testata ADUC
TRIBUTI LOCALI (IMU, TASSE RIFIUTI, TOSAP, etc): REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 novembre 2007 0:00
 
Attenzione! Dal 1/1/2020 la riscossione dei tributi di alcuni enti locali, tra cui i comuni e le province, è stata potenziata dando efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento, quindi escludendo la necessità di notificare cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali prima di dare avvio alle azioni di riscossione coattiva. Si veda per informazioni la scheda Tributi locali, la riscossione potenziata dal 2020

Ultima revisione: 23/1/2018

La legge finanziaria 2007 ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali, piu' precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.

Dopo la prima fase di accertamento, con notifica di un avviso, gli enti locali possono scegliere strade diverse di riscossione coattiva nel caso in cui l’avviso di accertamento non venga pagato.
Alla classica notifica della cartella esattoriale può sostituirsi quella dell’ingiunzione fiscale, strumento alternativo che gli enti locali possono usare se scelgono di riscuotere in proprio -od attraverso società delegate- le proprie entrate.

Tutto ciò sulla base di nuove normative che da una parte hanno via via equiparato l’ingiunzione fiscale alla cartella esattoriale e dall’altra hanno sancito la libertà di scelta da parte degli enti locali affiancandola all’abolizione di Equitalia con sostituzione come nuovo riscossore nazionale -a cui gli enti locali possono continuare a delegare la riscossione coattiva delle proprie entrate- denominato “Agenzia delle entrate-riscossione”.

Indice scheda
TRIBUTI COINVOLTI
AVVISO DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E CONTENUTO
RISCOSSIONE COATTIVA
RIMBORSI
SANZIONI ED INTERESSI APPLICABILI
RIFERIMENTI NORMATIVI

TRIBUTI COINVOLTI
Le regole di riscossione vigenti dal 2007 riguardano tutti i tributi locali, e non cambia al cambiare del loro nome (le leggi che si sono susseguite hanno mantenuto i riferimenti alle norme della Finanziaria 2007 per quanto riguarda la riscossione).
Nell'ambito degli immobili, come patrimoniale, sono coinvolte l'ICI diventata IMU.
Nell'ambito della gestione dei rifiuti sono coinvolte la TARSU diventata TIA, ambedue sostituite dalla TARES che poi si e' scomposta in TARI (tassa rifiuti) e TASI (servizi indivisibili).
Sono poi incluse l' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI e la TOSAP.

AVVISO DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E CONTENUTO
A partire dal 1/1/07, relativamente alla
* rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
* accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato- a pena di decadenza- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97 e la scheda inserita tra i link).

L'avviso deve contenere:
* la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;
* l’indicazione dell’ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
* indicazione del responsabile del procedimento;
* indicazione dell’organo o dell’autorita' amministrativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
* delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche' il termine -di 60 giorni- entro cui effettuare il relativo pagamento. Informazioni sull'autotutela e i ricorsi presso la commissione provinciale tributaria possono essere trovati nelle schede riportate tra i link, piu' avanti.

Riguardo alla sottoscrizione si fa presente che, considerato che si tratta di atti redatti con sistemi informativi automatizzati, non è previsto vi sia firma autografa ma indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Legge 549/95 art.1 comma 87).
La raccomandata a/r di notifica può essere inviata in busta normale (non quella verde per la notifica degli atti giudiziari) tramite Poste Italiane o anche un servizio di poste private a patto che abbia licenza ministeriale (vedi D.lgs.261/99 artt.4/5).

RISCOSSIONE COATTIVA
Dal momento in cui l'accertamento e' diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento -od eventualmente un ricorso- possono essere avviate le attività di riscossione coattiva con notifica di una cartella esattoriale o di un'ingiunzione fiscale.
Il primo caso si verifica se l’ente locale ha delegato al nuovo riscossore nazionale -Agenzia delle entrate-riscossione le proprie attività di riscossione, il secondo si verifica se invece ha deciso di svolgere la riscossione direttamente o tramite società delegate.

In ambedue la notifica deve avvenire entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui, come detto sopra, l’accertamento è divenuto definitivo.

I due mezzi di riscossione coattiva -cartella esattoriale e ingiunzione fiscale- hanno praticamente lo stesso potere esecutivo e possono “aprire le porte”, se non pagati e non contestati nei modi previsti dalla legge- ad azioni come il fermo amministrativo, il pignoramento, l’iscrizione di ipoteca etc.

Approfondimenti ulteriori sulle schede pratiche:
- La cartella esattoriale
- Enti locali, la riscossione con ingiunzione fiscale

RIMBORSI
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

SANZIONI ED INTERESSI APPLICABILI
La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Per il dettaglio sulle sanzioni si veda la scheda
SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167)
- Dl 248/2007 convertito nella legge 31/2008 art.36 comma 2 (modalità alternative di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali)
- Dl 70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-quater (riscossione diretta da parte dei Comuni)
- Dl 193/2016 convertito nella legge 225/2016 art.2 comma 2 (istitutivo del nuovo riscossore nazionale Agenzia delle entrate-riscossione) 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS