Tributi locali (IMU, tasse rifiuti, TOSAP, etc.): regole sugli accertamenti, sulla riscossione coattiva e sui rimborsi
I principali tributi locali sono l'IMU (Imposta Municipale Propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti), la TOSAP/COSAP (tassa o canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) e l'imposta di soggiorno. La disciplina della riscossione ha subito profonde modifiche: dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento dei Comuni hanno acquisito efficacia esecutiva diretta, rendendo spesso superflua la notifica di una cartella esattoriale separata prima dell'avvio delle azioni coattive.
Indice scheda
TRIBUTI COINVOLTI
L'AVVISO DI ACCERTAMENTO: NOTIFICA E CONTENUTO
RISCOSSIONE COATTIVA
RIMBORSI
SANZIONI E INTERESSI
RICORSI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Le regole di accertamento e riscossione riguardano tutti i tributi locali. I principali nel 2026 sono:
- IMU (Imposta Municipale Propria) — patrimoniale sugli immobili, esclusa l'abitazione principale non di lusso;
- TARI (Tassa sui Rifiuti) — finanzia il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- TOSAP/COSAP — tassa o canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Imposta di soggiorno — dovuta da chi pernotta in strutture ricettive.
L'AVVISO DI ACCERTAMENTO: NOTIFICA E CONTENUTO
Il Comune (o ente locale) deve notificare al contribuente un avviso di accertamento — a pena di decadenza — entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Lo stesso termine vale per l'irrogazione delle sanzioni.
L'avviso deve contenere:
- la motivazione con i presupposti di fatto e di diritto (se fa riferimento ad atto non conosciuto dal contribuente, questo va allegato o riprodotto in modo essenziale);
- l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento;
- l'organo presso cui è possibile chiedere un riesame in autotutela;
- le modalità, il termine (60 giorni) e l'organo giurisdizionale per il ricorso.
La notifica può avvenire per raccomandata a/r, tramite messi comunali, in forma digitale (PEC) o tramite i servizi postali privati autorizzati. Non è richiesta la firma autografa se l'atto è prodotto con sistemi informativi automatizzati: è sufficiente l'indicazione a stampa del responsabile.
Se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla notifica e non presenta ricorso, l'accertamento diventa definitivo ed esecutivo. Da quel momento possono partire le azioni di riscossione coattiva.
Esistono due percorsi:
- Avviso di accertamento esecutivo (dal 2020): per i Comuni che utilizzano tale strumento, l'accertamento stesso — una volta divenuto definitivo — acquista forza esecutiva senza necessità di una cartella separata. Decorsi 30 giorni dalla definitività, il Comune (o il soggetto incaricato della riscossione) può avviare direttamente pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca.
- Cartella esattoriale: se il Comune ha delegato la riscossione all'Agenzia delle entrate-riscossione, viene notificata una cartella esattoriale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento.
- Ingiunzione fiscale: se il Comune riscuote in proprio o tramite società delegate, utilizza l'ingiunzione fiscale, che ha la stessa forza esecutiva della cartella.
Sia la cartella che l'ingiunzione, se non pagate nei termini e non contestate, aprono la strada a fermo amministrativo, pignoramento e iscrizione di ipoteca.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del versamento, oppure dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale deve provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di mancato rimborso, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Gli interessi vengono calcolati giorno per giorno. La misura annua è determinata da ciascun ente nei limiti di 3 punti percentuali sopra il tasso legale; gli stessi interessi spettano al contribuente in caso di rimborso.
Le sanzioni per omesso o parziale versamento dei tributi locali vanno in genere dal 25% al 30% dell'imposta non versata (ridotte in caso di ravvedimento operoso spontaneo). Per i dettagli si veda la scheda sulle sanzioni tributarie amministrative.
L'avviso di accertamento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale). Prima del ricorso è possibile tentare l'autotutela, chiedendo all'ente la correzione o l'annullamento dell'atto, con il vantaggio che non sospende automaticamente i termini per il ricorso giudiziale (che vanno quindi tenuti sotto controllo).
Per i tributi di importo inferiore a 3.000 euro è obbligatorio il reclamo-mediazione prima del ricorso.
- Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 161-167 — accertamento tributi locali
- D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 — istituzione Agenzia delle entrate-riscossione
- L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 commi 784-815 — riscossione con avviso esecutivo dal 2020
- D.Lgs. 472/1997 — sanzioni tributarie amministrative
- Agenzia delle entrate-riscossione