Le regole generali valide in caso di spostamenti tramite traghetto o navi sono stabilite dal
codice di navigazione (RD 327/1942), libro terzo, sezione "obbligazioni relative all'esercizio della navigazione", art. 396 e segg.
Sono ovviamente determinanti, oltre ad esse, le condizioni di trasporto della singola compagnia di navigazione (tra le piu' famose Corsica e Sardinia ferries, Moby lines, Tirrenia, etc.), che stabiliscono le condizioni particolari a cui e' sottoposto il viaggio.
Attenzione. In caso di
CROCIERA i riferimenti cambiano, perche' il fatto che al viaggio siano abbinati altri servizi turistici (soggiorno, escursioni, spostamenti aerei, etc.) fa si' che si parli di pacchetto viaggio, disciplinato a parte dal
codice del consumo, come precisato meglio piu' avanti.
REGOLE DEL CODICE DI NAVIGAZIONE
Il biglietto
Se il traghetto o la nave hanno stazza lorda superiore alle 10 tonnellate (se a propulsione meccanica) o alle 25 tonnellate in tutti gli altri casi, il servizio di trasporto – il cosiddetto "passaggio"- dev'essere regolato da un contratto scritto.
Normalmente il contratto e' rappresentato dal
biglietto di viaggio, che vi fa riferimento (con l'acquisto del biglietto si accettano, infatti, tutte le condizioni di trasporto della compagnia di navigazione scelta).
Il biglietto deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe di viaggio, il prezzo e il nome e domicilio del vettore.
Se e' nominativo (o comunque se il viaggio e' gia' iniziato) non puo' essere ceduto se non con il consenso della compagnia di trasporto.
Viaggio senza biglietto
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto,
e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Impossibilita' del passeggero
Se il passeggero non puo' partire a causa di un impedimento a lui non imputabile il contratto si risolve ed e' dovuto solo
un quarto del prezzo del viaggio, conteggiato a netto dell'eventuale vitto. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con lui, ciascuno di essi puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
La condizione per usufruire della riduzione e' comunicare l'impossibilita' di viaggiare prima della partenza. In mancanza e' dovuto l'intero prezzo.
Nota: Attenzione! Le penali sono diverse, decise autonomamente dalla compagnia di navigazione, nei casi invece in cui l'annullamento del passeggero sia volontario, legato ad un ripensamento e NON ad un impedimento sopravvenuto. Si veda piu' avanti, nella sezione "regolamenti delle compagnie".
Mancata partenza del passeggero
Se il passeggero non si presenta a bordo all'orario stabilito il prezzo del viaggio e' dovuto per intero, al netto dell'eventuale vitto. Cio' a meno che il biglietto non sia stato ceduto a seguito di domanda del passeggero e accettazione della compagnia di navigazione. In questo caso alla compagnia spetta una provvigione sul prezzo di massimo il 10%.
Impedimento della nave
Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non imputabili alla compagnia di navigazione, il contratto e' risolto e il biglietto deve comunque essere rimborsato.
Soppressione della partenza o cambio di itinerario
Se la compagnia sopprime la partenza e il viaggio non puo' essere fatto con altra nave di sua proprieta' (con partenza successiva), il contratto si risolve. Se vi sono partenze successive di traghetti o navi della stessa compagnia il passeggero puo' scegliere se viaggiare su una di esse o risolvere il contratto.
La risoluzione puo' essere chiesta anche se cambia l'itinerario di viaggio, nei casi in cui detto cambiamento vada contro gli interessi del viaggiatore.
Il passeggero e' libero, in ambedue i casi, di chiedere anche i danni, che non possono superare il doppio del prezzo pagato qualora dietro la soppressione e/o il cambiamento di itinerario vi sia un giustificato motivo.
Ritardo della partenza
Se la partenza e' ritardata il passeggero ha diritto al vitto e alloggio quando cio' sia compreso nel prezzo del viaggio.
Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto.
Se il viaggio invece dura di piu', il passeggero puo' chiedere la risoluzione solo dopo 24 ore di ritardo per i viaggi tra porti del Mediterraneo e dopo 48 ore per i viaggi che abbiano inizio o fine fuori Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo.
Nei casi in cui il ritardo
sia dovuto ad una causa imputabile alla compagnia di navigazione, il passeggero ha anche diritto all'eventuale rimborso dei danni.
Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio e' interrotto per cause di forza maggiore (maltempo, etc.) il prezzo e' dovuto in proporzione al tratto percorso.
Se la compagnia di navigazione pero' consente al passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo nell'attesa vitto e alloggio (quando questi sono compresi nel biglietto pagato), il prezzo e' dovuto per intero.
Interruzione del viaggio del passeggero
Se invece e' il passeggero che non puo' concludere il viaggio per ragioni a lui non imputabili, il prezzo e' dovuto in proporzione al tratto percorso.
Negli altri casi (interruzione per scelta personale), e' dovuto il prezzo intero.
Responsabilità del vettore
La legge sancisce che la compagnia di navigazione e' responsabile dei danni derivati al passeggero in caso di ritardo o mancata esecuzione del viaggio, quando cio' non sia dovuto ad eventi fortuiti o comunque non imputabili alla compagnia stessa.
La legge non prevede indennizzi forfettari ma sancisce il generico diritto del passeggero a chiedere il rimborso del danno. Di fronte alla contestazione del danno da parte del passeggero, l'onere della prova riguardo l'eventuale esclusione di responsabilita' e' a carico della compagnia di navigazione.
Stessa cosa per quanto riguarda i danni alle persone dipendenti da fatti verificatesi durante il viaggio (dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco). Il danno e' richiedibile, ma la compagnia di navigazione ha facolta' di dimostrare che essi NON siano derivati da cause a lei imputabili.
Rimangono a parte, ovviamente, eventuali assicurazioni sottoscritte appositamente, di solito all'atto dell'acquisto del biglietto.
Trasporto del bagaglio
Nel prezzo del biglietto e' compreso anche il trasporto degli effetti personali in un bagaglio non registrato, i cui limiti di peso e misura sono fissati dalla compagnia di navigazione
I bagagli di misura eccedente a quelle fissate vengono registrati, tramite compilazione da parte del passeggero di un bollettino indicante i propri dati, numero dei colli, peso, valore. Il trasporto di questi bagagli e' da pagarsi a parte.
Responsabilità del vettore per il bagaglio
La compagnia di navigazione e' responsabile della perdita o danneggiamento del bagaglio registrato che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la causa dell'evento e' a lui non imputabile.
Il limite massimo del rimborso previsto dalla legge e' di 6,20 euro per kg oppure la maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore.
La perdita o il danneggiamento evidente devono essere contestati subito, al momento della riconsegna dei bagagli. I danni non apparenti (occulti) possono essere contestati entro il terzo giorno.
Per la perdita o i danni dei bagagli od oggetti non consegnati alla compagnia (e quindi non registrati) non vi e' rimborso a meno che il passeggero non dimostri la responsabilita' della compagnia di navigazione.
Le regole sulla responsabilita' del vettore in caso di danni alle persone o ai bagagli non sono derogabili a favore della compagnia di navigazione nei propri regolamenti o condizioni di trasporto.
Pegno legale sui bagagli
E' bene sapere che la compagnia di navigazione ha diritto di pegno sul bagaglio nei casi di morosita' del passeggero riguardo al prezzo del trasporto.
Bagaglio non ritirato
La compagnia di navigazione puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Veicolo a seguito e responsabilita' della compagnia
Il veicolo a seguito non e' assimilabile al bagaglio e il suo trasporto e' regolato dalle norme sul "trasporto di cose".
In caso di perdita o di avaria (o anche di ritardo nella riconsegna) la compagnia di navigazione e' responsabile a meno che non provi che la causa del problema non e' stata, in tutto o in parte, determinata da una responsabilita' sua o dei propri dipendenti.
Se il danno e' prodotto da un vizio occulto o comunque e' legato ad un evento particolare (pericoli in mare, incendio non da colpa della compagnia, pirateria, guerre, sommosse, provvedimenti dell'autorita', scioperi, serrate, deviazioni fatte a scopo di salvataggio, etc), e' il danneggiato che deve provare che la causa del danno e' di responsabilta' della compagnia di navigazione.
Il codice fissa come risarcimento limite per veicolo 103,3 euro oppure la maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore, valore che si presume effettivo fino a prova contraria. Tale limite non si applica ai casi in cui la responsabilita' della compagnia di navigazione sia determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti (sentenza Corte costituzionale n. 199/2005).
Le compagnie di navigazione hanno facolta' di derogare da queste disposizioni -compreso il limite massimo di risarcimento- rendendo quindi superflua la presentazione della dichiarazione di valore della vettura. E' bene quindi consultare il regolamento di trasporto della compagnia ed attenervisi.
I REGOLAMENTI DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Come gia' detto, con l'acquisto del biglietto si danno per conosciute ed accettate tutte le condizioni di trasporto della compagnia di navigazione, condizioni che e' bene quindi consultare PRIMA dell'acquisto facendone oggetto di valutazione insieme a tutti gli altri elementi (qualita' del servizio, orari, prezzi, etc.). La cosa non e' difficile, considerando che le condizioni di trasporto debbono essere pubblicizzate presso tutte le biglietterie, gli uffici della societa' e i comandi di bordo. Spesso esse sono anche scaricabili dai siti delle compagnie.
Il regolamento e' essenziale per conoscere le tariffe, le offerte speciali, le modalita' di acquisto dei biglietti, le condizioni di viaggio dei ragazzi (normalmente vengono considerati tali i minori di anni 12) degli animali domestici, di soggetti per i quali la legge prevede facilitazioni o riduzioni (spostamenti per votare, a mutilati o invalidi, a militari, ai ciechi, etc.etc.) delle donne in gravidanza, etc.
Il regolamento fissa anche i divieti e l
e penali legate all'annullamento del viaggio.
Esse possono variare molto in relazione al momento in cui viene dato annullamento rispetto alla data di partenza. Si puo' andare da circa il 10% per gli annullamenti fatti piu' di un mese prima fino al 100% in caso di annullamento fatto lo stesso giorno della partenza (o anche quello precedente) .
Il tutto dipende dalla singola compagnia di navigazione, che puo' legittimamente decidere quali penali inserire nelle proprie condizioni di trasporto.
Queste penali sono di solito riferite genericamente all'annullamento fatto dal passeggero liberamente, per sua volonta' (il classico "ripensamento").
E' bene sapere che la legge prevede invece una
penale massima del 25% nei casi in cui l'annullamento sia dovuto ad impedimenti sopravvenuti ed indipendenti dalla volonta' del passeggero (quali morte, infortunio, malattia, etc.etc.).
C'e' differenza, quindi, tra l'annullamento volontario e quello "forzato", stante l'obbligo per il passeggero di avvisare tempestivamente la compagnia e di fornire tutta la documentazione probatoria prevista.
Nei casi in cui la compagnia lo consenta, e' bene quindi stipulare un'assicurazione che copra i rischi legati agli impedimenti di cui sopra nonche' agli eventuali danni legati al viaggio (all'autovettura, alla persona, al bagaglio, etc.).
Non di rado le compagnie, a fronte di un annullamento legato ad un impedimento grave o comunque non dipendente dalla volonta' del passeggero, concedono il rimborso dell'intero biglietto, con copertura propria e/o della compagnia di assicurazione con loro convenzionata.
La fonte di informazioni primaria sono, come gia' detto, le condizioni di trasporto accettate con l'acquisto del biglietto di viaggio nonche' le clausole del contratto di assicurazione eventualmente sottoscritto (a parte o contestualmente all'acquisto del biglietto).
COME CONTESTARE, PRESCRIZIONE
La contestazione
A parte i classici reclami, sia verbali che scritti, sempre consigliabili per cercare di risolvere i problemi nel modo piu' "amichevole" possibile, il mezzo col quale e' bene contestare i danni patiti con relativa quantificazione e richiesta di rimborso e' la
messa in mora, lettera da inviare con raccomandata a/r con la quale si detta un termine per adempiere minacciando, in difetto, di adire le vie legali.
E' sempre bene provvedere a alle contestazioni il prima possibile, considerando sia i termini decadenziali previsti dalla legge e dai regolamenti della compagnia di navigazione.
Per la perdita o il danneggiamento del bagaglio, per esempio, una prima contestazione va fatta subito, al momento della loro riconsegna, e solo per i danni occulti e' possibile contestare entro il terzo giorno. In questi casi di solito vengono utilizzati dei moduli predisposti dalla compagnia di navigazione, per poi procedere, eventualmente, all'invio di una messa in mora utile per ribadire e formalizzare le proprie richieste.
La legge prevede anche dei termini di prescrizione da rispettare sia per inviare la messa in mora, sia per poi dare avvio alle eventuali conciliazioni (davanti al giudice di pace o alla locale camera di commercio), sia per agire giudizialmente. L'invio della messa in mora vale come atto interruttivo del periodo di prescrizione, che da quel momento quindi riparte. I termini di prescrizione sono riportati piu' avanti.
Per ogni informazione e dettaglio sulla messa in mora si veda questa scheda:
LA MESSA IN MORA:
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La prescrizione
Tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto delle persone e del bagaglio non registrato si
prescrivono in sei mesi dall'arrivo del passeggero a destinazione o, in mancanza, dal giorno in cui lo stesso sarebbe dovuto arrivare.
Tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto dei bagagli registrati si prescrivono
in un anno dalla riconsegna degli stessi, o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.
I diritti relativi al contratto di trasporto di beni (l'auto, tipicamente) si prescrivono invece in sei mesi decorrenti dalla loro riconsegna oppure, in caso di perdita totale, dal giorno in cui gli stessi avrebbero dovuto arrivare a destinazione. Se il trasporto ha origine o destinazione fuori Europa o fuori dai Paesi bagnati dal Mediterraneo, il termine di prescrizione e' di un anno.
Fonte: Art.418 e 438 codice di navigazione
UN CASO PARTICOLARE: LA CROCIERA
Le crociere, per loro caratteristica (combinano in un unico prezzo predeterminato trasporto, alloggio e servizi turistici), rientrano tra i cosiddetti
pacchetti turistici, disciplinati a parte rispetto al semplice spostamento via traghetto o nave.
Le norme che le regolano, normalmente citate nelle condizioni di trasporto, sono quindi la direttiva n. 90/314/CEE recepita in Italia dal d.lgs. 111/1995 poi confluito nel codice del consumo, art. 82/100 e la convenzione di Bruxelles del 1970 ratificata dalla legge 1084/1977.
Per approfondire le regole su questi tipi di contratto si puo' consultare la scheda pratica
I PACCHETTI VIAGGIO:
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