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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 50%
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
20 gennaio 2012 13:10
 


Ultimo aggiornamento 14/1/2022 con la Legge di Bilancio 2022

Il cosiddetto decreto "salva Italia" del Governo Monti (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36% sugli interventi edilizi (chiamata anche "bonus ristrutturazioni"), ovvero la possibilità di detrarre dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte delle spese sostenute durante l'anno per la ristrutturazione della casa.

Ulteriori norme hanno via via prorogato la detrazione modificandone la percentuale, che e' passata dal 36% al 50% dal 26/6/2012, con nuovo tetto di spesa a 96.000 euro, ed e' poi rimasta tale fino alla fine del 2013 e confermata nella stessa misura (50%) per gli anni successivi e fino a tutto il 2021 dalle Leggi di Stabilita'/Bilancio che si sono succedute.

Per quanto riguarda i lavori per l’adozione di misure antisismiche la percentuale di detrazione torna al 50% dal 2017 anche per gli edifici posti nelle zone ad alta pericolosità sismica, ma per contro si allungano i tempi di fruizione (fino a tutto il 2021) e dimezzano le rate applicabili (cinque anziché dieci). La percentuale di detrazione inoltre aumenta fino all’80% se dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico, per arrivare addirittura fino all’85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali.

Prorogata per tutto il 2022 anche la detrazione fiscale sulle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con alcune restrizioni ed anche la detrazione del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte, giardini, pertinenze e parti condominiali, il cosiddetto BONUS VERDE.

Indice scheda 
PRINCIPI GENERALI DEL "BONUS RISTRUTTURAZIONI"
CHI NE USUFRUISCE
LAVORI PER I QUALI E' PREVISTA LA DETRAZIONE
COSA FARE PER USUFRUIRNE
AL TERMINE DEI LAVORI
MOTIVI DI DECADENZA
COSA SUCCEDE SE VARIA IL POSSESSO IN CORSO D'OPERA
CUMULABILITA' 
LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ("BONUS MOBILI") ED ELETTRODOMESTICI
IL BONUS VERDE
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

PRINCIPI GENERALI DEL "BONUS RISTRUTTURAZIONI"
La detrazione riguarda le spese documentate relative ad interventi sulle case di abitazione o nelle parti comuni dei condomini residenziali effettuate in corso di anno, applicabile in sede di denuncia dei redditi.
La detrazione è del 50% sull’imposta lorda, calcolata sulle spese sostenute nell’anno di denuncia, su un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Se le persone beneficiarie sono più di una il tetto massimo va ripartito.
Per l’applicazione si fa riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa), quindi alle spese PAGATE nell’anno di denuncia.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se la quota annua detraibile e' superiore all'irpef dovuta la parte eccedente andra' persa, ovvero non potra' essere rimborsata ne' portata a detrazione successivamente.

A livello temporale l’applicazione della detrazione del 50% riguarda il periodo 26/6/2012 – 31/12/2021.
Per i lavori antisismici spiegati meglio più avanti il periodo di applicazione è invece 1/1/2017 – 31/12/2021.

CHI NE USUFRUISCE
Possono usufruire della detrazione tutti gli individui soggetti all'Irpef che posseggono o detengono l'immobile oggetto di interventi edilizi. La detrazione non e' quindi riservata ai PROPRIETARI, ma puo' essere usufruita anche da coloro che occupano l'immobile ad altro titolo (per esempio come inquilini in un rapporto di affitto), e che ovviamente si fanno carico dei lavori.

Ecco le varie categorie legittimate alle detrazioni:
- il proprietario od il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto di usufrutto;
- il titolare di un diritto di uso;
- il titolare di un diritto di abitazione o superficie;
- il locatario;
- il comodatario;
- il familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, anche se non legalmente sposato (a patto che i bonifici e le fatture sono a lui intestati). Vedi Cassazione 26543/2008;
- il convivente more uxorio che sostiene le spese (Risoluzione Agenzia delle entrate 64/E del 28/7/2016);
- i soci di una cooperativa, sia essa divisa, indivisa o semplice;
- gli imprenditori individuali, eccetto che per gli immobili strumentali o la merce;
- l'acquirente che, nel caso di compromesso in fase di vendita, sia gia' immesso nel possesso ed esegua per se' i lavori (e' necessario che il compromesso sia gia' stato registrato e che l'acquirente indichi gli estremi di tale registrazione nell'apposito modulo di inizio lavori).

Si puo' effettuare detrazione anche nel caso in cui i lavori siano effettuati di persona e quindi siano da detrarre solamente le spese di acquisto dei materiali.

Dal 2018 fruiscono della detrazione anche gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali operanti dal 31/12/2013 per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà o gestiti per conto del Comune adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Stessa cosa per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci.

LAVORI PER I QUALI E' PREVISTA LA DETRAZIONE
- Per quanto riguarda le PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI sono compresi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Ovviamente in questo caso la spesa e' condominiale, e sia la spesa che la detrazione andra' divisa tra i condomini in ragione della propria quota.
- Per quanto riguarda le SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, nonche' le loro pertinenze, sono compresi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per le singole unita' immobiliari, quindi, non sono oggetto di detrazione le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria.
- Per quanto riguarda le COOPERATIVE EDILIZIE (e le imprese di costruzione e ristrutturazione), la detrazione puo' riguardare interventi di restauro e risanamento conservativo nonche' di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, a condizione che la vendita delle singole unita' immobiliari avvenga entro diciotto mesi dalla fine dei lavori. La detrazione, in questo caso, spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, nella misura del 50% sul 25% del prezzo (da rogito) dell'unita' immobiliare. Rimane valido il tetto di 96.000 euro. Dettagli sulla GUIDA fiscale dell'Agenzia delle entrate linkata in fondo alla scheda.

Sono compresi anche, in particolare:
- interventi necessari alla RICOSTRUZIONE O RIPRISTINO DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO a seguito di eventi calamitosi, purche' risulti dichiarato lo stato di emergenza. Per rientrare nella detrazione non e' necessario che questi interventi rientrino nelle categorie definite dalla legge di "manutenzione ordinaria" o di "manutenzione straordinaria".
- interventi relativi alla realizzazione di AUTORIMESSE O POSTI AUTO pertinenziali anche a proprieta' comune;
- interventi finalizzati alla ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita' (ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3);
- interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a PREVENIRE IL RISCHIO DEL COMPIMENTO DI ATTI ILLECITI da parte di terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla CABLATURA DEGLI EDIFICI, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi relativi all'ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari (*);
- interventi di BONIFICA DELL'AMIANTO e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al CONSEGUIMENTO DI RISPARMI ENERGETICI con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Tali lavori possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
- interventi per la REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI per la produzione di energia elettrica , rientranti nella precedente categoria (vedi Risoluzione Agenzia delle entrate n.22/E del 2/4/2013).
- dal 24/6/2017 detrazioni del 75 o 85% per acquisto di case antisismiche (si veda più avanti, nota **).

Ricordiamo anche che sono detraibili le spese di progettazione e in generale quelle di prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Non rientrano nella detrazione, invece:
- gli interessi passivi derivanti da mutui (stipulati per effettuare i lavori edilizi);
- interessi bancari su scoperti od altro;
- trasloco dei mobili, spostati per permettere l'esecuzione dei lavori;
- custodia per i mobili.

Di seguito, per praticita', la definizione di legge aggiornata degli interventi edilizi disciplinati dal "testo unico dell'edilizia", d.p.r.380/01, all'art.3 comma 1:
-"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

(*)NOTA SUGLI INTERVENTI DI ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
Dal 2017 si applicano condizioni particolari per i lavori antisismici.
1) se effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) secondo quanto previsto dall’ordinanza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/3/2003 (adibiti ad abitazione oppure ad attività produttive), con procedure autorizzatorie risultano iniziate a partire dal 1/1/2017, la detrazione del 50% -con tetto a 96.000 euro per unità immobiliare- si applica:
- per tutto il periodo che va dal 1/1/2017 al 31/12/2021;
- ripartendo la detrazione in cinque rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Se si tratta di lavori di prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si tiene conto delle spese già sostenute (e per le quali si è già fruito di detrazione) per verificare il tetto massimo detraibile.
2) se dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico, oltre a quanto sopra si applica:
- la detrazione nella misura del 70% della spesa sostenuta se la riduzione determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- la detrazione nella misura dell’80% della spesa sostenuta se la riduzione determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

(**) DETRAZIONE PER ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE
All’acquisto di immobili ubicati nei Comuni a rischio sismico (ordinanza pres.cons.Ministri del 28/4/2006), venduti dalle imprese costruttrici (o di ristrutturazione) dopo interventi di totale demolizione e ricostruzione entro 18 mesi dai lavori – è applicabile la detrazione:
- del 75% del prezzo della singola unità immobiliare, se dai lavori è derivata una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- del 85% del prezzo della singola unità immobiliare, se dai lavori deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il limite massimo su cui sono applicabile le suddette detrazioni è di 96.000 euro per unità immobiliare.

COSA FARE PER USUFRUIRNE
Ormai dal Maggio 2011 non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Gli adempimenti attualmente in vigore sono:
Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale, quando previsto
Nei casi in cui sia richiesta una comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale (come si desume dalle relative leggi sulle norme di sicurezza nei cantieri, vedi per esempio il d.lgs.81/2008) occorre inviarla, anch'essa tramite raccomandata a/r, indicando:
-generalita' del committente i lavori;
-ubicazione del luogo in cui essi avvengono;
-natura dell'intervento;
-informativa contenente i dati relativi all'impresa esecutrice delle opere;
-dichiarazione di responsabilita' della ditta ed assunzione della stessa del rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e contribuzione;
-data d'inizio dei lavori.

Pagamenti tramite bonifico
Le spese detraibili devono venire pagate tramite bonifico bancario, indicando la causale del versamento (con riferimento alla norma che disciplina la detrazione), il codice fiscale di chi effettua i pagamenti (indicandoli tutti se sono più persone a sostenere le spese ed a dover beneficiare delle agevolazioni), nonché la partita IVA (od il codice) della ditta che riceve il pagamento. Nel caso di opere realizzate nei condomini, e' necessario indicare, come committente, sia il codice del condominio che quello dell'amministratore e, in mancanza, del condomino che provvede al pagamento. Le banche presso le quali vengono effettuati i bonifici bancari devono comunicare al fisco, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi delle transazioni relative effettuate. Ricordiamo che sul bonifico le poste e le banche applicano una ritenuta che, dal 2015, è dell'8% (prima era del 4%). Questa ritenuta e' praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il pagamento.

Nota: se i bonifici al fornitore vengono effettuati direttamente dalla finanziaria eventualmente coinvolta, la detrazione resta fruibile se nella causale appare il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. E' anche necessario che il contribuente abbia copia delle ricevute dei bonifici. Se invece nella causale di pagamento dei bonifici vengono inseriti i riferimenti alla normativa sbagliata (facendo quindi confusione tra le norme che disciplinano la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e quelle della detrazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia), senza però che sia pregiudicata l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% da parte della banca o della posta, la detrazione è riconosciuta ugualmente e può essere effettuata. Si veda in proposito la Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014.

Indicazione dati catastali nella dichiarazione dei redditi
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

Conservazione di documenti relativi agli immobile e all'intervento edilizio
Conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti indicati dall'Agenzia delle entrate nel Provvedimento del 2/11/2011 prot.2011/149646, ovvero:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla legge per gli interventi edilizi oggetto della detrazione (Scia, comunicazione inizio lavori, autorizzazione, permesso, concessione, etc.). Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo va conservata una dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data inizio lavori e dove va dichiarato che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili e che non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- per gli immobili ancora non censiti, la richiesta di accatastamento;
- le ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- la delibera assembleare di approvazione dei lavori per gli interventi riguardanti le parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione del consenso ai lavori del possessore dell'immobile se i lavori sono effettuati dal detentore dello stesso;
- la comunicazione fatta alla ASL, se obbligatoria;
- le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- le ricevute dei bonifici effettuati.

AL TERMINE DEI LAVORI
Comunicazioni all'ENEA 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo, per alcuni tipi di intervento che fruiscono della detrazione 50% (sostituzione serramenti e infissi, coibentazione pareti pavimenti e coperture, sostituzione impianti tecnologici) e per l’eventuale acquisto di elettrodomestici collegati ad una ristrutturazione (bonus mobili), DI COMUNICARE all'Enea informazioni e documentazione, come spiegato nel sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Le comunicazioni vanno fatte tramite il portale dedicato https://detrazionifiscali.enea.it/ entro 90 GIORNI dal termine dei lavori.

MOTIVI DI DECADENZA
Non puo' essere ammessa la detrazione nei seguenti casi (con conseguente perdita del diritto e recupero dell'importo detratto da parte degli uffici finanziari):
- mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile e degli estremi di registrazione dell'atto che costituisce titolo a eseguire i lavori (se il soggetto che li esegue e' detentore);
- mancata conservazione od esibizione della documentazione prevista dall'Agenzia delle entrate;
-mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali quando obbligatoria;
-mancata esibizione delle fatture o ricevute relative alle spese, ovvero del bonifico bancario;
-intestazione di fatture o del bonifico a persona diversa dalla richiedente il beneficio;
-pagamento non eseguito tramite bonifico bancario o postale;
-opere difformi alle norme urbanistiche od edilizie comunali;
-violazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche' quelle contributive (eccetto che nel caso in cui il proprietario sia in possesso di dichiarazione di osservanza da parte della ditta ai sensi dell'art. 4, L.15/68, mostrando cosi' la propria buona fede).

Nota: il mancato invio della "comunicazione di fine lavori" non costituisce piu' motivo di decadenza del beneficio. Cio' in quanto dal 2003 l'importo massimo detraibile (48.000 euro) e' inferiore alla soglia a partire dalla quale detto adempimento e'obbligatorio (51.645,69 euro). Si e' espressa in merito l'Agenzia delle Entrate con circolare 21E del 23/4/2010.

COSA SUCCEDE SE VARIA IL POSSESSO IN CORSO D'OPERA
Vediamo i vari casi in cui, prima che i dieci anni in cui si deve dilazionare della detrazione siano passati, avvengano dei passaggi di proprieta':
- in caso di vendita il diritto alle detrazioni puo' restare al venditore o essere trasferito all'acquirente, dipende dall'accordo tra le parti. L'eventuale trasferimento riguarda i rimanenti periodi di imposta rispetto al momento della vendita.
- in caso di morte del titolare il diritto alla detrazione spetta per intero all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
- nel caso di trasferimento dell'inquilino -o del comodatario- il diritto alla detrazione rimane a colui che ha effettuato i lavori, anche se non abita piu' nell'immobile in questione;
- in caso di donazione la nuova normativa non si esprime, ma e' presumibile che, al pari della vendita, la questione possa essere oggetto di accordo tra le due parti. Cosi' infatti si e' espresso il DL 138/2011 art.2 comma 12ter, aggiornando le "vecchie" normative. Ci risulta inoltre che il punto sia stato confermato dall'Agenzia delle entrate in un videoforum.

CUMULABILITA'
La detrazione del 50% (ex 36%), da sempre, non e' cumulabile con le altre detrazioni fiscali relative ad interventi edilizi, per esempio quella del 65% (ex 55%) sugli interventi finalizzati al risparmio energetico. Se gli interventi rientrano in ambedue le detrazioni, il contribuente dovra' quindi fare una scelta tra le due. Analogamente, essa non è cumulabile con le agevolazioni gia' spettanti sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

E' invece possibile cumulare la detrazione del 50% con quelle gia' previste per gli immobili oggetto di vincolo culturale o paesaggistico (vedi d.lgs. 42/2004), ridotte del 50%.
Relativamente agli impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, la detrazione fiscale del 50% e' incompatibile con i benefici del "conto energia". Non e' cosi' per lo "scambio sul posto" , per espressa disposizione dell'Agenzia delle entrate (si veda Risoluzione n.22/E del 2/4/2013).

LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI ("BONUS MOBILI")
Confermata anche per il 2022 la possibilità di affiancare alla detrazione del 50% un'ulteriore detrazione -sempre del 50%- applicata sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici, con una restrizione temporale.
Per chi acquista nel 2022 la detrazione è fruibile infatti solo per coloro che abbiano iniziato una ristrutturazione edilizia a partire dal 1/1/2021, come previsto per l’anno precedente.

Si applica su acquisti di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (oppure ad A nel caso di forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
I beni acquistati devono essere nuovi. Tra i mobili sono inclusi  tutti i complementi d'arredo (letti, armadi, tavoli, sedie, divani, poltrone, etc.) che completano l'arredo dell'immobile in ristrutturazione. Tra i grandi elettrodomestici  si puo' far riferimento all'elenco di cui all'allegato 1B del D.lgs.151/2005, che include frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cotture, stufe elettriche, forni a microonde, etc. etc. 

La detrazione e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro ed e' "spalmabile" su 10 anni con quote costanti. Il tetto e' relativo all'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi ad una unica unita' immobiliare o parte comune dell'edificio. 
Per gli interventi effettuati nel 2021 o iniziati nel 2021  e proseguiti nel 2022, il tetto è considerato al netto delle spese sostenute nel 2021 per le quali si è già fruito della detrazione (come previsto per l’anno precedente).

Tali spese sono detraibili a prescindere dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. La conversione in legge del Dl 47/2014 ha infatti definitivamente tolto la disposizione che istituiva il limite coincidente con l'ammontare speso per la ristrutturazione.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che per usufruire di questa detrazione e' necessario che i pagamenti dei mobili e/o elettrodomestici debbano avvenire tramite bonifico con indicazione della causale di versamento attualmente utilizzata per i bonifici relativi alle ristrutturazioni edilizie, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il pagamento. E' tuttavia consentito -solo per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici- anche il pagamento tramite bancomat o carta di credito, ed in questo caso la data di pagamento di riferimento e' quella della transazione documentata dalla ricevuta telematica.
Il contribuente deve inoltre munirsi di fattura o scontrino "parlante" (con indicazione della natura, qualità e quantità dei beni; meglio se c'e' anche il codice fiscale dell'acquirente) e deve conservare anche la documentazione relativa al pagamento. 

Si ricorda che a fronte di questi acquisti agevolati vige anche l'obbligo di comunicazione all'ENEA (vedi paragrafo "Al termine dei lavori").

IL BONUS VERDE
Anche per l’anno 2022 (ma anche 2023 e 2024), come per i tre anni precedenti, sono detraibili per il 36% le spese sostenute per interventi sul verde.
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi sulle spese documentate con tetto massimo 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute da chi possiede o detiene l’immobile sulla base di un titolo idoneo (contratto di acquisto, contratto di affitto, etc.), da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Sono compresi interventi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.
- coperture a verde e di giardini pensili. Sono comprese anche spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei lavori.

La detrazione spetta anche per le spese condominiali per interventi a verde sulle parti comuni esterne degli edifici, con tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. In questo caso ad ogni inquilino viene imputata una quota a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per poter fruire della detrazione i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (bonifici, carte, etc.).

QUI il link al sito dell’Agenzia delle entrate con informazioni

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Dpr 917/86, TUIR, nuovo art.16 bis.
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.4
- Dl 78/2010 art.25 (ritenuta sui bonifici)
- Dl 83/2012 (decreto crescita), art.11
- Dl 63/2013 (decreto energia) diventato Legge 90/2013, art.16
- Legge 147/2013 (Stabilita' 2014) art.1 comma 139 lettera d)
- Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014, art.7
- Legge di Stabilita' 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 47 che va a modificare il Dl 63/2013 (art.16)
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 comma 74
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 2 lettera c)
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 comma 3 lettera b) e art.1 commi da 12 a 15 (bonus verde)
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 67
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi 175/176
- Dl 162/2019 (milleproroghe 2020) art.10
- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 commi 58 e 76
- Legge di Bilancio 202\ (legge 234/2021) art.1 commi 37 e 38

- DM Ministero delle Finanze 18/2/1998 n.41 (disposizioni attuative)
- Provvedimento Agenzia delle entrate del 2/11/2011 prot. 2011/149646 (documentazione da conservare)

Nota: le modifiche del Dl 151/2013 non sono efficaci perché tale decreto è decaduto per mancata conversione in legge.

LINK UTILI
- Sito dell'Agenzia delle entrate con informazioni

- GUIDA FISCALE dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione del 50% aggiornata a Luglio 2019
- GUIDA FISCALE dell'Agenzia delle Entrate sul "sisma bonus" aggiornata a Luglio 2019
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS