PERCHE' L'INTERPELLO
L'interpello e' la possibilita' di porre quesiti all'Amministrazione finanziaria, rappresentata dalle varie agenzie che operano per conto del Ministero dell'Economia e Finanze (Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, Agenzia delle dogane, Agenzia del demanio), nonche', a livello locale, dalle Regioni, Province e Comuni.
Tali quesiti possono riguardare dubbi interpretativi sull'applicazione delle norme tributarie a casi personali, oppure dubbi sull'ipotetico carattere elusivo di determinate operazioni. Si tratta di una sorta di "consulenza giuridica" che consente di conoscere l'autorevole parere dell'Amministrazione, per quest'ultima vincolante.
In una prima fase l'unica forma di interpello era quella utile per ottenere chiarimenti riguardo all'ipotetico carattere elusivo di particolari operazioni, generalmente aziendali, in ambito di imposte dirette e IVA (il cosiddetto interpello speciale o antielusivo, vedi legge 413/1991).
Successivamente, con l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) l'ambito si e' ampliato e a questa particolare forma si e' affiancato il cosiddetto interpello ordinario, attraverso il quale qualsiasi cittadino/contribuente puo' inoltrare quesiti all'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione delle normative tributarie (inerenti imposte e tasse di qualsiasi tipo e natura, comprese detrazioni e agevolazioni fiscali) relativamente a casi personali (reali e concreti), quando vi sia incertezza interpretativa.
Si possono ipotizzare, come esempi, i casi in cui una norma sia poco chiara, lacunosa o equivoca perche' in contrasto con un'altra. Lo scopo, da una parte, e' "mettersi al riparo" evitando di incorrere in comportamenti sanzionabili, e dall'altra conoscere preventivamente gli esiti di un'ipotetica attivita' di controllo.
Per tale motivo le istanze hanno carattere preventivo e vanno presentate PRIMA di mettere in atto comportamenti che riguardano la questione per la quale si chiede consulenza.
Perche' l'interpello sia ammissibile e' necessario che vi sia una obiettiva situazione di incertezza interpretativa. Nello specifico, essa non ricorre quando su casi analoghi l'amministrazione abbia gia' emanato circolari interpretative o risoluzioni, note, etc. pubblicate sul sito delle Agenzie o del Ministero (sezione "documentazione tributaria", vedi link in calce).
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA di INTERPELLO
A chi rivolgersi
L'Agenzia delle entrate si occupa di
interpelli inerenti le imposte sui redditi, l'IVA, l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative, il "canone" Rai, etc. etc.
Anche le istanze inerenti le tasse automobilistiche (bollo auto) dei soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale sono gestite dall'Agenzia delle entrate (Friuli V.G., Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige), mentre quelle dei residenti nelle Regioni a statuto ordinario sono gestite dalle Regioni stesse, a meno che queste non abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate (informarsi in Regione).
Per le imposte ipotecarie e catastali la competenza e' dell'Agenzia del Territorio, e le istanze vanno presentate presso la Direzione compartimentale competente (Circolare Agenzia territorio 7/2001). Parimenti, su tutte le questioni inerenti le importazioni (dazi, Iva e altro) la competenza e' dell'Agenzia delle dogane.
Per quanto riguarda invece i tributi locali (per esempio quelli comunali come ICI, Tarsu, Tia, tassa occupazione di suolo pubblico, etc.) ci si deve rivolgere all'ente locale che li gestisce (nel caso in esempio il Comune), secondo le disposizioni che lo stesso stabilisce con proprio regolamento (vedi risoluzione Agenzia delle entrate 287/2002).
E' bene sapere, in ogni caso, che se si invia l'istanza di interpello all'ente non competente, questi deve girarla al destinatario giusto.
Come
Per quanto riguarda le Agenzie fiscali si deve inoltrare l'istanza alla Direzione regionale di competenza rispetto al domicilio del contribuente/richiedente, con consegna a mano o con invio per raccomandata a/r in plico senza busta.
Stesse modalita' per gli enti locali (Regioni, Province e Comuni), per i quali deve essere preso in considerazione l'ufficio tributi competente (informarsi).
Non di rado, nell'ottica del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, e' reso possibile l'invio telematico, per esempio attraverso la posta elettronica. Attenzione, pero', perche' in questi casi e' richiesta la cosiddetta regolarizzazione della firma, ovvero il contribuente/richiedente deve comunque recarsi presso l'ufficio a porre la firma sul documento, entro 30 giorni (vedi Circolare Agenzia delle entrate del 16/5/2005).
Cio', ovviamente, a meno che non venga utilizzata la posta elettronica certificata (PEC) o comunque un invio che prevede l'utilizzo della firma digitale.
I soggetti non residenti in Italia possono presentare le istanze attraverso propri rappresentanti o incaricati conferendo agli stessi una procura speciale, eleggendo presso gli stessi domicilio per la ricezione della risposta. Essendo difficile individuare la direzione regionale competente, questi soggetti possono fare l'inoltro presso la direzione centrale dell'Agenzia.
La presentazione dell'istanza non sospende i termini di scadenza di pagamento della tassa o imposta per la quale viene chiesto parere, ne' i suoi termini di prescrizione e decadenza. L'interpello, ulteriormente, non puo' essere proposto con riferimento ad attivita' di accertamento fiscale in corso.
Contenuto dell'istanza
L'istanza puo' essere redatta in carta libera (senza bollo) e deve contenere, pena l'inammissibilita':
- dati identificativi del contribuente (nome e cognome, domicilio fiscale e codice fiscale) ed eventualmente del suo legale rappresentante. Per velocizzare la risposta, possono essere anche indicati il numero telefax e/o l'email.
- l'eventuale domicilio ove inviare la risposta, se diverso da quello fiscale.
- circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l'esposizione chiara del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare;
- sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante (in mancanza il contribuente puo' provvedere entro 30 giorni, recandosi presso l'ufficio a firmare).
Va allegata tutta la documentazione ritenuta rilevante, che non sia gia' in possesso dell'amministrazione.
RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
La risposta motivata dell'amministrazione dev'essere inviata per raccomandata a/r entro 120 giorni dalla data di consegna o ricezione dell'istanza (o comunque dalla data in cui questa viene regolarizzata per mancanza di firma). Se e' stata fornita un'email o un numero di telefax, l'invio puo' avvenire anche attraversi questi mezzi.
In caso di necessita' gli uffici dell'amministrazione possono chiedere al contribuente/richiedente, per una sola volta, di integrare la documentazione. In questo caso, ovviamente, il termine da cui conteggiare i 120 giorni slitta.
Nel caso in cui lo stesso problema sia posto da piu' persone, e' prevista la possibilita', per l'Amministrazione, di emanare una sorta di risposta collettiva attraverso la pubblicazione di una risoluzione o di una circolare nel sito del Ministero (sezione "documentazione tributaria"). Di tale pubblicazione deve comunque essere informato il contribuente/richiedente.
Se l'amministrazione accerta che non vi sia una reale situazione di incertezza, ovvero che l'istanza e' inammissibile per mancanza del presupposto principale, deve comunicare la cosa al contribuente/richiedente, indicando la circolare, risoluzione o nota che contiene la soluzione interpretativa richiesta.
Se l'amministrazione rimane silente e non invia alcuna risposta nel termine suddetto, si puo' ritenere accolta l'interpretazione e il comportamento prospettati dal contribuente/richiedente. Cio' per il principio del silenzio-assenso.
La risposta, anche data con un silenzio-assenso, ha valore solo per il contribuente/richiedente, relativamente al caso prospettato e agli eventuali casi analoghi futuri (a meno che questi non riceva nel frattempo una risposta di rettifica, vedi piu' avanti).
Teoricamente il contribuente/richiedente non e' vincolato, ma ignorare il parere dopo averlo richiesto sarebbe senz'altro un comportamento controproducente, visto il grosso rischio di subire accertamenti con esiti prevedibili.
L'Amministrazione e' invece vincolata dalla risposta data, relativamente a quel contribuente e a quel caso, e non puo' quindi compiere atti difformi come per esempio sanzionare un comportamento precedentemente approvato. I suoi atti (accertamenti, sanzioni) sono nulli anche se difformi ad una risposta data attraverso il silenzio/assenso, quindi messi in atto dopo che siano passati i 120 giorni senza ricezione di alcun riscontro da parte del contribuente/richiedente.
La risposta dell'Amministrazione non e', in ogni caso, impugnabile davanti alla commissione provinciale tributaria, perche' priva di caratteristiche di autoritarieta' e esecutorieta' tipiche del classico "provvedimento" impugnabile. Come gia' detto il contribuente/richiedente non e' infatti obbligato a seguirne i dettami (vedi circolare Agenzia delle entrate del 3/3/2009).
Un caso particolare, la risposta di rettifica
Puo' verificarsi anche il caso in cui, dopo i 120 giorni, giunga una risposta di rettifica a quella arrivata precedentemente o a quella desunta dal silenzio/assenso.
Si aprono due scenari:
- il contribuente ha nel frattempo agito seguendo la prima risposta: in questo caso ovviamente non gli puo' essere contestato nulla, e gli eventuali atti dell'amministrazione che fossero difformi alla prima risposta rimangono nulli. E' consentito il recupero, da parte dell'amministrazione, solo dell'eventuale imposta dovuta con interessi (senza applicazione di sanzioni), unicamente nel caso in cui sull'istanza il contribuente avesse omesso di riportare la propria soluzione interpretativa e il comportamento che intende adottare;
- il contribuente non ha ancora agito in conseguenza alla prima risposta: la seconda risposta si sostituisce alla prima e rimane l'unica da prendere in considerazione. In questo caso, pero', ad eventuali recuperi di imposta non potranno essere aggiunte sanzioni.
Ovviamente, in caso di risposta di rettifica, la prima risposta perde valore per il futuro, ovvero per tutti i casi analoghi a quello oggetto dell'interpello che coinvolgessero successivamente il contribuente/richiedente.
LINK UTILI
- Istruzioni dal sito dell'Agenzia delle Entrate:
clicca qui
- Sito del Ministero dell'Economia e Finanze, sezione "documentazione tributaria":
clicca qui
- Modulo generico per l'interpello (da personalizzare):
clicca qui
- Nostro modulo interpello sul Canone Rai:
clicca qui
FONTE NORMATIVA
- Legge 413/1991 articolo 21 (interpello speciale o antielusivo)
- Statuto del contribuente Legge 212/2000 art.11 (interpello ordinario):
clicca qui
- Decreto Min.Finanze 209/2001
- Circolari Agenzia entrate del 31/5/2001, del 13/2/2003, del 16/5/2005, del 27/6/2007, del 24/2/2009 e del 3/3/2009
Ha collaborato Barbara Vallini