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Regolarizzare inadempimenti su imposte e tributi: il ravvedimento operoso
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
29 ottobre 2013 11:09
 
Ultimo aggiornamento: 8/7/2019 e 30/12/2019

E' possibile che talvolta ci si scordi, in buona fede, di pagare una tassa o un tributo oppure di presentare una denuncia. In questi casi si può spontaneamente rimediare all'irregolarità commessa utilizzando il cosiddetto "ravvedimento operoso" , un istituto previsto dalla legge, più precisamente dall'13 del Dl.lgs. 472/1997, più volte modificato nel corso degli anni.

Si tratta in pratica di presentare la denuncia e/o pagare la somma dovuta aggiungendo sanzioni ed interessi, questi ultimi calcolati fino al giorno in cui si adempie. Le sanzioni sono ridotte -rispetto a quelle che verrebbero addebitate in caso di accertamento- proprio in virtù della volontaria regolarizzazione, e la loro riduzione dipende da quanto tempo e' passato dalla scadenza "mancata".

In un primo momento esisteva un termine massimo per regolarizzarsi ma dal 25/12/2019 la regolarizzazione è possibile praticamente sempre (sia per imposte dirette che tributi locali), anche se e' già iniziata un'attività di ispezione tributaria. Unica eccezione il caso in cui sia già stato notificato un atto di liquidazione o accertamento anche a seguito di controlli automatici o formali art.36-bis e 36 ter Dpr 600/73.
Anche nel caso in cui la visita fiscale si concluda con la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) il contribuente potrà “chiudere la partita” pagando una sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, con eccezione delle violazioni agli obblighi strumentali iva (scontrini fiscali, ricevute fiscali, documenti di trasporto, installazione misuratori fiscali). In pratica il ravvedimento può sostituire la classica “adesione al processo verbale di constatazione” , ancora fruibile per tutto il 2015, che consente allo stesso modo il pagamento di sanzioni ridotte (in realtà più favorevoli).

I termini di accertamento, di decadenza e di notifica delle cartelle esattoriali dovrebbero tener conto dell'eventuale regolarizzazione avvenuta nel frattempo, quindi decorreranno dalla stessa, che riguardi la presentazione di una dichiarazione integrativa di un pagamento.

Indice scheda
TRIBUTI INTERESSATI E SANZIONI RIDOTTE
COME SI FA
IN CASO DI ERRORE
ACCERTAMENTI SUCCESSIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

TRIBUTI INTERESSATI E SANZIONI RIDOTTE
Il ravvedimento operoso può riguardare le imposte dirette (per es. l'Irpef) , le indirette (iva, registro, ipotecaria, catastale, etc.) nonché i tributi locali quali l'IMU, la TARI (ex Tares e Tia)  e la TOSAP. Non e' prevista l'applicazione alle sanzioni amministrative (come le multe stradali, per esempio), prive della caratteristica di tributo.

Legittimati a procedere nel ravvedimento operoso sono i soggetti chiamati a rispondere, ossia il contravventore ed i suoi obbligati in solido.

Riduzioni previste in caso di violazione relativa al pagamento (omesso o insufficiente)
Si premette che dal 1/1/2016 alla sanzione base applicabile in caso di omesso o ritardato pagamento di imposte e tributi (30%) si sono affiancate due sanzioni ridotte, il 15% se si paga entro 90 giorni dalla scadenza e l'1% giornaliero se si paga entro 15 giorni.
Le ulteriori riduzioni del ravvedimento si calcolano quindi sulla sanzione base applicabile nel momento in cui si procede. Conseguentemente:
- sanzione ridotta allo 0,1% (1/10 dell'1%) applicata per ogni giorno di ritardo, se ci si regolarizza entro 15gg dalla scadenza (il nuovo "ravvedimento brevissimo" applicabile dal 1/1/2016);
- sanzione ridotta ad un decimo del minimo, ovvero l'1,5% (1/10 del 15%), se ci si regolarizza entro 30gg dalla scadenza (il cosiddetto ravvedimento "breve"). Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza;
- sanzione ridotta ad un nono del minimo, ovvero l'1,67% (1/9 del 15%), se ci si regolarizza oltre 30gg ma entro 90gg dalla scadenza (nuovo ravvedimento attivo dal 1/1/2015). Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza;
- sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, ovvero il 3,75% (1/8 del 30%), se ci si regolarizza oltre i 90gg ma entro un anno dalla scadenza (il cosiddetto ravvedimento "lungo"). Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza.
- sanzione ridotta ad un settimo del minimo, ovvero il 4,29% (1/7 del 30%), se ci si regolarizza oltre un anno ma entro due. Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza (*).
- sanzione ridotta ad un sesto del minimo, ovvero il 5% (1/6 del 30%), se ci si regolarizza oltre due anni. Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza (*).

Il ravvedimento e' possibile anche se e' già iniziata un ispezione tributaria, a meno che non sia già stato notificato un atto di liquidazione o accertamento anche a seguito di controlli automatici o formali (art.36-bis e 36 ter Dpr 600/73) (*).
Anche nel caso in cui la visita fiscale si concludesse con la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) il contribuente, dal 1/1/2015, potrebbe fruire del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta ad un quinto del minimo, con eccezione delle violazioni agli obblighi strumentali iva (scontrini fiscali, ricevute fiscali, documenti di trasporto, installazione misuratori fiscali). Ciò in alternativa alla classica “adesione al processo verbale di constatazione” , ancora fruibile per tutto il 2015, che consente il pagamento di sanzioni, c'e' da dirlo, maggiormente ridotte (1/6, vedi a questo link).

Note: 
-nel caso in cui la violazione abbia attinenza con una dichiarazione periodica, il termine da prendere in considerazione per il calcolo e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione e' stata commessa. Questa distinzione causa una discreta incertezza riguardo l'individuazione del caso, quindi va considerata con attenzione.
- per regolarizzare l'omesso o tardivo pagamento non è necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa.
- se si decide di ottemperare oltre i termini massimi previsti per il ravvedimento (quando vi sono) la sanzione deve essere applicata per intero, il 30%, la stessa che verrebbe applicata in caso di accertamento da parte dell'Ufficio. In questo caso si può "risparmiare" solo sugli interessi.
- il pagamento e la regolarizzazione non impediscono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitaà di controllo e accertamento che l'Amministrazione potrebbe aver attivato.
- (*) le tre soluzioni di lungo termine -entro ed oltre 2 anni o a ispezione iniziata- sono state introdotte nel 2015 solo per i tributi dell'Agenzia delle entrate e poi estese a TUTTI i tributi, compresi quelli locali (IMU, TARI, etc.) dalla conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Dl 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 art.10bis). 

Riduzioni previste in caso di violazione relativa alla presentazione di una dichiarazione
Dichiarazione omessa
- sanzione ridotta ad un decimo del minimo previsto per ciascun imposta o tributo, se la dichiarazione viene presentata entro 90gg dalla scadenza (in materia di Iva il termine e' di 30gg).
Dichiarazione irregolare o infedele
- sanzione ridotta ad un nono del minimo previsto per ciascun imposta o tributo, se la regolarizzazione viene fatta (tramite presentazione di dichiarazione integrativa) entro 90gg dalla scadenza;
- sanzione ridotta ad un ottavo del minimo previsto per ciascun imposta o tributo se la regolarizzazione viene fatta (tramite presentazione di dichiarazione integrativa) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene commessa la violazione oppure, quando c'e' una scadenza, entro un anno da essa.
- sanzione ridotta ad un settimo del minimo se ci si regolarizza oltre un anno ma entro due (nuovo ravvedimento attivo dal 1/1/2015).
- sanzione ridotta ad un sesto del minimo se ci si regolarizza oltre due anni (nuovo ravvedimento attivo dal 1/1/2015).

In molti di questi casi, a seconda del tributo o l'imposta, il ravvedimento operoso consiste nella presentazione della dichiarazione integrativa, mentre NON e' possibile auto-liquidare la sanzione ridotta. Saranno gli stessi Uffici competenti a procedere, inviando una notifica contenente l'invito a pagare la sanzione ridotta entro 60gg, oltre agli interessi.

Note generali:
- in tutti i casi di regolarizzazione che comporti il pagamento di una sanzione ridotta, devono essere contestualmente liquidati, oltre ovviamente all'imposta o al tributo da regolarizzare, anche gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno applicando la formula dell'interesse semplice: capitale (in questo caso il tributo o l'imposta non versata) x il tasso x il tempo espresso in giorni, il tutto diviso per 36.500. Cio' anche nel caso in cui l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati e' bisestile, ovvero composto da 366 giorni. Per chiarimenti sul calcolo degli interessi si veda la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.296 del 14/7/08.
- nei casi in cui la violazione (errore od omissione) sia "meramente formale", ovvero non incida nella determinazione della cifra da pagare o nel pagamento della stessa ne' ostacoli un'eventuale attivita' di accertamento, il ravvedimento puo' avvenire senza pagare alcuna sanzione. Cio' grazie alle modifiche introdotte dal d.lgs.32/2001, attuativo delle disposizioni del la legge 212/2000, il cosiddetto "Statuto del contribuente".
- non è possibile rateizzare le somme dovute a titolo di ravvedimento; questo infatti si perfeziona con il pagamento del dovuto totale, semmai integrabile in caso di errore (vedi più avanti).

COME SI FA
Pagamenti
I ravvedimenti che riguardano le imposte dirette e l'iva si effettuano utilizzando il modello F24, mentre quelli che riguardano imposte di registro, ipo-catastali e altri tributi indiretti si effettuano con il modello F23.

Il versamento deve essere fatto distinguendo le voci -imposta da versare, sanzione (ridotta) e interessi- indicando per ognuna il codice tributo corrispondente. Sul sito dell'Agenzia delle entrate si trova l'elenco di tutti i codici.

Il ravvedimento non e' valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti, tuttavia un versamento inferiore a quello dovuto (a patto che tra gli importi pagati, anche in difetto, risultino le sanzioni) possono consentire al contribuente di ritenere valido il ravvedimento. Sara' l'Agenzia delle entrate, in questo caso, ad addebitare la differenza.

Attenzione! Le cifre dovute per effetto del ravvedimento non possono essere pagate a rate. Si possono invece compensare con eventuali crediti di imposta relativi a tasse o tributi.

Dichiarazioni integrative
Se il ravvedimento riguarda una dichiarazione già presentata da correggere (irregolare o infedele), si deve provvedere a presentare una dichiarazione integrativa utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (anche in fotocopia), barrando la casella "dichiarazione integrativa" e indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali sono rimasti invariati e riproducendo integralmente la dichiarazione originaria.

La presentazione avviene presso un ufficio postale o in via telematica (anche attraverso un intermediario come un commercialista o un caf). Si deve procedere entro il termine per il ravvedimento (breve o lungo), ma comunque al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene commessa la violazione (per esempio, per correggere l'Unico 2013 c'e' tempo fino al 30/9/2014). Se c'e' una scadenza, si deve procedere entro un anno da questa. Le sanzioni (ridotte) da pagare sono quelle gia' dette.

Le cose cambiano se si deve regolarizzare una dichiarazione omessa, non presentata. In questo caso per usufruire del ravvedimento operoso si deve presentare la dichiarazione (ex novo) entro 90 giorni da quando scadeva il termine per quella non presentata (es.per l'Unico 2013 non presentato entro il 30/9/2013 si deve ottemperare entro il 29/12/2013). Oltre tale termine il ravvedimento non e' possibile, si puo' procedere alla presentazione ma poi sara' l'Agenzia delle entrate a inviare richiesta di pagamento delle sanzioni (intere).

Ravvedimento parziale per i tributi dell’Agenzia delle entrate
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, a patto che rispetti i termini massimi già detti.
Se l’imposta dovuta è versata in ritardo e il ravvedimento interviene successivamente, la sanzione corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo pagamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo.
La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può applicare il ravvedimento al singolo versamento (applicando quello relativo al momento del perfezionamento) ovvero al versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
Questa disposizione si applica unicamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

IN CASO DI ERRORE
Cosa succede se, applicando il ravvedimento, si commette un errore e si versa una somma inferiore al dovuto?
Si e' recentemente espressa in merito l'Agenzia delle entrate, specificando che se si versa un importo (per la tassa o tributo) inferiore al dovuto, commisurandoci di conseguenza sanzioni ed interessi, il ravvedimento si intenderà comunque perfezionato, ovviamente in modo parziale (ravvedimento parziale). Stessa cosa se e' corretto l'importo della tassa/tributo versato in ritardo ma e' invece scorretto, quindi insufficiente, il pagamento delle sanzioni o degli interessi.
Differente e' il caso in cui l'errore consista nel NON aver pagato alcuna sanzione (ne' esatta ne' errata), elemento essenziale per rendere efficace il ravvedimento. In questo caso il ravvedimento non può dirsi perfezionato, pur se risulti versata, in ritardo, la tassa o il tributo.

E' sempre l'Agenzia delle entrate che compie il passo successivo.
Nei primi due casi, per i quali si parla di ravvedimento "parziale", l'Agenzia calcolerà il dovuto a saldo applicando le norme del ravvedimento e, in una sorta di regime di "autotutela", emetterà quindi un avviso bonario per il residuo dovuto dal contribuente.
Nel secondo applicherà le sanzioni intere, tenendo comunque conto dell'imposta versata in ritardo.
Si vedano per approfondimenti la Risoluzione Agenzia delle entrate n.67/E del 23/6/2011 e la Circolare n.27/E del 2/8/2013

ACCERTAMENTI SUCCESSIVI
Dal 1/1/2015 cambiano anche le modalità di calcolo dei termini massimi per gli accertamenti che riguardano tributi interessati da ravvedimento.

Più precisamente, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa (anche con ravvedimento operoso) e anche quando non e' prevista dichiarazione periodica, nel caso di regolarizzazione
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento per le imposte, contributi, premi etc. dovuti in base alle dichiarazioni (controlli formali) integrative presentate per la correzione di errori, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni
- i termini per l'accertamento (art.43 Dpr 600/73 e art.57 Dpr 633/72) decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.
- i termini di decadenza delle azioni di riscossione dell'imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
- anche i termini di accertamento delle imposte di successione e donazione (art.27 D.lgs.346/90) decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 472/1997 art.13 (ravvedimento operoso) e 13bis (ravvedimento parziale);
- D.lgs. 471/1997 art.13 (sanzione per ritardati pagamenti);
- Circolare Ministero delle Finanze 138/E/2000;
- Legge 220/2010 art.1 comma 20
- Dl 98/2011;
- Dl 16/2012 diventato Legge 44/2012 art.11 comma 3bis;
- Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) art.1 commi 637/640;
- Circolare Agenzia delle entrate n.23E del 9/6/2015;
- D.lgs.158/2015 art.15/16, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1/1/2016 dalla
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 comma 133.
- Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019 art.4 decies che ha introdotto l'art.13bis sul D.lgs.472/97
- Dl 124/2019 convertito nella legge 157/2019 art.10bis (abolizione vincoli temporali per tutti i tributi)

LINK UTILI
Per entrare nel dettaglio delle sanzioni -con relative riduzioni in caso di ravvedimento- riguardo le imposte sulle abitazioni (imposte di registro, ipotecarie, catastali, etc.) rimandiamo alla lettura delle schede:
SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI: clicca qui
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI CONTRATTI DI AFFITTO: clicca qui

Informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate:  clicca qui
 
 
 
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