le operazioni in essere erano poche e non era stato fatto il solito lavoro di copertura tali operazioni avrebbero potuto comportare perdite notevoli, inoltre contestavo che se la banca mi avesse comunicato a gennaio immediatamente la propria decisione avrei immediatamente disposto di smontare tutto per evitare rischi. Di fronte alle mie lamentele venivo rassicurato che la banca avrebbe accompagnato le operazioni senza perdite e mi tranquillizzavo. A settembre 2 giorni prima della scadenza delle operazioni la banca mi comunicava che le perdite erano pari a oltre 300.000 euro che mi venivano addebitati sul mio conto corrente. Ho immediatamente iniziato un'azione nei confronti della banca che ha riconosciuto le proprie colpe e mi sta proponendo delle operazioni in cui grazie all'applicazioni di condizioni eccezionali da parte della banca mi permettera' di recuperare quanto perso. Purtroppo a meta' dicembre la banca mi comunicava che c'era' ancora un'operazione in essere in scadenza senza che ero a conoscenza che ha comportato altri 70.000 euro di perdita. Nonostante le rassicurazioni anche scritte della banca che riconosce le proprie colpe e l'impegno a farmi recuperare le perdite non sono piu' tranquillo visto che ho avuto solo rassicurazioni verbali o scritte ma non ho ricevuto ancora niente di concreto e vorrei iniziare un'azione legale.
Gastone, da Civita Castellana/Viterbo

Risposta ADUC
E' necessario che ci invii informazioni molto piu' dettagliate per verificare l'effettiva responsabilita' dell'intermediario. Il fatto che la banca abbia riconosciuto certe responsabilita' va valutato con molta attenzione. Le dichiarazioni verbali non hanno nessun valore. Le dichiarazioni scritte vanno analizzate attentamente. E' necessario analizzare in primo luogo il contratto di intermediazione. Successivamente tutti gli ordini trasmessi. Come venivano trasmessi? Telefonicamente? Con ordini cartacei? On-line? I riferimenti normativi ai quali l'intermediario deve sottostare, nel caso specifico, sono gli art. 32 (se le operazioni sono state effettuate in contropartita con l'intemediario) e 33 (se l'intermediario ha semplicemente ricevuto e trasmesso l'ordine) del Regolamento Consob 11522. I quali specificano i seguenti obblighi a carico dell'intermediario.
Art. 32
(Negoziazione)
1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.
2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.
3. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.
4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:
- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;
- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati37.
5. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.
6. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle
commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.
Art. 33
(Ricezione e trasmissione di ordini)
1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.
2. Gli ordini sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti; è in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.
3. Nel caso di ordini di compravendita, gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli all'intermediario negoziatore, raggruppare i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza degli investitori. 4. Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:
a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa prescritta;
b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri
di riparto previsti per l'offerta.
5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda
direttamente all'esecuzione degli ordini.
Tenga presente che, ai sensi dell'art. 23 c. 6 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/98) "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.".
Nella descrizione degli eventi che ci ha inviato ci sono alcune cose che non comprendiamo. Quando scrive che l'hanno rassicurata dicendo che le operazioni "sarebbero state accompagnate in maniera indolore dalla banca per evitare delle perdite pesanti" non si comprende cosa mai avrebbe potuto fare la banca e che tipo di impegno formale la banca ha preso. In sintesi, da una primissima analisi, in base alla descrizione dei fatti che ci ha fornito, si ravviserebbero le condizioni per un'azione legale contro l'intermediario per il risarcimento del danno. Questa affermazione, pero', deve essere supportata da un'attenta analisi delle carte a sua disposizione. Per questo puo' inviare in Aduc tutta la documentazione:
- Il contratto d'intermediazione
- La documentazione di tutti gli ordini trasmessi
- La corrispondenza intercorsa con la banca sul problema
- Un promemoria molto piu' dettagliato dei fatti.
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