Giovedì 4 giugno 2026
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GLI OCCHIALI DA SOLE

Scheda · Primo Mastrantoni ·
Ultimo aggiornamento: 22/12/2025

La normativa europea li definisce "dispositivi di protezione individuale", tuttavia spesso per l'acquisto si guarda più alla moda, all'abbinamento con un vestito, alla marca nota, al colore o alla montatura, cioè in genere a tutto quello che poco ha a che fare con la qualità delle lenti. La legislazione in materia ha invece definito con precisione le caratteristiche che devono avere sia le lenti che la montatura degli occhiali da sole.
Il quadro normativo di riferimento è oggi costituito dal Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che ha sostituito la precedente disciplina. Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, "gli occhiali da sole rappresentano dispositivi di protezione individuale di prima categoria, in quanto destinati a salvaguardare gli utilizzatori da rischi di danni fisici di lieve entità, ovvero quelli connessi all'esposizione alla luce solare".
È appena il caso di ricordare che gli occhiali da sole servono alla protezione dell'occhio dalle radiazioni solari, in particolare dai raggi ultravioletti e da quelli viola-blu. In caso di luce intensa l'occhio provvede già alla propria difesa con il restringimento delle palpebre, la restrizione della pupilla, la schermatura del cristallino e dei pigmenti della retina, ma se l'esposizione è prolungata si è soggetti a danni (congiuntiviti, cataratta, degenerazione maculare) che possono essere evitati con l'uso degli occhiali da sole.

CARATTERISTICHE DELLE LENTI
Le lenti possono essere di cristallo o di resina. Le prime non si graffiano però si possono rompere e pesano di più, le seconde sono leggere ma possono graffiarsi.
La normativa europea classifica le lenti in base al potere filtrante, suddividendole in quattro categorie, in relazione al grado di luminosità dell'ambiente circostante:
  • Categoria 0-1: poca illuminazione
  • Categoria 2: illuminazione media
  • Categoria 3: piena luminosità
  • Categoria 4: forte illuminazione
Gli occhiali quindi dovrebbero essere scelti in base all'intensità della luce che ci circonda: in giornate di sole la Categoria 3 è quella più adatta. Per la guida è sconsigliato indossare occhiali di Categoria 4 perché molto scuri, come previsto dall'art. 173 del Codice della Strada.
Gli occhiali a specchio riflettono ulteriormente la luce molto intensa, riverberata altresì da superfici bianche, come la neve. La riflessione può dar luogo a scottature al naso.
Le lenti, inoltre, possono essere:
  • fotocromatiche (adattano l'intensità del proprio colore alla quantità di luce)
  • polarizzanti (filtrano i riflessi)
  • degradanti (forte riduzione della luce solare)
In base alla qualità ottica delle lenti si ha la seguente qualifica:
  • Classe ottica 1a
  • Classe ottica 2a
La Classe ottica 1a è migliore.
La colorazione delle lenti è piuttosto varia. Ricordiamo che una semplice lente trasparente ferma le radiazioni ultraviolette; anche le finestre di casa svolgono questa funzione. I colori più riposanti sono il verde, il marrone e il grigio. Il colore giallo è indicato in caso di cielo nuvoloso per gli sciatori.

MONTATURA E REQUISITI TECNICI
La montatura può essere in lega metallica o in plastica biocompatibile per evitare l'ingestione di sostanze tossiche.
I test di laboratorio verificano la capacità delle lenti di assorbire o riflettere le radiazioni dannose: maggiore è la percentuale più alta sarà la protezione. Altri controlli riguardano la qualità e la forma degli occhiali nel loro complesso.

MARCATURA CE E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Il Regolamento (UE) 2016/425 stabilisce che gli occhiali da sole devono essere accompagnati dalla nota informativa nella quale devono essere indicati:
  • il fabbricante o mandatario
  • il grado di protezione (da 0 a 4, dal più chiaro al più scuro)
  • il tipo di filtro solare (fotocromatico, ecc.)
  • la classe ottica (1a o 2a)
  • i limiti di impiego
  • le istruzioni d'uso
  • la marchiatura CE (conformità europea)
Come precisato dalla giurisprudenza, "la marcatura CE deve risultare apposta sul DPI – prima della sua immissione in mercato – in modo visibile, leggibile e indelebile". La Cassazione penale ha chiarito che la marcatura CE "costituisce un marchio amministrativo che attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e la possibilità di libera circolazione nel mercato comunitario, rappresentando quindi un essenziale elemento qualitativo del prodotto".
Inoltre, "i DPI devono essere provvisti di documentazione tecnica che comprenda una copia delle istruzioni e delle informazioni che il fabbricante deve obbligatoriamente fornire", incluse le istruzioni di magazzinaggio, impiego, pulizia, manutenzione, le prestazioni registrate durante le prove tecniche e le classi di protezione.

NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO
L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ha predisposto la norma UNI EN ISO 12312-1:2022 "Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e filtri solari correlati per uso generale", che ha sostituito la precedente UNI 1836. La norma specifica le caratteristiche (meccaniche, ottiche, etc.) degli occhiali da sole e dei filtri solari che non siano lenti correttive, ma che abbiano solo la funzione di proteggere gli occhi contro le radiazioni solari. La norma si applica alle lenti di uso comune (incluse quelle utilizzate in strada durante la guida), mentre non riguarda le lenti per la protezione dalle radiazioni da sorgenti di luce artificiali (ad esempio solarium) o le lenti di protezione degli occhialoni da sci.

REGIME SANZIONATORIO
Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 475/1992, come modificato per il recepimento della normativa europea. La giurisprudenza ha precisato che per i distributori di DPI di prima categoria si applica la sanzione da 1.000 a 6.000 euro prevista dall'art. 14, comma 2, lett. a), mentre la sanzione più grave (da 3.000 a 18.000 euro) è riservata ai casi più gravi.
Particolare attenzione merita il fenomeno della contraffazione della marcatura CE: la Cassazione penale ha stabilito che l'apposizione della marcatura CE contraffatta (come il "China Export") integra il reato di frode in commercio, in quanto "la decettività di tale marcatura è da sola sufficiente ad ingenerare nel consumatore la convinzione che la merce abbia le caratteristiche e gli standard europei". 
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