testata ADUC
Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
17 febbraio 2016 11:11
 
Ultimo aggiornamento: 30/1/2020

La normativa sulle sanzioni amministrative tributarie (D.lgs.471, 472 e 473/1997) è stata integrata da numerosi successivi decreti legislativi (n.203/98, n.99/2000 e n.32/2001) e riformata in parte dal 1/1/2016 a seguito dell'anticipazione dell'entrata in vigore del D.lgs.158/2015.

Merita riassumere, per quanto riguarda le imposte inerenti le abitazioni, l'entità delle varie sanzioni previste in caso di violazioni ed errori, nonchè le riduzioni usufruibili tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso", la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente.

Indice scheda
- Sanzioni imposte SUCCESSIONE E DONAZIONE
- Sanzioni imposte IPOTECARIA E CATASTALE
- Sanzioni IMPOSTA DI REGISTRO
- Sanzioni CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
- Sanzioni IMPOSTE DIRETTE (Irpef)
- Sanzioni Imposte locali (IMU, TARI, TASI)
- REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE COL RAVVEDIMENTO OPEROSO

IMPOSTE SUCCESSIONE E DONAZIONE
- omessa presentazione della dichiarazione
E' previsto il pagamento di una sanzione tra il 120 e il 240% dell'imposta dovuta, liquidata dall'ufficio. Nel caso non sia dovuta alcuna imposta, scatta una sanzione fissa compresa tra 250 e 1.000 euro. Se la presentazione avviene con un ritardo non superiore ai 30 giorni la sanzione applicabile varia dal 60 al 120% dell'imposta liquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta la sanzione varia da 150 a 500 euro.
- dichiarazione infedele
La sanzione è costituita dal 100 al 200% della differenza d'imposta. Se l'errore è formale, ovvero non incide sull'importo da pagare, la sanzione è fissa e varia da 258 a 1032 euro (ridotta alla metà se ci si regola entro 60 giorni dalla richiesta dell'ufficio).

Riferimento normativo: Testo unico imposte successione e donazione, d.lgs 346/90, artt.50/51.

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
- omessa richiesta di trascrizione od omessa annotazione obbligatoria
Si è sottoposti al pagamento di una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta. Se effettuate con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione varia dal 50% al 100%. Se le imposte sono dovute in misura fissa o la violazione riguarda atti per i quali l'imposta non è dovuta o è già stata pagata entro il termine stabilito, si applica una sanzione variabile da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con un ritardo non superiore ai 30 giorni.

Riferimento normativo: Testo unico imposte ipotecaria e catastale, d.lgs.347/90, art.9.

IMPOSTA DI REGISTRO
- omessa presentazione della richiesta di registrazione di un atto
La sanzione è tra 120 e 240% dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione applicabile varia dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 200.
- dichiarazione di valore insufficiente per beni o diritti che si registrano
Se il valore definitivamente accertato -ridotto di un quarto- è superiore a quello dichiarato (caso che può verificarsi quando si acquista sulla base di una rendita presunta), si paga una sanzione variabile dal 100% al 200% dell'imposta dovuta. In questi casi è possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma NON procedere all'auto-liquidazione dell'imposta ridotta.
- occultazione di corrispettivo
La sanzione va dal 120 al 240% della differenza tra imposta dovuta ed applicata.
- omesso od insufficiente versamento d'imposta
La sanzione è del 30%, ridotta a 15% se pagata entro 90 giorni e all'1% giornaliero se pagata entro 15 giorni.

Riferimenti normativi: Testo unico imposta registro, d.p.r. 131/86, art.69, 71 e 72. Per la sanzione sui mancati o insufficienti pagamenti dell'imposta (anche in caso di proroga, cessione, risoluzione) vedi art.13 D.lgs.471/97.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
Omessa registrazione del contratto
La sanzione è tra 120 e 240% dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione applicabile varia dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 200.
Errato/mancato pagamento
- canone non indicato su denuncia dei redditi: sanzione dal 240 al 480% dell' imposta dovuta, minimo 500 euro.
- canone indicato in misura inferiore: sanzione dal 180 al 360% della maggior imposta dovuta.

Nota: la sanzione in misura fissa (euro 100) per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o risoluzione del contratto è stata abrogata dal 2020 dal Dl "crescita". 

Riferimenti normativi: D.lgs.23/2011 art.3 comma 3 modificato in ultimo dal DL 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, artt. 3 bis . Per la mancata o errata indicazione dei canoni vedi D.lgs.471/97 art.1 comma 7.

IMPOSTE DIRETTE (Irpef)
- omessa presentazione della dichiarazione
La sanzione è tra 120 e 240% delle imposte dovute, con un minimo stabilito di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro.
Se la presentazione avviene prima del termine di presentazione di quella successiva o prima che inizino le attività di accertamento, si applica la sanzione dal 60 al 120% minimo 200 euro (se non dovute imposte, sanzione da 150 a 500).
- dichiarazioni infedeli, ovvero omesse od errate indicazione di redditi o esposizioni di indebite detrazioni o deduzioni
La sanzione è tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
- omesso od insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione è pari al 30% dell'importo non versato, ridotta a 15% se pagata entro 90 giorni e all'1% giornaliero se pagata entro 15 giorni.

Riferimento normativo: D.lgs.471/97 art.1 e art.13.

Imposte locali (IMU, TARI, TASI)
- omessa, infedele o incompleta risposta al questionario di verifica inviato dal comune
La sanzione varia da euro 100 ad euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
- omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia
La sanzione è tra 100 e 200% dell'imposta dovuta -minimo euro 50. Per l'Imu, secondo la Cassazione, se l'omissione riguarda diverse annualità è irrogabile una sanzione per ogni anno (Cassazione sentenza 16484/2016).
- dichiarazione o denuncia infedeli
La sanzione è tra 50 e 100% del tributo non versato, con minimo 50 euro, oltre ovviamente alla maggiore imposta dovuta.
Nei casi suddetti, se si paga entro il termine utile per ricorrere alle commissioni tributarie provinciali -60 gg dalla notifica degli accertamenti-, le sanzioni sono ridotte di 1/3.
- omesso o insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione è del 30%, ridotta a 15% se pagata entro 90 giorni e all'1% giornaliero se pagata entro 15 giorni.

Riferimenti normativi: Legge 147/2013 art.1 commi 691/705. Per la sanzione sui mancati o insufficienti pagamenti dell'imposta vedi art.13 D.lgs.471/97. Si vedano anche i commi 774/775 dell’art.1 Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019)

REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE COL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il contribuente può regolarizzarsi spontaneamente pagando sanzioni ridotte rispetto alle suddette utilizzando il cosiddetto ravvedimento operoso.
In un primo momento esisteva un termine massimo per regolarizzarsi ma dal 25/12/2019 la regolarizzazione è possibile praticamente sempre (sia per imposte dirette che tributi locali), anche se e' già iniziata un'attività di ispezione tributaria. Unica eccezione il caso in cui sia già stato notificato un atto di liquidazione o accertamento anche a seguito di controlli automatici o formali art.36-bis e 36 ter Dpr 600/73.

I termini per agire e le sanzioni ridotte fruibili sono esposti nella scheda pratica
Regolarizzare inadempimenti su imposte e tributi: il ravvedimento operoso
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS