Ultimo aggiornamento: 7/7/2008, con le novita' del d.l.112/2008
Con il Decreto Ministeriale n. 37/2008 entrato in vigore il 27/3/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il regolamento che riordina le disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all’interno degli edifici, cosi' come disposto dalla legge 248/2005.
Detto regolamento abroga e sostituisce il precedente (dpr 447/91) nonche' parte del testo unico dell'Edilizia (Dpr 380/01, Capo V della parte II, art.dal 107 al 121) e della legge 46/90.
Il decreto introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti negli edifici, fissando regole sia per la loro certificazione in sede di installazione e/o modifica (trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria), sia riguardo agli adempimenti a carico del proprietario nel caso di cessione dell'immobile.
La certificazione consiste nell'emissione, da parte di imprese abilitate, di precise documentazioni, ovvero il progetto, la dichiarazione di conformita', libretti di uso e manutenzione e –specificatamente per gli impianti installati o modificati prima del 27/3/08- la "dichiarazione di rispondenza".
Nel dettaglio:
GLI IMPIANTI INTERESSATI
Gli obblighi di certificazione riguardano tutti gli impianti posti al servizio degli edifici e collocati all'interno di essi (o delle relative pertinenze), indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Sono inclusi:
A) gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
G) impianti di protezione antincendio.
Sono esclusi invece gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica.
Per gli impianti collegati alle reti di distribuzioni le regole si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura, ovvero dal punto in cui l'azienda erogatrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas, l'acqua, etc.etc., oppure dal punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.
LE IMPRESE ABILITATE ALLA CERTIFICAZIONE
Sono abilitate alla certificazione degli impianti (redazione dei documenti di progetto e della dichiarazione di conformita') le aziende iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore individuale, il rappresentante legale oppure il "responsabile tecnico" siano in possesso dei prescritti requisiti formali (laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica con specializzazione, attestato di formazione professionale, prestazione lavorativa svolta per minimo quattro anni nel settore come operaio, etc.).
Tali imprese devono ottenere il
certificato di riconoscimento rilasciato dalle commissioni provinciali per l'artigianato o dalle camere di commercio, dietro riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Per far cio' devono presentare la dichiarazione di inizio attivita' indicando per quali tipi di impianto intendono esercitare attivita' e dichiarando di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti per le tipologie di lavoro da fare.
Le imprese artigiane devono anche presentare al registro delle imprese, oltre alla dichiarazione di cui sopra, la domanda di iscrizione all'albo.
Gli elenchi delle imprese abilitate a cui potersi rivolgere, nonche' gli eventuali tariffari di riferimento, sono tenuti dalle Camere di Commercio, che spesso li rendono visibili anche telematicamente, sui propri siti.
IL PRIMO OBBLIGO: IL PROGETTO
Per l'installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti deve essere redatto un
progetto da un professionista abilitato secondo la competenza richiesta per quel tipo di lavoro ed impianto (vedi sezione precedente, le imprese abilitate).
Il professionista iscritto all'albo deve redigere il progetto per lavori riguardanti:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere relativi agli immobili adibiti ad attivia' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere relativi quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento, specificando tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare.
I progetti vengono depositati -contestualmente alla loro redazione- presso lo sportello unico dell'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto.
Nei casi diversi da quelli elencati sopra, il progetto puo' anche essere sostituito da un documento detto
"elaborato tecnico" redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
I proprietari degli immobili devono affidare i lavori di realizzazione degli impianti -dal 27/3/08- alle imprese abilitate gia' dette.
Esse sono responsabili della realizzazione degli impianti a regola d'arte e in conformita' alla normativa vigente e alle norme UNI, CEI, etc.
Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/3/90 (entrata in vigore degli obblighi di certificazione previsti dalla legge 46/90) si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti e indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente non superiore a 30 Ma.
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge, l'impresa che ha installato o modificato l'impianto rilascia la
dichiarazione di conformita' resa su appositi modelli (vedi allegati I e II del decreto 37/08, scaricabile dal sito del Governo inserito piu' avanti, tra i link utili). Di essa fanno parte anche la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche' la documentazione di progetto gia' detta.
Nel caso di rifacimento parziale degli impianti tale documentazione (progetto, dichiarazione di conformita' e attestazione di collaudo se prevista) si riferiscono ovviamente solo alla parte dell'impianto oggetto di intervento, ma tengono comunque conto della sicurezza e funzionalita' dell'impianto intero.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, la stessa e' sostituita –per gli impianti eseguiti prima del 27/3/2008- da una
"dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista iscritto all'albo (relativo alle competenze richieste per quel tipo di intervento) che abbia esercitato la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione da almeno cinque anni. La dichiarazione e' sottoscritta sotto personale responsabilita' a seguito di sopralluoghi ed accertamenti.
L'elenco dei professionisti abilitati, come gia' detto, puo' essere trovato presso le Camere di Commercio.
Per gli impianti per i quali e' sufficiente, al posto del documento di progetto gia' detto, il cosiddetto "elaborato tecnico" (vedi sopra la sezione IL PRIMO OBBLIGO: IL PROGETTO) la dichiarazione di rispondenza puo' essere redatta da un soggetto che ricopra, da almeno cinque anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
La dichiarazione di conformita' unita al progetto, oppure il certificato di collaudo quando previsto dalla legge, devono essere depositate entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo "sportello unico per l'edilizia" del Comune ove ha sede l'impianto.
Se le opere di installazione, trasformazione o ampliamento degli impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita' (DIA), il soggetto titolare del permesso o quello che ha presentato la DIA, deposita il progetto degli impianti da realizzare unitamente a quello edilizio.
Lo sportello unico per l'edilizia inoltra a sua volta la dichiarazione di conformita' alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale provvede ai necessari riscontri e all'applicazione delle eventuali sanzioni.
ATTIVITA' ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE
Sono escluse dagli obblighi suddetti le attivita' di
manutenzione ordinaria degli impianti,
l'installazione di apparecchi per usi domestici (gli elettrodomestici, tipicamente) e
la fornitura provvisoria di corrente elettrica (per cantieri, fiere, etc.).
Per manutenzione ordinaria si intende quell'insieme di interventi volti a contenere il degrado d'uso o a risolvere malfunzionamenti e rotture, interventi che
non modificano la struttura dell'impianto o la sua destinazione d'uso secondo prevista dal libretto d'uso e di manutenzione.
Per questi interventi non ci si deve obbligatoriamente affidare alle imprese abilitate e non c'e' obbligo di redazione ne' del progetto ne' dell'attestazione di collaudo. Costituisce eccezione a questa regola l'attivita' di manutenzione degli impianti ascensori e montacarichi, disciplinata dal D.p.r. 162/99.
Per le manutenzioni degli impianti termici (caldaie) ricordiamo invece che e' obbligatorio il rilascio del "rapporto di controllo tecnico” .Si veda in proposito la scheda pratica REVISIONE CALDAIE: VECCHIE E NUOVE REGOLE:
clicca qui
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo anche le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita'.
GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE
Come gia' detto il committente o proprietario deve affidare i lavori di installazione, trasformazione o ampliamento ad un'impresa abilitata ed iscritta negli appositi albi.
Per i nuovi impianti di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, il proprietario deve anche consegnare al distributore o venditore copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto (senza gli allegati obbligatori) o copia della dichiarazione di corrispondenza gia' dette.
Cio' entro 30 giorni dall'allacciamento alla rete di fornitura, pena la sospensione della stessa previo invio di un avviso.
Il Ministero ha ribadito che questo obbligo vale per l'allacciamento di NUOVE FORNITURE, installate dopo il 27/3/08. Sono quindi escluse tutte le vecchie utenze gia' esistenti o le modifiche di contratti di fornitura gia' avviati (cambio gestore, subentro, etc.).
L'obbligo di produrre la dichiarazione di conformita' (o quella di rispondenza) c'e' anche in caso di richiesta di aumento della potenza impegnata o se l'aumento consegue ad interventi che impongono di per se' il rilascio della dichiarazione di conformita' o rispondenza o comunque -pur senza interventi sull'impianto- nei casi in cui venga raggiunta la potenza di 6 kw.
L'obbligo sussiste anche per tutte le nuove forniture di gas e le variazioni della portata termica delle stesse.
OBBLIGHI IN CASO DI CESSIONE DELL'IMMOBILE E "CLAUSOLA DI GARANZIA"
Nella prima versione del decreto (DM 37/08) era previsto che la documentazione obbligatoria -nonche' i libretti di uso e manutenzione- dovesse essere conservata e consegnata al soggetto che riceve l'immobile in tutti i casi di trasferimento dello stesso a qualsiasi titolo (vendita, donazione, affitto, comodato, etc.).
Attenzione! Gli obblighi che seguono, compreso quello di inserire nel compromesso e nel rogito la clausola di garanzia, sono stati abrogati dal nuovo Governo con il decreto legge n.112/2008, a partire dal 25/6/2008. Essi rimangono validi, quindi, per il perioro 27/3/2008 - 25/6/2008.
L'atto di trasferimento, qualora esso riguardi un diritto reale sull'immobile ceduto a titolo oneroso (tipicamente la vendita), dovra' obbligatoriamente riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla normativa vigente (la cosiddetta "clausola di garanzia" chiarita piu' avanti).
All'atto deve essere allegata la dichiarazione di conformita' oppure la dichiarazione di rispondenza.
Al soggetto che utilizza l'immobile a qualsiasi titolo -affitto, comodato, diritto di abitazione, etc.- detta documentazione deve essere consegnata in copia nel momento in cui viene stipulato un contratto nuovo (anche a seguito della scadenza del precedente). Non e' chiaro se l'obbligo valga per i contratti in corso e per i rinnovi "taciti".
L'obbligo di allegare la documentazione ha in realta' molte eccezioni chiarite dal Ministero dello sviluppo economico con diversi pareri.
La regola generale e' che vanno allegati solo i documenti obbligatori secondo le norme in vigore all'epoca della costruzione o modifica dei vari impianti, e cioe':
-
la dichiarazione di conformita'. Per gli impianti realizzati prima del 27/3/08 essa va allegata solo se gia' prevista dalla legge 46/90 (impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e condizionamento, idrosanitari, per il trasporto e l'utilizzazione del gas, di sollevamento per persone e cose, di protezione antincendio) e puo' essere sostituita dalla "dichiarazione di rispondenza".
Tale obbligo vige salvo il caso in cui le parti (sia compratore e venditore che locatore e locatario) si mettano d'accordo di non allegarla ;
-
i documenti di progetto e di collaudo dell'impianto, quando obbligatori dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o modifica dell'impianto (vedi legge 46/90). Per gli impianti realizzati dopo il 27/3/08 il documento e' obbligatorio, ma in molti casi (come gia' visto) e' sostituibile dall'"elaborato tecnico".
Anche per questo documento le parti (compratore e venditore o locatore e locatario) possono mettersi d'accordo di non allegarlo;
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il libretto di uso e manutenzione, quando obbligatorio (nelle abitazioni civili lo e' solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo, la caldaia);
-
la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima del 27/3/08 e che non hanno una dichiarazione di conformita' ,
salvo che le parti si mettano d'accordo di non allegarla.
E' da ricordare che il progetto o l'elaborato tecnico fanno parte integrante della dichiarazione di conformita', quindi nella maggioranza dei casi saranno ad essa allegati. Per gli impianti preesistenti al 27/3/08, il progetto, se mancante, puo' essere sostituito dalla stessa dichiarazione di rispondenza sostituiva a sua volta di quella di conformita'.
Riguardo invece la nuova "clausola di garanzia" del venditore, essa dovra' apparire obbligatoriamente in tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprieta' o altri diritti reali dell'immobile stipulati a partire dal 27/3/08.
E' stato anche chiarito che con essa il venditore/cedente
assume su di se' la responsabilita' per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformita' degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili (sicurezza che va valutata in base alla loro conformita' alle norme vigenti al momento della loro realizzazione o modifica). Se la presenza della clausola e' obbligatoria, il suo contenuto rimane pero' libero, disciplinato in modo generico dal codice civile (art.1490, 1491 e 1497). Cio' significa che
le parti possono mettersi d'accordo e pattuire la limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore (quindi passando oneri e responsabilita' al compratore), a condizione che lo stesso venditore non abbia agito in malafede tacendo al compratore gli eventuali vizi degli impianti.
Cio' andra' fatto NON omettendo la clausola, ma elaborandone una particolare, detta "di stile". E' importante che in essa le parti limitino o escludano la garanzia del venditore, a seguito di dichiarazione di quest'ultimo e della presa d'atto del compratore, circa la non conformita' o la possibile non conformita' di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.
In poche parole dev'essere chiaramente desumibile dall'atto a chi va la responsabilita' relativa alla sicurezza degli impianti presenti nella casa, se al venditore (come prevederebbe il decreto) o al compratore.
Tutto quanto sopra fa capire quanto sia importante affidarsi, soprattutto in caso di compravendita, ad un notaio che si occupi -prendendosene la responsabilita'- di redigere correttamente l'atto e la clausola di garanzia, nel rispetto della volonta' delle parti, curandosi anche di far allegare quanto dovuto.
Attenzione! Gli obblighi suddetti (consegna della documentazinne e inserimento nel compromesso e nel rogito la clausola di garanzia) sono stati abrogati dal nuovo Governo con il decreto legge n.112/2008, a partire dal 25/6/2008. Essi rimangono validi, quindi, per il perioro 27/3/2008 - 25/6/2008.
Fonte: Art.13 DM 37/08 e pareri del Ministero dello sviluppo economico del 26/3 e 28/3/08 con chiarimenti destinati rispettivamente ad Unioncamere e a Confedilizia, i cui testi sono scaricabili dai siti riportati tra i link utili.
L'articolo 13 e' stato abrogato dal decreto legge n.112/2008, art.35.
LE SANZIONI
Le sanzioni sono essenzialmente applicate, dalle Camere di commercio, a seguito delle violazioni commesse delle imprese che installano o modificano gli impianti.
In generale, alle mancanze od illeciti rispetto agli obblighi relativi alla dichiarazione di conformita', sono applicate sanzioni amministrative variabili da 100 a 1.000 euro mentre a tutte le altre violazioni si applicano sanzioni amministrative variabili da 1.000 a 10.000 euro.
La violazione ripetuta tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti puo' comportare inoltre la sospensione temporanea dell'iscrizione delle imprese nei relativi registri od albi, a giudizio delle commissioni che sovrintendono la tenuta dei registri stessi. Alla terza violazione che invece riguarda la progettazione e i collaudi, possono essere presi provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
*** D.l.203/2005 convertito nella legge 248/2005 art.11-quaterdecies comma 13
*** D.M. 37/2008, entrato in vigore il 27/3/2008, che abroga:
- il regolamento di cui al d.p.r. 447/6.12.1991
- gli articoli dal 107 al 121 del testo unico di cui al d.p.r.380/2001
- la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8,14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui sopra (d.m.37/2008).
LINK UTILI
- Sito del Sole24Ore (sezione Norme e tributi) con una GUIDA contenente tra l'altro un prospetto sui costi tipo delle varie certificazioni:
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