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INTERPELLO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
4 dicembre 2009 12:10
 
Revisione del 30/12/2015 con riforma D.lgs.156/2015

Indice scheda 
COS'E'
PER COSA SI PUO' CHIEDERE
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO
RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
LINK UTILI
FONTE NORMATIVA

COS'E'

L'interpello e' la possibilita' di porre quesiti all'Amministrazione finanziaria, rappresentata dalle varie agenzie che operano per conto del Ministero dell'Economia e Finanze (Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, Agenzia delle dogane, Agenzia del demanio), nonche', a livello locale, dalle Regioni, Province e Comuni.

Tali quesiti possono riguardare dubbi interpretativi sull'applicazione delle norme tributarie a casi personali, oppure dubbi sull'ipotetico carattere elusivo di determinate operazioni. Si tratta di una sorta di "consulenza giuridica" che consente di conoscere l'autorevole parere dell'Amministrazione, per quest'ultima vincolante.

In una prima fase l'unica forma di interpello era quella utile per ottenere chiarimenti riguardo all'ipotetico carattere elusivo di particolari operazioni, generalmente aziendali, in ambito di imposte dirette e IVA (il cosiddetto interpello speciale o antielusivo, vedi legge 413/1991).
Successivamente, con l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) l'ambito si e' ampliato e a questa particolare forma si e' affiancato il cosiddetto interpello ordinario, attraverso il quale qualsiasi cittadino/contribuente puo' inoltrare quesiti all'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione delle normative tributarie (inerenti imposte e tasse di qualsiasi tipo e natura, comprese detrazioni e agevolazioni fiscali) relativamente a casi personali (reali e concreti), quando vi sia incertezza interpretativa.

PER COSA SI PUO' CHIEDERE
Per entrate più nello specifico, l'interpello ordinario può essere fatto riguardo:
- l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e sulla individuazione dello specifico caso in cui il contribuente si trova;
- riguardo l'adozione di specifici regimi fiscali, la sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori richiesti dalla legge;
- l'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto rispetto ad uno specifico caso;
- la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta a scopi antielusivi, fornendo la dimostrazione che nel particolare caso tali effetti antielusivi non possono verificarsi.
Il tutto, ribadiamo, relativamente a casi personali reali e concreti.

Si possono ipotizzare, come esempi, i casi in cui una norma sia poco chiara, lacunosa o equivoca perche' in contrasto con un'altra. Lo scopo, da una parte, e' "mettersi al riparo" evitando di incorrere in comportamenti sanzionabili, e dall'altra conoscere preventivamente gli esiti di un'ipotetica attivita' di controllo.
Per tale motivo le istanze hanno carattere preventivo e vanno presentate PRIMA di mettere in atto comportamenti che riguardano la questione per la quale si chiede consulenza.

Si precisa che non vi è incertezza sulla corretta interpretazione delle norme quando su casi analoghi l'amministrazione abbia già emanato circolari interpretative o risoluzioni, note, etc. pubblicate sul sito delle Agenzie o del Ministero (sezione "documentazione tributaria", vedi link in calce).

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA di INTERPELLO
A chi rivolgersi
L'Agenzia delle entrate si occupa di interpelli inerenti le imposte sui redditi, l'IVA, l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative, il "canone" Rai, etc. etc. Anche le istanze inerenti le tasse automobilistiche (bollo auto) dei soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale sono gestite dall'Agenzia delle entrate (Friuli V.G., Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige), mentre quelle dei residenti nelle Regioni a statuto ordinario sono gestite dalle Regioni stesse, a meno che queste non abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate (informarsi in Regione). Per le imposte ipotecarie e catastali la competenza e' sempre dell'Agenzia delle entrate che ha assorbito le funzioni dell'Agenzia del Territorio.

Per quanto riguarda invece i tributi locali (per esempio quelli comunali come IMU, ICI, Tarsu, Tia, tassa occupazione di suolo pubblico, etc.) ci si deve rivolgere all'ente locale che li gestisce (nel caso in esempio il Comune), secondo le disposizioni che lo stesso stabilisce con proprio regolamento (vedi risoluzioni Agenzia delle entrate n. 287/2002 e n.73/2012).

E' bene sapere, in ogni caso, che se si invia l'istanza di interpello all'ente non competente, questi deve girarla al destinatario giusto.

Come
Per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate si deve inoltrare l'istanza alla Direzione regionale di competenza rispetto al domicilio del contribuente/richiedente, con consegna a mano o con invio per raccomandata a/r in plico senza busta.
Stesse modalità per gli enti locali (Regioni, Province e Comuni), per i quali deve essere preso in considerazione l'ufficio tributi competente (informarsi).

Non di rado, nell'ottica del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, e' reso possibile l'invio telematico, per esempio attraverso la posta elettronica. Attenzione, pero', perche' in questi casi e' richiesta la cosiddetta regolarizzazione della firma, ovvero il contribuente/richiedente deve comunque recarsi presso l'ufficio a porre la firma sul documento, entro 30 giorni (vedi Circolare Agenzia delle entrate del 16/5/2005).
Cio', ovviamente, a meno che non venga utilizzata la posta elettronica certificata (PEC) o comunque un invio che prevede l'utilizzo della firma digitale.

I soggetti non residenti in Italia possono presentare le istanze attraverso propri rappresentanti o incaricati conferendo agli stessi una procura speciale, eleggendo presso gli stessi domicilio per la ricezione della risposta. Essendo difficile individuare la direzione regionale competente, questi soggetti possono fare l'inoltro presso la direzione centrale dell'Agenzia.

La presentazione dell'istanza non sospende i termini di scadenza di pagamento della tassa o imposta per la quale viene chiesto parere, ne' i suoi termini di prescrizione e decadenza. L'interpello, ulteriormente, non puo' essere proposto con riferimento ad attività di accertamento fiscale in corso.

L'istanza deve in ogni caso esser presentata PRIMA della scadenza dei termini di pagamento di un tributo, assolvimento di un obbligo, presentazione delle dichiarazioni, etc. riferiti ovviamente al fatto per il cui si chiede consulenza.

QUI per trovare gli indirizzi delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate.

Contenuto dell'istanza
L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
- i dati dell'istante ed eventualmente quelli del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l'indicazione del tipo di istanza tra quelli previsti dalla legge (quattro tipi, vedi sopra);
- la descrizione dei fatti e le norme delle quali si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione della soluzione proposta;
- l'eventuale domicilio, o domiciliazione, per l'invio della risposta e l'eventuale indirizzo di posta elettronica o altri recapiti.
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante o del procuratore generale che rappresenta il contribuente (con procura riportata in calce o allegata);

Vanno allegate poi tutte le documentazioni non in possesso dell'Amministrazione che possono essere rilevanti ai fini della risposta. Se quest'ultima presuppone accertamenti tecnici non di competenza dell'Amministrazione a cui ci si rivolge, si deve allegare i pareri degli uffici competenti.

Nota importante: entro l'inizio di Febbraio 2016 dovrebbero essere emanate nuove modalità di presentazione delle istanze con Provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali. Fino a quel momento valgono le "vecchie" regole suddette.

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
Dal 1/1/2016 i tempi di risposta dell'amministrazione finanziaria sono diversificati:
- entro 90 giorni per i casi di dubbio interpretativo sull'applicazione delle norme (primo punto dell'elenco di cui sopra);
- entro 120 giorni negli altri casi.
Il termine vale per l'invio di una raccomandata a/r e parte dalla consegna o ricezione dell'istanza (o da quando questa viene regolarizzata per mancanza di firma). Se fosse stata fornita un email o un numero di fax la risposta può giungere anche attraverso questi mezzi.

La mancata risposta nei termini suddetti comporta accettazione e condivisione da parte dell'amministrazione della soluzione prospettata dal contribuente, quindi in poche parole scatta il silenzio-assenso.

La risposta con assenso -espresso o tacito- ha valore solo per il contribuente/richiedente, relativamente al caso prospettato e agli eventuali suoi comportamenti futuri riguardo al caso stesso (a meno che questi non riceva nel frattempo una risposta di rettifica, vedi piu' avanti).
Teoricamente il contribuente/richiedente non e' vincolato, ma ignorare il parere dopo averlo richiesto sarebbe senz'altro un comportamento controproducente, visto il grosso rischio di subire accertamenti con esiti prevedibili.

L'Amministrazione e' invece vincolata dalla risposta data, relativamente a quel contribuente e a quel caso, e non puo' quindi compiere atti difformi come per esempio sanzionare un comportamento precedentemente approvato. I suoi atti (accertamenti, sanzioni) sono nulli anche se difformi ad una risposta data attraverso il silenzio/assenso.

Se l'amministrazione accerta che non vi sia una reale situazione di incertezza, ovvero che l'istanza e' inammissibile per mancanza del presupposto principale, deve comunicare la cosa al contribuente/richiedente, indicando la circolare, risoluzione o nota che contiene la soluzione interpretativa richiesta.

Note:
- la presentazione dell'istanza non ha effetti sospensivi riguardo a scadenze tributarie, né interrompe i termini di prescrizione e/o decadenza riguardo ad atti o tributi.
- l'amministrazione può, una sola volta, chiedere all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione di tale integrazione. La mancata integrazione entro un anno comporta la rinuncia all'istanza, ferma la possibilità di presentarne una nuova.
- le risposte vengono pubblicate dall'amministrazione sotto forma di circolari o risoluzioni se le questioni contenute riguardano un numero elevato di contribuenti nei casi in cui le norme interpretate siano recenti o non siano mai state oggetto di chiarimento ufficiale. La pubblicazione avviene anche se l'argomento viene ritenuto di interesse generale ed infatti le circolari o risoluzioni possono essere considerate valevoli -pur se non vincolanti- anche per altri casi analoghi.
- in generale le risposte non sono impugnabili davanti alla commissione provinciale tributaria, perche' prive di caratteristiche di autoritarieta' e esecutorieta' tipiche del classico "provvedimento" impugnabile. Costituiscono eccezione, e possono quindi essere impugnate unitamente all'atto impositivo, le risposte all'interpello dell'ultimo tipo della lista vista sopra (inerenti la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta etc,).
 
Un caso particolare, la risposta di rettifica
Puo' verificarsi anche il caso in cui giunga una risposta di rettifica a quella arrivata precedentemente o a quella desunta dal silenzio/assenso.
Si aprono due scenari:
- il contribuente ha nel frattempo agito seguendo la prima risposta: in questo caso ovviamente non gli puo' essere contestato nulla, e gli eventuali atti dell'amministrazione che fossero difformi alla prima risposta rimangono nulli. E' consentito il recupero, da parte dell'amministrazione, solo dell'eventuale imposta dovuta con interessi (senza applicazione di sanzioni), unicamente nel caso in cui sull'istanza il contribuente avesse omesso di riportare la propria soluzione interpretativa e il comportamento che intende adottare;
- il contribuente non ha ancora agito in conseguenza alla prima risposta: la seconda risposta si sostituisce alla prima e rimane l'unica da prendere in considerazione. In questo caso, pero', ad eventuali recuperi di imposta non potranno essere aggiunte sanzioni.

Ovviamente, in caso di risposta di rettifica, la prima risposta perde valore per il futuro, ovvero per tutti i casi analoghi a quello oggetto dell'interpello che coinvolgessero successivamente il contribuente/richiedente.

LINK UTILI
- Istruzioni dal sito dell'Agenzia delle Entrate: clicca qui
- Sito del Ministero dell'Economia e Finanze, sezione "documentazione tributaria": clicca qui

- Modulo generico per l'interpello (da personalizzare): clicca qui

FONTE NORMATIVA
- Legge 413/1991 articolo 21 (interpello speciale o antielusivo)
- Statuto del contribuente Legge 212/2000 art.11 (interpello ordinario), modificato in ultimo da
- D.lgs.156/2015 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario"

- Decreto Min.Finanze 209/2001
- Circolari Agenzia entrate del 31/5/2001, del 13/2/2003, del 16/5/2005, del 27/6/2007, del 24/2/2009 e del 3/3/2009
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS