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REVISIONE CALDAIE: VECCHIE E NUOVE REGOLE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
30 maggio 2007 0:00
 

Il d.lgs. 192/05 -il cosiddetto “codice dell'energia” attuativo della direttiva 2002/91/CE- ha adeguato la normativa precedente ai nuovi standard europei relativi all'efficienza e al rendimento energetico, alla riduzione dell'inquinamento e al risparmio energetico.
In pratica vengono dettate nuove norme relativamente ai livelli di isolamento termico, all'installazione e manutenzione degli impianti, nonche' alla certificazione energetica degli edifici, che diventa obbligatoria per quelli nuovi o ristrutturati.

Per quanto riguarda i controlli obbligatori degli impianti termici, ovvero le caldaie, il decreto ha fissato nuove scadenze semplificando sia gli adempimenti del cittadino che quelli dell'ente locale adibito al controllo.

L'entrata in vigore delle nuove regole e' graduale e quindi la vecchia normativa (legge 10/91, D.p.r.412/93, d.p.r.551/99) non perde del tutto il suo valore, rimanendo temporaneamente valida.
In piu' il decreto e' stato modificato di recente dal d.lgs.311/06, specificatamente proprio nell'allegato "L" che contiene le disposizioni relative alla manutenzione degli impianti (i testi delle due leggi sono disponibili in calce alla scheda, tra il link).

Riportiamo, in breve, la situazione attuale:

LE REVISIONI PERIODICHE
Va innanzitutto distinta la manutenzione ordinaria dai controlli obbligatori previsti dalla legge:

LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Sia le vecchie norme che le nuove lasciano all'impresa installatrice -in prima istanza- la possibilita' di fissare la frequenza e la tipologia delle operazioni di manutenzione, che normalmente comprendono controlli di funzionamento e di sicurezza (ricerca di eventuali perdite, per esempio) e una pulizia.
Se la ditta installatrice non provvede, ci si deve riferire alle eventuali disposizioni del fabbricante riportate sul libretto d'impianto, che deve obbligatoriamente essere consegnato al proprietario dell'impianto stesso.
In ultima istanza, in mancanza di riferimenti, valgono le norme UNI e CEI dello specifico apparecchio. Per le caldaie autonome, ovvero per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kw che normalmente si trovano nelle nostre case, la norma di riferimento e' la UNI 10436/96, mentre per quelle condominiali, ovvero di potenza superiore ai 35 kw, valgono le norme UNI 10435/95. Entrambe prevedono manutenzioni con cadenza minima annuale.

Il responsabile dell'impianto, ovvero l'occupante dell'unita' immobiliare ove questo si trova (sia esso il proprietario, l'inquilino o il "terzo responsabile" da questi nominato -normalmente la ditta manutentrice) oppure l'amministratore in caso di impianti condominiali, che NON disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice ne' di quelle del fabbricante, deve attivarsi per reperirne copia facendo una specifica richiesta. Qualora non vi riesca, deve comunque far riferimento alle suddette norme UNI.

Il libretto di impianto della caldaia e' in ogni caso la prima fonte di informazioni. Di solito esso rimanda alle periodicita' minime fissate dalla legge, che prevedono manutenzioni almeno annuali per tutti i tipi di caldaie (si vedano il d.p.r. 551/99 e le norme UNI 10435 o 10436 suddette), sia quelle di riscaldamento autonomo (di potenza inferiore ai 35 kw, dette anche "caldaiette"), sia quelle condominiali dei riscaldamenti centralizzati (di potenza superiore ai 35 kw).
Il manutentore di fiducia, che di solito coincide con l'installatore -se non addirittura con il fabbricante- e' un utile punto di riferimento e dovrebbe saper fornire tutte le informazioni al riguardo, anche indicandone la "fonte" (che e' sempre bene chiedere, in modo da fare tutte le verifiche necessarie).


I CONTROLLI SULLE EMISSIONI
Riguardano in generale l'"efficienza energetica" dell'impianto e si esplicano con l'esame dei fumi, il controllo del rendimento di combustione, etc. Il libretto di impianto, anche in questo caso, rimane la prima fonte d'informazione sulla loro periodicita', ed in mancanza valgono gli intervalli minimi fissati dalla legge.
Con il d.lgs.192/05, modificato dal d.lgs.311/06 tali intervalli sono cambiati diventando piu' ampi. Le nuove regole partono, formalmente, dalla data di entrata in vigore del primo decreto, ovvero dall' 8/10/2005.
Esse riguardano, come chiarito dal ministero dello Sviluppo Economico nella circolare del Maggio 2006 (emessa per fugare dubbi ed evitare erronee interpretazioni del decreto) TUTTI gli impianti termici per il riscaldamento invernale, siano essi nuovi o gia' esistenti a tale data.
Tuttavia, sia il decreto che la circolare specificano che le attivita' di accertamento avviate dai Comuni prima dell' 8/10/2005, e quindi impostate in conformita' alle normative precedenti, rimangono valide e possono essere portate a compimento fino alla loro normale scadenza, comunque non oltre un biennio dall'entrata in vigore del decreto. Cio' significa, in pratica, che le vecchie regole sono rimaste valide, al massimo,  fino all'Ottobre 2007.

SECONDO LE VECCHIE NORME i controlli di legge devono avvenire:
- Per gli impianti di potenza inferiore ai 35kw: ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE ANNI;
- Per gli impianti di potenza dai 35 ai 350 kw: ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.

SECONDO LA NUOVA NORMATIVA:
* per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza ovvero per quelli alimentati a gas (caldaie) di potenza nominale maggiore od uguale a 35 kw : ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO;

* impianti a gas di potenza inferiore a 35 kw dotati di generatore di calore con anzianita' di installazione superiore agli 8 anni nonche' scaldabagni dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno dei locali abitati: ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE ANNI;

* impianti di potenza inferiore a 35 kw con anzianita' inferiore agli 8 anni e comunque non rientranti nelle precedenti categorie: ALMENO UNA VOLTA OGNI QUATTRO ANNI;

AL TERMINE DELLE OPERAZIONI -siano esse di manutenzione o di controllo- il tecnico deve provvedere a redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo tecnico” conforme ai modelli previsti dalla legge.
Fino all'introduzione delle nuove regole i modelli (differenti a seconda della potenza dell'impianto) sono quelli contenuti negli allegati G ed H del D.p.r.551/99, sostituiti successivamente -con l'arrivo delle nuove regole- dagli allegati F e G del d.lgs.311/06 (si vedano testi di legge tra i link in calce alla scheda).

Il responsabile dell'impianto (proprietario, conduttore, etc.) deve conservare l'originale del rapporto allegandola al libretto d'impianto.

AUTOCERTIFICAZIONE ED ISPEZIONI
Per gli impianti termici di potenza inferiore ai 35 kw la legge prevede la possibilita', per gli enti locali (il Comune o la Provincia nei casi in cui il Comune abbia meno di 40.000 abitanti), di stabilire che i controlli obbligatori si intendano effettuati nei casi in cui i cittadini certifichino i controlli eseguiti sulle proprie caldaie tramite la cosiddetta "autocertificazione".

L'autocertificazione si effettua inviando al Comune o alla Provincia la copia dell'ultimo rapporto di controllo rilasciato dal manutentore insieme alla ricevuta di pagamento di un "bollino" di importo deciso dall'ente (di solito dai 5 ai 10 euro), pagabile normalmente tramite bollettino di conto corrente postale.

La periodicita' e la scadenza di invio sono decise dal Comune, e normalmente coincidono con quelle delle verifiche tecniche. Nulla impedisce all'ente, pero', di prevedere periodicita' diverse, come per esempio Firenze, che ha fissato autocertificazioni biennali con scadenza alla fine del primo anno. In questi casi va inviata la copia del rapporto tecnico del primo anno.

Secondo le nuove regole, in ogni caso, la copia del rapporto tecnico dev'essere inviata all'ente (Comune o Provincia) con cadenza non inferiore a due anni per gli impianti di potenza maggiore od uguale ai 35 kw e quattro anni per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kw. Ricordiamo, in proposito, che le vecchie regole restano in vigore al massimo fino ad Ottobre 2007 (vedi sopra), a seconda del Comune che si prende in considerazione. E' bene, pertanto, riferirsi ad esso e al regolamento attualmente in vigore.

L'ente locale deve inoltre provvedere ad eseguire ispezioni annuali al fine di riscontrare il rispetto delle norme nonche' la veridicita' dei controlli tecnici per almeno il 5% degli impianti presenti sul territorio, a cominciare da quelli per i quali non sono pervenuti i rapporti. Possono programmare le ispezioni a campione dando priorita' agli impianti piu' vecchi.

Per chi aderisce all'autocertificazione le eventuali ispezioni (che comunque il Comune ha facolta' di effettuare) sono gratuite, mentre per chi non aderisce il costo e' quello intero stabilito dall'ente, di solito intorno ai 50/100 euro. C'e' da dire che il fatto di non aver aderito comporta maggiori probabilita' di venir scelti per le ispezioni, quindi il relativo costo diventa, di fatto, una sorta di "sanzione".

COSTI E CONVENZIONI

I costi delle manutenzioni ordinarie variano, ovviamente, a seconda della ditta a cui ci si rivolge, nonche' dal tipo di caldaia (murali o a basamento). Se non si sottoscrive un contratto sono spesso dovuti i diritti di chiamata, e la tariffa potrebbe essere commisurata alla durata dell'intervento.
Il costo annuale di un abbonamento per una normale caldaia singola (di potenza inferiore ai 35kw) varia, abitualmente, da 70 a 150 euro a seconda che vi sia compresa la pulizia.

C'e' da dire che spesso gli enti locali (i Comuni o le Province) sottoscrivono convenzioni con le associazioni dei manutentori inerenti la manutenzione ordinaria ed i controlli periodici delle caldaie di potenza inferiore ai 35 kw (quelle che piu' comunemente si trovano negli appartamenti), fissando delle tariffe annuali di manutenzione che non di rado comprendono anche gli adempimenti di autocertificazione.

Queste convenzioni sono convenienti non solo perche' permettono di usufruire di un prezzo predeterminato, ma anche perche' assicurano l'utilizzo di tecnici abilitati e in un certo senso "garantiti", consentendo di affidare a questi tutti gli adempimenti, cosi' da evitare di doversene occupare di persona. L'adesione avviene con la firma di un contratto con la ditta di manutenzione, contratto che consigliamo -come sempre- di leggere attentamente in modo da valutare bene, nero su bianco, l'effettiva convenienza.

Per consultare la lista dei tecnici convenzionati nonche' il testo delle convenzioni eventualmente usufruibili, si deve contattare il Comune (o la Provincia) oppure le varie associazioni locali di categoria (Confartigianato, Cna, etc.).

LE SANZIONI

Il responsabile dell'impianto, che come abbiamo gia' detto coincide con chi occupa l'immobile dove questo si trova (proprietario, inquilino oppure il "terzo responsabile" da questi nominato) deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se cio' non avviene sono applicabili sanzioni amministrative variabili da 500 fino a 3.000 euro.

La legge consente inoltre alle imprese di distribuzione del gas di sospendere la fornitura su richiesta dell'ente locale (Comune o Provincia) nei casi in cui l'impianto risulti non conforme alle norme oppure qualora il responsabile dello stesso (proprietario, inquilino, etc.) si rifiuti ripetutamente di consentire i controlli.
Per molti Comuni l'assenza del proprietario ai controlli fissati viene intesa come accesso negato e rifiuto, quindi e' bene fare attenzione, non sottovalutando l'importanza dei controlli e la propria responsabilita'.

Il tecnico manutentore che non esegue i controlli conformemente a quanto dispone la legge o non rilascia il rapporto di controllo tecnico, e' punibile con una sanzione amministrativa variabile da 1.000 a 6.000 euro. L'amministrazione che applica la sanzione deve anche segnalare il comportamento del tecnico alla locale camera di commercio.

FONTE NORMATIVA E LINK UTILI
- Legge 10/1991
- D.p.r. 412/93 integrato col d.p.r. 551/99: clicca qui
- D.lgs.192/05 con allegati: clicca qui
- Circolare ministero dello Sviluppo Economico del 24/5/06: clicca qui
- D.lgs.311/06 con allegati: clicca qui

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