Ultimo aggiornamento: 12/12/2008
Non sempre e' opportuno cercare di dirimere una lite con il Fisco prima che sorga: in alcuni casi (specie per questioni relative a pagamenti Iva, stante l'esistenza del "cumulo giuridico" che di per se' puo' produrre sconti) e' meglio attendere l'inizio del contenzioso e, quindi, l'arrivo della contestazione da parte del Fisco.
Nei casi in cui si ritenga opportuno intervenire, una volta resisi conto dell'errore fatto (evitando cosi' ulteriori sanzioni e maggiorazioni) sara' opportuno essere a conoscenza delle modalita' da rispettare per richiedere il ravvedimento operoso.
E' grazie al D. Lgs. 472/97 (precisamente al suo articolo 13, piu' volte modificato) che il ravvedimento operoso e' alla portata di tutti; infatti e' possibile usarlo per ogni violazione tributaria amministrativa (tributi sia erariali che locali, diretti od indiretti, istantanei o periodici).
Non e' invece ammissibile per sanzioni meramente amministrative, prive della caratteristica di tributo.
Non sempre le fattispecie escluse od ammesse sono individuabili, poiche' in alcuni casi attivita' specifiche sono escluse o ammesse sulla base di elementi anche contrastanti -e dunque l'ausilio di un tecnico del settore sara' indispensabile.
Lo scopo di questa scheda e' informare sull'istituto del ravvedimento operoso, sulla sua esistenza e sulle sue modalita', piu' che costituire un vero "fai da te" che -salvo nei casi piu' semplici- necessita di piu' approfondite conoscenze.
Genericamente sono escluse le omissioni non da errore, ma da comportamenti fraudolenti o comunque antigiuridici.
Non sempre pero' questo diktat viene rispettato, e casi manifestamente voluti e consapevoli (atti ad ingannare il fisco) sono ammessi al ravvedimento (ad es.: dichiarazione annuale con indicazione di costi superiori a quelli contabilizzati, indicazione di un corrispettivo nell'atto di compravendita immobiliare diverso ed inferiore a quello reale, etc).
Legittimati a procedere nel ravvedimento operoso sono i soggetti chiamati a rispondere, ossia il contravventore ed i suoi obbligati in solido.
Il ravvedimento essenzialmente consiste nella possibilita' di rimediare spontaneamente all'irregolarita' commessa -pagando gli interessi legali ed una frazione della sanzione minima prevista- e cio' prima che il Fisco abbia accertato la violazione e provveduto conseguentemente ad inviare l'accertamento.
E' comunque previsto un termine di tempo massimo dalla violazione, passato il quale non sara' piu' possibile ricorrervi. Inoltre, per alcune tipologie sono previsti due scaglioni temporali, ai quali corrisponde un diverso ammontare della riduzione sanzionatoria applicabile.
Per ottenere la riduzione della sanzione occorre che la regolarizzazione sia effettuata spontaneamente. Quindi, la contestazione della violazione, non dovra' gia' essere stata fatta, e non dovranno essere iniziate verifiche, ispezioni, ed in generale attivita' amministrative di accertamento, etc...
Se questi accertamenti fossero gia' a conoscenza dell'interessato, il ravvedimento operoso non sara' piu' possibile, poiche' sarebbe in violazione del principio ispiratore, ossia la richiesta di spontaneita' e sincerita' nell'azione volontaria di ammissione delle proprie mancanze. Se, invece, questi accertamenti, gia' avviati, non fossero stati resi noti all'interessato, sarebbero irrilevanti per bloccare il ricorso al ravvedimento.
Le comunicazioni, per impedire l'operazione di ravvedimento, dovranno essere specificamente rivolte all'irregolarita'.
Ulteriori mancanze su cui non si e' ricevuta comunicazione, saranno invece ancora rimediabili. Dopo che le operazioni ispettive di verifica sono state avviate -relativamente ad un periodo o tributo- non e' piu' possibile bloccarle. Si puo', invece, agire in relazione ad altri periodi o ad altri tributi (ad es. una verifica Irpef non impedira' di poter correggere errori Iva, od un accertamento sull'Iva di un anno non dara' problemi se si volesse agire in modo bonario per risolvere questioni legate ad un anno diverso).
Nel momento in cui arrivano inviti a comparire, o richieste di documenti e di informazioni su un determinato procedimento o periodo, e' troppo tardi per il ravvedimento operoso.
Tutti questi atti -per costituire causa ostativa- non devono essere resi noti genericamente all'interessato, ma formalmente comunicati al destinatario dell'atto (in caso di piu' soggetti, e' sufficiente che la comunicazione formale sia stata fatta all'autore materiale o al soggetto solidamente obbligato).
L'avvio di indagini di natura penale non puo' essere considerato ostacolo per avvalersi del ravvedimento operoso: le uniche indagini che bloccano sono quelle amministrative.
NEL DETTAGLIO:
Il ravvedimento operoso puo' riguardare le imposte dirette (per es. l'Irpef) , le indirette (registro, ipotecaria, catastale, etc.) nonche' i tributi locali quali l'ICI, la TARSU e la TOSAP.
Il periodo massimo per attivare il procedimento, ovvero l'applicazione delle sanzioni ridotte, e' un anno dalla data in cui e' stata commessa la violazione.
Nel caso di tributi periodici (sostanzialmente Iva e Imposte sui redditi), il termine parte dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione e' stata commessa.
Le riduzioni previste in caso di omesso o insufficiente versamento sono
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sanzione ridotta ad un dodicesimo del minimo (*), ovvero il 2,5% (1/12 del 30%), se ci si regolarizza entro 30gg dalla violazione (il cosiddetto ravvedimento "breve"). Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza;
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sanzione ridotta ad un decimo del minimo (*), ovvero il 3% (1/10 del 30%), se ci si regolarizza oltre i 30gg ma entro un anno dalla violazione (il cosiddetto ravvedimento "lungo"). Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza.
N.B.Nel caso in cui la violazione abbia attinenza con una dichiarazione periodica, il termine e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione e' stata commessa. Questa distinzione causa una discreta incertezza riguardo l'individuazione del caso, quindi va considerata con attenzione.
Note:
-(*) le riduzioni della sanzione intera sono cosi' cambiate dal 29/11/08 per effetto dell'entrata in vigore del dl 185/08. In precedenza erano, rispettivamente, un ottavo del minimo (3,75% anziche' 30%) per regolarizzazioni entro 30gg, ed un quinto del minimo (6% anziche' 30%) per regolarizzazioni entro un anno.
- Per regolarizzare l'omesso o tardivo pagamento non e' necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa.
- Se si decide di ottemperare oltre l'anno la sanzione deve essere applicata per intero, il 30%, la stessa che verrebbe applicata in caso di accertamento da parte dell'Ufficio. In questo caso si puo' "risparmiare" solo sugli interessi.
Le riduzioni applicabili, invece, in caso di mancata o ritardata presentazione delle dichiarazioni (quando previste), sono:
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sanzione ridotta ad un dodicesimo del minimo (*) previsto per ciascun imposta o tributo, se la dichiarazione viene presentata entro 90gg dalla scadenza (in materia di Iva il termine e' di 30gg).
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sanzione ridotta ad un decimo del minimo (*) previsto per ciascun imposta o tributo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene commessa la violazione oppure, quando c'e' una scadenza, entro un anno da essa.
N.B.Occorre distinguere tra dichiarazioni che si considerano omesse se non presentate alla scadenza e quelle che non hanno scadenza. Le prime devono essere presentate non oltre i 90gg -pena l'impossibilita' di esercitare il ravvedimento operoso- le seconde possono essere presentate sia entro i 90 gg pagando un ottavo del minimo, sia entro l'anno pagando un quinto del minimo.
(*) Nota: le riduzioni della sanzione intera sono cosi' cambiate dal 29/11/08 per effetto dell'entrata in vigore del dl 185/08. In precedenza erano, rispettivamente, un ottavo del minimo per regolarizzazioni entro 90gg, ed un quinto del minimo per regolarizzazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno.
Per quanto riguarda, invece, le violazioni cosiddette "formali", ovvero quelle che non incidono sulla determinazione della cifra da pagare ne' sul suo puntuale pagamento, quindi tipicamente nei casi di dichiarazioni infedeli, errate o incomplete:
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la sanzione e' ridotta ad un decimo del minimo (*) previsto per ciascun imposta o tributo, se viene presentata una dichiarazione integrativa entro un anno dalla scadenza, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene commessa la violazione.
(*) anche questa riduzione e' stata cosi' modificata dal 29/11/08 per effetto dell'entrata in vigore del dl 185/08. In precedenza questa riduzione era di un quinto del minimo.
N.B. In molti di questi casi, a seconda del tributo o l'imposta, il ravvedimento operoso consiste nella presentazione della dichiarazione integrativa, mentre NON e' possibile auto-liquidare la sanzione ridotta. Saranno gli stessi Uffici competenti a procedere, inviando una notifica contenente l'invito a pagare la sanzione ridotta entro 60gg, oltre agli interessi.
Note generali:
- In tutti i casi di regolarizzazione che comporti il pagamento di una sanzione ridotta,
devono essere contestualmente liquidati, oltre ovviamente all'imposta o al tributo da regolarizzare, anche
gli interessi legali, attualmente al 3% (tasso variato il 1/1/08, al 2,5% dal 1/1/04 al 31/12/07), calcolati con maturazione giorno per giorno applicando la formula dell'interesse semplice: capitale (in questo caso il tributo o l'imposta non versata) x il tasso (espresso con 2,5 0 3) x il tempo espresso in giorni, il tutto diviso per 36.500.
Cio' anche nel caso in cui l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati e' bisestile, ovvero composto da 366 giorni. Per chiarimenti sul calcolo degli interessi si veda la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.296 del 14/7/08.
- Nei casi in cui la
violazione (errore od omissione) sia "meramente formale", ovvero non incida nella determinazione della cifra da pagare o nel pagamento della stessa ne' ostacoli un'eventuale attivita' di accertamento, il ravvedimento puo' avvenire senza pagare alcuna sanzione. Cio' grazie alle modifiche introdotte dal d.lgs.32/2001, attuativo delle disposizioni del la legge 212/00, il cosiddetto "Statuto del contribuente".
- Nel caso in cui si procedesse "a tappe", per esempio effettuando in giorni diversi i vari versamenti, se tra un adempimento e l'altro si dovesse verificare una delle citate cause ostative, non sara' piu' possibile proseguire oltre.
- I modelli da compilare per i pagamenti hanno delle particolarita' su cui occorre informarsi. Vista la complessita' della materia ed i numerosi casi specifici ed anomali, e' bene rivolgersi agli uffici competenti (che spesso rendono disponibili le informazioni su internet, a volte coadiuvate da utili programmi per il calcolo automatico del dovuto) nonche', nei casi piu' complessi, ad un professionista.
RIFERIMENTI UTILI:
Per entrare nel dettaglio delle sanzioni -con relative riduzioni in caso di ravvedimento- riguardo le imposte sulle abitazioni (imposte di registro, ipotecarie, catastali, etc.) rimandiamo alla lettura delle schede:
SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI:
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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI CONTRATTI DI AFFITTO:
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Utile guida dell'Agenzia delle Entrate:
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