testata ADUC
INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (CONTO TERMICO): UNA GUIDA
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
30 luglio 2013 12:50
 
Ultimo aggiornamento: 31/5/2016

Dal 31 Maggio 2016 sono accessibili i nuovi incentivi del cosiddetto “conto termico”, relativi agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, disciplinati dal D.lgs.28/2011 e dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16/2/2016 che ha sostituito il Dm 28/12/2012.

Si tratta di incentivi che riguardano interventi di installazione di impianti termici che utilizzano fonti di energia rinnovabili come l'aerotermica, la geotermica, l'idrotermica, le biomasse, etc.

Pur se l'accesso e' consentito alle amministrazioni pubbliche (che dal 2016 comprendono anche gli ex Istituti autonomi case popolari), oltre che ai privati, in questa scheda ci limiteremo a dare informazioni per questi ultimi. Si fa presente, a tal proposito, che per "soggetti privati" qui si intendono le persone fisiche, i condomini e i titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Sono incentivati, per quanto riguarda i privati, gli impianti di climatizzazione invernale a pompe di calore (quindi per esempio i condizionatori che producono aria calda, gli impianti geotermici, etc.) o alimentati a biomassa (quindi le stufe a pellet, i termocamini, etc.), gli impianti solari (anche i pannelli utilizzati per il raffreddamento), e l'installazione di scaldacqua a pompa di calore.

Gli incentivi possono essere richiesti fino al raggiungimento della somma messa a disposizione per gli interventi effettuati da soggetti privati (700 milioni di euro). Piu' precisamente le richieste non potranno essere inoltrate decorsi 60 giorni da tale raggiungimento, a meno che non intervenga nel frattempo un rifinanziamento. Per informazioni si vedano i contatori del GSE.

Indice scheda
INTERVENTI INCENTIVATI
ENTITA' DEGLI INCENTIVI
COME SI OTTENGONO
CUMULABILITA'
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

INTERVENTI INCENTIVATI
Per prima cosa va specificato che sono incentivati, per i privati, gli “interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione”.
Gli interventi incentivati sono di cinque tipi, con fruizione dell'incentivo per un numero diverso di anni a seconda della potenza dell'impianto o della sua estensione:

Tipo di intervento Durata dell'incentivazione
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
Potenza termica nominale complessiva dell'impianto riferita al singolo edificio o unita' immobiliare:
- inferiore o uguale a 35 kW: 2 anni
- superiore a 35kw fino a 2000 kW: 5 anni
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; Potenza termica nominale complessiva dell'impianto riferita al singolo fabbricato o alla singola serra:
- inferiore o uguale a 35 kW: 2 anni
- superiore a 35kw fino a 2000 kW: 5 anni
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e' richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; Superficie totale degli impianti solari
- inferiore o uguale a 50 mq: 2 anni
- superiore a 50 mq ed inferiore a 2500 mq: 5 anni
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;  2 anni              
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. Potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto:
- inferiore o uguale a 35 kW: 2 anni
- superiore a 35kw: 5 anni

Gli interventi elencati sopra devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono rispettare i requisiti tecnici contenuti nell'Allegato II del Dm 16/2/2016.
Ogni eventuale variazione degli interventi incentivati effettuata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi va comunicata al GSE. Attenzione però. Non solo le modifiche NON comportano ricalcoli in aumento delle incentivazioni, ma potrebbero comportare la decadenza dei benefici.
Dopo aver ottenuto gli incentivi non sono incentivabili ulteriori interventi dello stesso tipo (inclusi potenziamenti) realizzati nella stessa unità immobiliare per almeno un anno dalla stipula del contratto col GSE.

Spese ammissibili
Il decreto elenca, per ogni tipo di intervento, le spese ammissibili ai fini del conteggio dell'incentivo (comprensive di iva):

Per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica:
- smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale.
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze.

Per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale,
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonche' sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
- fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti.

Per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
- fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti.

Per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:

- fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- demolizione e ricostruzione delle strutture dell'edificio;
- eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

Per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
- fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati tecnici al presente decreto;
- adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
- eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti.

Per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
- fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'Allegato I al presente decreto;
- adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

In tutti i casi sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali connesse agli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativa agli edifici.

Catalogo prodotti
Entro la fine di Agosto 2016 dovrebbe essere accessibile, sul sito del GSE, un catalogo “degli apparecchi domestici idonei” aventi i requisiti per fruire degli incentivi del conto termico. Praticamente i produttori possono chiedere l'iscrizione dei loro prodotti al GSE il quale li inserisce nel catalogo solo dopo aver verificato le caratteristiche tecniche degli stessi. Uno strumento utilissimo per il consumatore che così potrà subito sapere se il prodotto scelto beneficia dell'incentivo oppure no.

ENTITA' DEGLI INCENTIVI
Non vi sono importi predefiniti e fissi, gli incentivi variano sulla base di diversi criteri, dal prezzo d'acquisto alla quantita' di energia prodotta, dalla potenza dell'impianto alla sua dimensione.

Le formule di calcolo sono contenute nell'allegato II del Dm 16/2/2016 (vedi link utili).

Se gli interventi realizzati sono piu' di uno, l'ammontare dell'incentivo e' pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Gli incentivi sono pagati dal GSE in rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni. Se l'importo non supera i 5.000 euro il rimborso avviene in un unica annualita'.

Attenzione! Gli incentivi coprono sempre parte dell'investimento, in percentuali variabili. Dal 19/7/2014, per effetto delle riduzioni introdotte dal D.lgs.102/2014, gli incentivi del conto termico non possono eccedere il 65% delle spese sostenute e dichiarate.

COME SI OTTENGONO
Presentazione della domanda
La domanda va inoltrata al GSE (il Gestore dei Servizi Energetici) tramite il portale denominato "portaltermico", accessibile dal sito del Gse, utilizzando il modulo predisposto (la scheda-domanda). Per poter accedere a tale portale e' necessario registrarsi preventivamente sul sito https://applicazioni.gse.it e chiedere la sottoscrizione per l'accesso.
Attenzione! Non e' possibile accedere agli incentivi inviando la domanda in modo diverso (mail, fax, posta raccomandata, pec, etc.). Le domande inviate utilizzando questi mezzi NON saranno prese in considerazione.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, data che non deve superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Il ritardo nell'invio rende impossibile usufruire degli incentivi.

La domanda contiene informazioni sull'intervento realizzato e sulla spesa sostenuta e sulla certificazione nonche' riferimenti a una lunga serie di documenti che, su richiesta del GSE, devono poter essere mostrati a parte (attestato di certificazione energetica se previsto, schede tecniche, asseverazione di un tecnico abilitato, fatture attestanti le spese sostenute, eventuale diagnosi energetica, dichiarazione di conformita' dell'impianto, etc.etc.).

Esame della domanda e firma del contratto
Dopo l'invio scatta il controllo (istruttoria) del Gse, che deve comunicarne l'esito al richiedente entro 60 giorni inviandogli via e-mail, in caso di accettazione, una "lettera di avvio dell'incentivo" che rimarra' disponibile sul portale. Dopo la ricezione di tale lettera il richiedente deve collegarsi al "Portaltermico" e sottoscrivere il contratto (scheda-contratto).
Dopo la sottoscrizione del contratto prende il via l'erogazione degli incentivi, previo avviso inviato via e-mail.

Se la richiesta risulta carente o non conforme il Gse puo' chiedere al richiedente un'integrazione dei dati a cui deve esser dato riscontro entro 30 giorni.

In caso di rigetto della domanda il Gse e' tenuto ad inviare al richiedente un "preavviso di rigetto" avverso il quale entro 10 giorni puo' esser fatta opposizione inviando al Gse (telematicamente, attraverso il portale) le proprie osservazioni.
Di conseguenza si potra' avere un accoglimento (con invio della "lettera di avvio dell'incentivo") o un diniego.
Sia il preavviso di rigetto che il diniego devono essere inviati per raccomandata a/r oppure via PEC, se indicata dal richiedente nella richiesta.

Erogazione
L'erogazione degli incentivi avviene tramite bonifico bancario in rate annuali dell'importo indicato nella tabella allegata alla scheda-contratto.

Note importanti:
- per usufruire degli incentivi e' necessario che i lavori siano pagati con bonifico (bancario o postale) dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita iva del beneficiario. In seguito potranno essere incluse anche spese sostenute con pagamenti online con carta di credito.
- il soggetto che richiede gli incentivi deve conservare la documentazione originale inerente l'intervento e l'impianto (quella necessaria per inoltrare la richiesta) per tutta la durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo. Vanno conservate quindi anche le fatture e le ricevute dei bonifici, comprese quelle per l'acquisto delle biomasse necessarie all'alimentazione degli impianti incentivati. Se chi cede i beni o rende servizi non e' un soggetto IVA la prova delle spese puo' essere costituita anche da altra documentazione.
- gli interventi effettuati per ottemperare agli obblighi di legge riguardanti l'utilizzo delle fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni possono usufruire degli incentivi SOLO per la quota eccedente rispetto a quella necessaria per assolvere agli obblighi (si veda a tal proposito l'art.11 D.lgs.28/2011 e relativi allegati).

CUMULABILITA'
Questi incentivi possono essere assegnati ad interventi che NON beneficiano di altri incentivi statali, esclusi i fondi di garanzia e di rotazione e i contributi in conto interesse.

Non e' possibile quindi usufruire di questi incentivi se gli impianti gia' usufruiscono degli incentivi di detrazione fiscale (del 50% o 65%).
Nel caso l'intervento fosse coperto da ambedue gli incentivi (si veda per esempio l'installazione di pannelli solari) dovra' quindi essere fatta una scelta tra le due alternative.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- D.lgs. 28/2011 art.28

Conto termico fino al 31/5/2016

- DM Ministero sviluppo economico del 28/12/12 
- D.lgs.102/2014 art. 7 comma 6

Nuovo conto termico dal 31/5/2016

- Legge 147/2013 art.1 comma 154
- Dl 133/2014 convertito nella Legge 164/2014 art.22
- DM Ministero sviluppo economico del 16/2/2016

- Informazioni del GSE e modulistica: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS