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SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli e Barbara Vallini
1 luglio 2000 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 12/12/2008 di Rita Sabelli

La normativa sulle sanzioni amministrative tributarie (d.lgs.471, 472 e 473/1997) e' stata integrata da numerosi successivi decreti legislativi (n.203/98, n.99/2000 e n.32/2001, attuativo delle disposizioni introdotte nel 2000 dallo statuto del contribuente).

Merita riassumere, per quanto riguarda le imposte inerenti le abitazioni, l'entita' delle varie sanzioni previste in caso di violazioni ed errori, nonche' delle riduzioni usufruibili tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso" (vedi la scheda tra i link).

SUCCESSIONI E DONAZIONI
- omessa presentazione della dichiarazione
E' previsto il pagamento di una sanzione tra il 120 e il 240% dell'imposta dovuta, liquidata dall'ufficio. Nel caso non sia dovuta alcuna imposta, si applica una somma fissa, compresa tra 258 e 1.032 euro. Nel caso si presenti la dichiarazione entro 90 gg, la sanzione e' ridotta al 10% (1/12 del minimo)(*). Se si presenta oltre i 90 gg ma entro un anno, la sanzione e' ridotta al 12% (1/10 del minimo)(*).
- dichiarazione infedele
La sanzione e' costituita dal 100 al 200% della differenza d'imposta. In questi casi e' possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma NON procedere all'auto-liquidazione dell'imposta ridotta. Se si presenta la dichiarazione integrativa entro un anno, l'ufficio accertatore provvedera' al calcolo e alla notifica dell'imposta dovuta (ridotta al 10%, ovvero ad 1/10 del minimo)(*) oltre agli interessi. Per usufruire della riduzione si devono rispettare i termini di pagamento specificati nella notifica.
Se l'errore e' formale, ovvero non incide sull'importo da pagare, la sanzione e' fissa e varia da 258 a 1032 euro. Regolarizzandosi entro un anno si paga solo euro 25,8 (un decimo del minimo)(*).
- omesso od insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione e' del 30%. Se ci si regolarizza -con ravvedimento operoso- entro 30 gg e' del 2,5% (*). Se si versa la cifra entro un anno, e' del 3% (*).

Riferimento normativo: Testo unico imposte successione e donazione, d.lgs 346/90. Per il ravvedimento operoso si veda l'art. 13 (con modifiche) del d.lgs. 472/97.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
- omessa richiesta di trascrizione ed omessa annotazione obbligatoria
Si e' sottoposti al pagamento di un'imposta tra 100 e 200%. Se le imposte sono dovute in misura fissa, la sanzione e' prevista tra i 103 e i 2.065 euro. Regolarizzandosi entro 90 gg la sanzione e' ridotta al 8,34 % (un dodicesimo del minimo)(*).
- omesso ed insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione corrisponde al 30% dell'importo non versato. Se ci si regolarizza -con ravvedimento operoso- entro 30 gg la sanzione e' ridotta al 2,5% (*). Entro l'anno, la sanzione e' ridotta al 3% (*).

Riferimento normativo: Testo unico imposte ipotecaria e catastale, d.lgs.347/90. Per il ravvedimento operso si veda l'art.13 (con modifiche) del d.lgs.472/97,

IMPOSTA DI REGISTRO
- omessa presentazione della richiesta di registrazione di un atto
La sanzione e' tra 120 e 240% dell'imposta prevista. Se si ottempera (registrando il contratto e pagando l'imposta) entro 90 gg, la sanzione e' ridotta al 10% (1/12 del minimo)(*). Entro l'anno, 12% (1/10 del minimo)(*).
- dichiarazione di valore insufficiente per beni o diritti che si registrano
Se il valore definitivamente accertato -ridotto di un quarto- e' superiore a quello dichiarato (caso che puo' verificarsi quando si acquista sulla base di una rendita presunta), si paga una sanzione pari al 100/200% dell'imposta dovuta.
In questi casi e' possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma NON procedere all'auto-liquidazione dell'imposta ridotta. Se si presenta la dichiarazione integrativa entro un anno, l'ufficio accertatore provvedera' al calcolo e alla notifica dell'imposta dovuta (ridotta al 10%, ovvero ad 1/10 del minimo)(*) oltre agli interessi. Per usufruire della riduzione si devono rispettare i termini di pagamento specificati nella notifica.
- occultazione di corrispettivo
La sanzione va dal 200 al 400% della differenza tra imposta dovuta ed applicata. Se ci si regolarizza entro un anno, la sanzione e' ridotta al 20% (1/10 del minimo)(*).
- omesso od insufficiente versamento d'imposta
La sanzione e' del 30%. Se ci si regolarizza -con ravvedimento operoso- entro 30 gg, la sanzione e' ridotta al 2,5% (*); entro l'anno, la sanzione e' ridotta al 3% (*).

Riferimento normativo: Testo unico imposta registro, d.p.r. 131/86. Per il ravvedimento operoso si veda l'art. 13 (con modifiche) del d.lgs. 472/97.

IMPOSTE DIRETTE (Irpef, Irap)
- omessa presentazione della dichiarazione
La sanzione e' tra 120 e 240% delle imposte dovute, con un minimo stabilito di 258 euro. Presentando la dichiarazione entro 90 gg, avendo gia' versato l'imposta, si pagano 21,5 euro (1/12 del minimo)(*). Nel caso si debba anche pagare l'imposta, la sanzione e' del 10% (1/12 del minimo)(*).
N.B. in caso di ritardata od omessa presentazione della dichiarazione per via telematica da parte dell'intermediario abilitato, la sanzione varia da 516 a 5.164 euro. Tale violazione, dato che comporta una sanzione amministrativa, non e' sanabile.
- dichiarazioni infedeli, ovvero omesse od errate indicazione di redditi o esposizioni di indebite detrazioni o deduzioni
La sanzione e' tra 100 e 200% della maggiore imposta dovuta. Se si presenta dichiarazione integrativa, pagando entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo, la sanzione e' del 10% (1/10 del minimo)(*).
- omesso od insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione e' pari al 30% dell'importo non versato. Regolarizzandosi -con ravvedimento operoso- entro ulteriori 30 gg, la sanzione e' del 2,5% (*). Se ci si regolarizza entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, la sanzione e' ridotta al 3% (1/10 dell'intero)(*).
N.B. se si intende regolarizzare contestualmente errori sugli importi e sulle dichiarazioni, deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa effettuando un unico pagamento delle somme dovute (applicando tutte le sanzioni previste).

Riferimento normativo: D.lgs.471/97. Per il ravvedimento operoso si veda l'art.13 (con modifiche) del d.lgs. 472/97.

ICI, TARSU, TOSAP
- omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia
La sanzione e' tra 100 e 200% dell'imposta dovuta -minimo euro 51,65 (vedi nota #).
Se si presenta la dichiarazione entro 90 gg dalla scadenza e si versa l'imposta, la sanzione e' ridotta all'8,34% (1/12 del minimo)(*), con un minimo di euro 6,00.
Se invece si presenta la dichiarazione oltre i 90 gg ma entro un anno dalla scadenza (ovvero entro il termine di consegna della comunicazione relativa all'anno in cui la violazione e' stata commessa), la sanzione e' ridotta al 10% (1/10 del minimo)(*), con un minimo di euro 10,00.
- dichiarazione o denuncia infedeli
La sanzione e' tra 50 e 100% oltre alla maggiore imposta dovuta (vedi nota #). Regolarizzandosi entro un anno, ovvero presentando una denuncia integrativa, si paga il 5% (1/10 del minimo)(*).
Se l'errore e' formale, ovvero non incide sull'importo da pagare, la sanzione e' fissa e varia da 51,65 a 258,23 euro. Regolarizzandosi entro un anno si paga solo euro 5,17 (un decimo del minimo)(*).
- omesso o insufficiente versamento dell'imposta
la sanzione e' il 30% dell'importo non versato. Regolarizzandosi -con ravvedimento operoso- entro 30 gg dalla scadenza, si applica solo il 2,5% (*). Entro l'anno si applica il 3% (*).

(#) Nota inerente la mancata presentazione della dichiarazione/denuncia o la dichiarazione/denuncia infedele. Se si paga entro il termine utile per ricorrere alle commissioni tributarie provinciali (60 gg dalla notifica degli accertamenti) le sanzioni sono ridotte di 1/4.

Riferimenti normativi: Per Tosap e Tarsu d.lgs.507/93, per ICI d.lgs.504/92. Per il ravvedimento operoso si veda l'art.13 (con modifiche) del d.lgs.472/97. 

NOTE
- In TUTTI i casi di regolarizzazione (ravvedimento operoso) vanno aggiunti gli interessi legali, attualmente al 3% (tasso variato il 1/1/08, al 2,5% dal 1/1/04 al 31/12/07), calcolati giornalmente.
- gli errori "meramente formali" (ovvero quelli che, oltre a non incidere sull'imposta o sul suo puntuale versamento, non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo), non sono più sanzionabili grazie alle modifiche apportate dal d.lgs. 32/2001 art. 7.

(*)Nota di aggiornamento: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso indicate nella scheda sono quelle valide dal 29/11/08 per effetto dell'entrata in vigore del d.l.185/08. In precedenza la sanzione per regolarizzazione entro 30 gg era di un ottavo del minimo, quella per regolarizzazione entro un anno -sia inerente i versamenti tardivi che la correzione di errori e omissioni- era di un quinto del minimo. Quella invece relativa alla tardiva presentazione delle dichiarazioni (di non oltre 90 giorni) era di un ottavo del minimo. L'articolo modificato e' il 13 del d.lgs.472/97.

LINK UTILI
- Scheda pratica "IL RAVVEDIMENTO OPEROSO": clicca qui
- Scheda pratica " TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI", per conoscere i tempi e le modalita' di riscossione coattiva recentemente cambiati dalla Finanziaria 2007: clicca qui
- Guida dell'Agenzia delle Entrate "ERRORI FISCALI, CONSEGUENZE E RIMEDI" del Dicembre 2005: clicca qui
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