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IMPIANTI SOLARI: produrre e scambiare energia per risparmiare con il CONTO ENERGIA e lo SCAMBIO SUL POSTO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
28 agosto 2012 10:38
 
Ultimo aggiornamento: 29/12/2014
Note importanti: 
- dal 6/7/2013 non e' piu' possibile accedere alle tariffe dell'ultimo "conto energia" (il quinto, DM 5/7/2012). Con Delibera 250/2013 l'Autorita' AEEG ha infatti comunicato il raggiungimento del costo annuo di 6,7 miliardi di euro. Si veda per informazioni il comunicato del GSE.
- da fine 2014 scatta la nuova metodologia di pagamento degli incentivi da parte del GSE, con un sistema che prevede acconti calcolati sulla produzione dell'anno precedente e saldo, a conguaglio, che scade a Giugno di ogni anno. Il primo acconto, relativo all'ultimo semestre 2014, dovrà essere pagato entro il 31/12/2014 mentre il primo saldo sarà liquidato a Giugno 2015; per gli anni successivi gli acconti vengono pagati a rate quadrimestrali o trimestrali (vedi la scheda).
- non dovrebbe invece scattare alcun ridimensionamento degli incentivi (a parte quelli relativi ai grossi impianti, vedi sotto), nonostante quanto previsto dal Dl 145/2013; il decreto ministeriale attuativo (Dm 6/11/2014) ha scelto infatti di non colpire gli impianti fotovoltaici ma bensì quelli che producono energia elettrica da altre fonti rinnovabili (eolica, biomasse, idrica, etc.).
- dal 1/1/2015 gli incentivi relativi ad impianti di potenza superiore a 200 kW (grossi impianti) subiranno una progressiva riduzione proporzionale al periodo residuo di fruizione. Dettagli tecnici sul Dm 17/10/2014 

Con la direttiva 2001/77/CE il Parlamento europeo ha inteso promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero da fonti naturali (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, etc.).
In Italia questa direttiva e' stata recepita dal d.lgs. 387/2003, che ha previsto -tra le altre cose- incentivazioni per la produzione di energia solare introducendo anche il concetto di "scambio sul posto", ovvero di scambio di energia tra l'utente/produttore e il gestore/distributore.
Alle disposizioni generiche d.lgs.387/2003 sono seguite norme attuative del Ministero delle Attivita' produttive e dell'Autorita' per l'energia ed il gas (AEEG), cosi' da rendere possibile la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico con fruizione di incentivi statali sull'energia prodotta (Conto Energia) nonche' un forte risparmio in bolletta per la possibilita' di "compensare" l'energia prodotta -ed immessa sulla rete- con quella prelevata e consumata (Scambio sul posto).

Il particolare i cosiddetti decreti "conto Energia" hanno via via fissato le tariffe incentivanti -decrescenti negli anni- con cui lo Stato, attraverso il gestore del servizi energetici (GSE) retribuisce agli impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica l'energia prodotta.

Piu' precisamente:
- Il primo conto energia (DM 28/7/2005 modificato dal DM 6/2/2006) si applica agli impianti entrati in esercizio dal 30/9/2005 al 13/4/2007;
- Il secondo conto energia (DM 19/2/2007) si applica agli impianti entrati in esercizio dal 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG 90/07) e fino al 31/12/2010;
- Il terzo conto energia (DM 6/8/2010), con la Delibera AEEG 181/2010, si applica agli impianti entrati in esercizio dal 1/1/2011 fino al 31/5/2011.
- Il quarto conto energia (DM 5/5/2011) si applica agli impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011 al 26/8/2012.
- Il quinto conto energia (DM 5/7/2012) si applica agli impianti entrati in esercizio dal 27/8/2012 in poi, fino a data da definirsi (ovvero fino al raggiungimento di un costo cumulato di tutti gli incentivi, gravante sulle tariffe dell'energia elettrica, di circa 6,7 miliardi di euro l'anno). Tale raggiungimento e' stato comunicato dall'Autorita' AEEG con Delibera 250/2013 che ha fissato al 6/7/2013 l'ultimo termine per accedere agli incentivi

In realta' il quarto conto energia doveva durare fino a tutto il 2016, ma la sua scadenza e' stata anticipata, essenzialmente per motivazioni di carattere economico.
Esso, tuttavia, continua ad applicarsi ai grandi impianti iscritti nel registro (vedi piu' avanti) che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti e agli impianti realizzati sugli edifici pubblici e su aree pubbliche che entrano in esercizio entro il 30/6/2013 (termine prorogato dalla Legge 228/2012 art.1 comma 425).

Il quinto conto energia ha portato con se', tra le altre, alcune grosse novita':
- non sono piu' usufruibili, accanto alle tariffe incentivanti, i premi aggiuntivi legati all'uso efficiente dell'energia;
- e' anticipata la fruizione, insieme alla tariffa incentivante omnicomprensiva (base) della tariffa premio sulla quota di energia autoconsumata, per la quale era precedentemente prevista l'attivazione dal 2013 (quarto conto energia);
- gli incentivi del conto energia non sono piu' cumulabili con quelli dello "scambio sul posto", attivabili su impianti di potenza inferiore ai 20 kw dove il punto di immissione dell'energia coincide con quello di prelievo, ovvero su impianti a dimensione "familiare" montati sulla casa di abitazione. Dal 27/8/2012 queste due incentivazioni diventano alternative.

Indice scheda
IL DATO DI RIFERIMENTO: IL COSTO CUMULATO DEGLI INCENTIVI
GLI IMPIANTI AMMESSI
CHI PUO' ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
LE TARIFFE INCENTIVANTI
COME SI ACCEDE
EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
IL PREMIO AGGIUNTIVO DEL CONTO ENERGIA
CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI
IL SERVIZIO DI "SCAMBIO SUL POSTO" - COS'E' E COME FUNZIONA
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

IL DATO DI RIFERIMENTO: IL COSTO CUMULATO DEGLI INCENTIVI
Per capire il funzionamento dei nuovi incentivi del quinto conto energia e' determinante conoscerne il riferimento di base, il "costo cumulato degli incentivi".
Si tratta della somma di tutti gli incentivi riconosciuti a tutti gli impianti fotovoltaici fin dal primo conto energia, quindi del costo complessivo dell'incentivazione al solare pagata dallo Stato che grava pero', in termini pratici, sulle bollette elettriche.

La forte e costante crescita di questo costo e' stata la motivazione che ha portato lo Stato a diminuire gli incentivi in modo via via piu' drastico, con l'emissione di decreti che, negli ultimi anni, si sono anche sovrapposti l'uno all'altro.

Il quinto conto energia, oltre che a diminuire gli incentivi, si riferisce in vari modi a questo dato sia per individuare la propria scadenza (il raggiungimento di un costo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro), sia per limitare l'accesso agli incentivi di alcuni impianti fotovoltaici (vedi piu' avanti).

Il valore aggiornato del costo indicativo cumulato annuo e' pubblicato sul sito del GSE (vedi voce Contatore fotovoltaico): 

GLI IMPIANTI AMMESSI
Gli incentivi riguardano la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di impianti definiti appunto "fotovoltaici" (o "sistemi solari fotovoltaici"). Si tratta in termini generici di impianti che producono energia mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, ovvero tramite un insieme di moduli fotovoltaici piani ed uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata.

La prima grossa distinzione ai fini dell'incentivazione e' tra
- impianti di potenza non inferiore a 1kW, a loro volta divisi tra
* impianti realizzati sugli edifici (su tetti piani o a falda, o sulla facciata come frangisole);
* altri (per esempio moduli ubicati a terra, su pergole, serre, tettoie, pensiline, etc);
- impianti integrati con caratteristiche innovative, costruiti secondo particolari criteri ed incentivati in misura maggiore (vedi piu' avanti).
- impianti a concentrazione (non trattati in questa scheda perche' "riservati" a persone giuridiche e soggetti pubblici).

Un'ulteriore categoria, gli impianti con innovazione tecnologica non e' ancora ne' definita ne' incentivata, in attesa di un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Attenzione! Per gli impianti ubicati al suolo, con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione dei terreni abbandonati da almeno cinque anni) , il Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 (art.65) ha previsto la totale esclusione dagli incentivi. Uniche eccezioni gli impianti realizzati su terreni del demanio militare e gli impianti da installare in aree classificate come agricole che abbiano conseguito titolo abilitativo entro il 24/3/2012, a condizione (in ambedue i casi) che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni da tale data. Fanno eccezione anche gli impianti esclusi dai vincoli (ora non piu' in vigore) fissati a suo tempo dal D.lgs.28/2011, ovvero i nuovi impianti per i quali e' stato conseguito titolo abilitativo entro il 29/3/2011 (data di entrata in vigore del d.lgs.28/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta al 1/1/2011, a condizione che l'impianto sia entrato in esercizio entro 60 giorni dal 24/3/2012.
Per approfondimenti sul punto si veda la guida del GSE tra i link utili.

Per quanto riguarda il quarto conto energia (attivo fino al 26/8/2012) valeva la distinzione tra “piccoli impianti” (quelli realizzati su edifici con potenza tra 1 kw e 1000 kW, gli altri impianti operanti in regime di scambio sul posto -di potenza massima 200 kw-, quelli realizzati dalle pubbliche amministrazioni) ed i "grandi impianti" (tutti gli altri, soggetti ad iscrizione obbligatoria al GSE dal 31/8/2011).

Per quanto riguarda il quinto conto energia, la fruizione degli incentivi e' invece diversificata in altro modo, stanti le distinzioni generali.
Per alcuni impianti, tra cui quelli a dimensione "domestica" (generalmente di potenza tra i 3 ed i 4 kw), l'accesso e' diretto, per altri invece occorre l'iscrizione ad un registro tenuto dal GSE, il gestore dei servizi energetici.

Hanno accesso diretto alle tariffe incentivanti:
- gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kw realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
- gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 12 kw, anche realizzati a seguito di rifacimento;
- gli impianti fotovoltaici di potenza tra i 12 e i 20 kw, inclusi quelli realizzati a seguito di rifacimento, e i potenziamenti con incremento della potenza non superiore a 20 kw, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro;
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kw;
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
- gli impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
- gli impianti fotovoltaici realizzati dalle amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di gare pubbliche fino al raggiungimento di un costo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;

Devono preventivamente essere iscritti ad un registro, invece, tutti gli impianti diversi da quelli suddetti, in varie fasi, decise dal GSE, con limite delle risorse disponibili decrescente:
- Primo registro (aperto dal 20/8/2012 al 18/9/2012): accettazione iscrizioni fino al raggiungimento del limite del costo cumulato annuo di 140 milioni di euro;
- Secondo registro (con termini temporali da definire):accettazione iscrizioni fino al raggiungimento del limite di costo cumulato di 120 milioni di euro;
- Registri successivi (da definire e confermare): accettazione iscrizioni fino al raggiungimento del limite di costo cumulato di 80 milioni di euro

Dal secondo registro in poi viene ovviamente considerata, ai fini del raggiungimento del limite, anche l'incentivazione pagata nel semestre precedente agli impianti che hanno accesso diretto.

Secondo quanto stabilito dal GSE con un proprio bando, l'iscrizione al primo registro puo' essere fatta dal 20/8 fino a tutto il 18/9/2012 unicamente tramite il sito https://applicazioni.gse.it , compilando un'autocerificazione e allegando la documentazione tecnica richiesta. Entro 20 giorni dalla chiusura del registro il GSE pubblichera' poi una graduatoria degli impianti ammessi.
I registri successivi verranno aperti con ulteriori bandi del GSE emessi a cadenza semestrale rispetto alla chiusura del primo, con iscrizioni aperte nei successivi 60 giorni.
Approfondimenti sui registri (modalita' di iscrizione, graduatorie e motivi di esclusione, decadenza, etc.) si trovano sulla guida del GSE tra i link utili.

Le caratteristiche tecniche degli impianti ammessi all'incentivazione sono dettagliatamente descritte nei vari decreti dei "conto energia" tutti consultabili nel settore del LINK UTILI.

CHI PUO' ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
Gli incentivi sono usufruibili da persone fisiche (oltre e quelle giuridiche e dai condomini) che siano proprietarie dell'immobile ove e' installato l'impianto o che possano disporre di autorizzazione sottoscritta dal proprietario (o dai proprietari, se piu' di uno) dell'immobile.
Questi soggetti, nell'espletamento della pratica, sono detti "soggetti responsabili dell'impianto".

LE TARIFFE INCENTIVANTI
La tariffa incentivante spettante e' quella vigente alla data di entrata di esercizio dell'impianto. Essa e' diversa a seconda del tipo di impianto installato e della sua potenza nominale. La tariffa e' riconosciuta -e mantenuta costante- per 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

Si riportano soltanto le tariffe incentivanti per gli impianti di potenza fino a 20 kw. Per il quarto conto energia vengono riportate solo le tariffe per glli impianti entrati in esercizio nel 2012. Per le precedenti si veda il testo del DM di riferimento (DM 5/5/2011 nei link utili).

Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 27/8/2012 e quindi rientranti nel "quinto conto energia" insieme alla tariffa base di incentivazione viene erogato un premio sulla quota di energia prodotta e consumata in sito.

Per gli impianti (del "quinto conto energia") che necessitano di registrazione preventiva al registro del GSE e che entrano in esercizio PRIMA della chiusura del periodo di registrazione viene attribuita la tariffa vigente a tale momento di detta chiusura.
Per gli impianti iscritti al primo registro la questione e' particolare: ad essi si applicano le tariffe del quinto conto energia previste per il primo semestre, anche se gli impianti risultano entrati in esercizio PRIMA del 27/8/2012.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI "STANDARD" (con potenza tra 1 kW e 1MW)
Rientrano in questa grossa categoria gli impianti realizzati sugli edifici (su tetti piani o a falda, o sulla facciata come frangisole) e gli "altri" (per esempio moduli ubicati al suolo o su pergole, serre, tettoie, pensiline, etc)
 
 
Impianti di potenza tra 1 e 3 kW
Impianti di potenza tra 3 e 20 kW
QUARTO CONTO ENERGIA
sugli edifici
altri
sugli edifici
altri
Entrati in esercizio nel primo semestre 2012
0,274
0,240
0,247
0,219
Entrati in esercizio nel secondo semestre 2012, fino al 26/8/2012 compreso
0,252
0,221
0,227
0,202
 
Incrementi alle tariffe del quarto conto energia:
- del 5% per impianti diversi da quelli realizzati su edifici (quindi impianti ubicati al suolo o su pergole, serre, tettorie, pensiline, etc.) ubicati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, etc.;
- del 5% per impianti realizzati su edifici realizzati da comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
- di 5 centesimi di €/kW per impianti realizzati su edifici e installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, siano per almeno il 60% riconducibili ad una produzione realizzata all'interno dell'UE (maggiorazione applicabile solo agli impianti entrati in esercizio dopo il 1/6/2011).
 
QUINTO CONTO ENERGIA
 
Entrati in esercizio nel primo semestre di vigenza (dal 27/8/2012 al 27/2/2013)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,208
 
 
 
0,126
0,201
 
 
 
0,119
0,196
 
 
 
0,114
0,189
 
 
 
0,107
Entrati in esercizio nel secondo semestre di vigenza (dal 28/2/2013 al 27/8/2013)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,182
 
 
 
0,100
0,176
 
 
 
0,094
0,171
 
 
 
0,089
0,165
 
 
 
0,083
Entrati in esercizio nel terzo semestre di vigenza (dal 28/8/2013 al 27/2/2014)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,157
 
 
 
0,075
0,152
 
 
 
0,070
0,149
 
 
 
0,067
0,144
 
 
 
0,062
Entrati in esercizio nel quarto semestre di vigenza (dal 28/2/2014 al 27/8/2014)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,144
 
 
 
0,062
0,140
 
 
 
0,058
0,137
 
 
 
0,055
0,133
 
 
 
0,051
Entrati in esercizio nel quinto semestre di vigenza (dal 28/8/2014 al 27/2/2015)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,133
 
 
 
0,051
0,130
 
 
 
0,048
0,128
 
 
 
0,046
0,124
 
 
 
0,042
Incrementi alle tariffe del quinto conto energia:
- per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE:
* 0,020 /kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2013;
* 0,010 €/kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2014;
* 0,05 €/kW se entrano in esercizio dopo il 31/12/2014;
- per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto: 
* 0,030 €/kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2013 e la potenza non supera 20kW;
* 0,020 €/kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2014 e la potenza non supera 20Kw;
* 0,010 €/kW se entrano in esercizio dopo il 31/12/2014 e la potenza non supera 20 k
 




 
 
 
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Sono gli impianti -con potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW- che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali che si integrano e sostituiscono parti degli edifici (il tetto, le finestre, le porte, etc.) aventi caratteristiche innovative e pensati per svolgere anche funzioni architettoniche (come la protezione termica dell'edificio, la tenuta all'acqua, la tenuta meccanica). 
 
 QUARTO CONTO ENERGIA
Impianti integrati con caratteristiche innovative di potenza fino a 20 kW
Entrati in esercizio nel primo semestre 2012
0,418
Entrati in esercizio nel secondo semestre 2012, fino al 26/8/2012 compreso
0,410
 
QUINTO CONTO ENERGIA
 
Entrati in esercizio nel primo semestre di vigenza (dal 27/8/2012 al 27/2/2013)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,288
 
 
0,186
Entrati in esercizio nel secondo semestre di vigenza (dal 28/2/2013 al 27/8/2013)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,242
 
 
0,160
Entrati in esercizio nel terzo semestre di vigenza (dal 28/8/2013 al 27/2/2014)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,218
 
 
0,144
Entrati in esercizio nel quarto semestre di vigenza (dal 28/2/2014 al 27/8/2014)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,196
 
 
0,130
Entrati in esercizio nel quinto semestre di vigenza (dal 28/8/2014 al 27/2/2015)
 
Tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito
0,176
 
 
0,117
Incrementi alle tariffe del quinto conto energia:
- per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE:
* 0,020 /kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2013;
* 0,010 €/kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2014;
* 0,05 €/kWse entrano in esercizio dopo il 31/12/2014;
- per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto: 
* 0,030 €/kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2013 e la potenza non supera 20kW;
* 0,020 €/kW se entrano in esercizio entro il 31/12/2014 e la potenza non supera 20Kw;
* 0,010 €/kW se entrano in esercizio dopo il 31/12/2014 e la potenza non supera 20 kW;

Note:
- Tariffe in Euro per kW;
- Per approfondire le caratteristiche tecniche e specifiche di ogni categoria si vedano gli allegati del DM 5/5/2011 (quarto conto energia) e del DM 5/7/2012 (quinto conto energia) oppure la guida del GSE (vedi link utili);
- Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applica una tariffa pari alla media aritmetica tra quella . relativa agli "impianti realizzati sugli edifici" e quella relativa agli "altri impianti". Dettagli tecnici sui decreti dei rispettivi "conto energia";
- Anche agli impianti realizzati su fabbricati rurali, che risultino accatastati prima dell'entrata in esercizio degli impianti stessi, e' applicata una tariffa pari alla media aritmetica tra quella relativa agli "impianti realizzati sugli edifici" e quella relativa agli "altri impianti"
- Lo spostamento di un impianto in un sito diverso da quello di prima installazione fa decadere il diritto alla tariffa incentivante; eventuali modifiche (potenziamento a parte) della configurazione dell'impianto NON possono comportare un incremento della tariffa.
- La cessione dell'impianto o dell'edificio su cui e' ubicato (unitamente all'impianto stesso) deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla registrazione del relativo atto.

COME SI ACCEDE
1) Realizzazione dell'impianto
La prima cosa da fare e' ovviamente rivolgersi ad una ditta specializzata che progetti e realizzi l'impianto. E' bene anche informarsi presso il proprio Comune per verificare se si debbano chiedere permessi o autorizzazioni. Se l'impianto ha potenza superiore ai 20 kW dovra' anche essere presentata (all'Ufficio tecnico di finanza) una denuncia di apertura dell'"officina elettrica".

Ricordiamo che per la realizzazione della maggior parte degli impianti solari fotovoltaici NON e' necessario alcun titolo abilitativo ( DIA o altro) perche' rientranti tra gli interventi di edilizia libera. Per i seguenti impianti e' sufficiente infatti una comunicazione al Comune, anche telematica, senza necessita' di ottenere nulla osta:
- impianti solari fotovoltaici che siano aderenti o integrati su tetti di edifici (che non abbiano vincoli culturali o paesaggistici) con superficie non superiore agli stessi e con la stessa inclinazione e orientamento e che non alterino la sagoma degli edifici;
- impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o pertinenze con potenza non superiore a 20 Kw, realizzati al di fuori delle zone A ai sensi del DM 1444/1968 (zone urbane ad interesse storico, artistico o di pregio ambientale);

Per gli altri impianti e' necessaria la Dia o, a seconda del caso, l'"autorizzazione unica" il cui procedimento di ottenimento e' stato modificato dal D.lgs.28/2011.

E' bene, in ogni caso. rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune per verificare quali siano gli adempimenti necessari e la tempistica prevista.

E' anche bene sapere che dal 29/3/2012 per poter usufruire delle tariffe incentivanti tutti gli impianti dovranno rispettare pienamente le caratteristiche tecniche previste dalla legge (D.lgs.28/2011 e decreti ministeriali del conto energia) e dovranno essere garantiti dal produttore per almeno 10 anni.

Per i riferimenti normativi si vedano il D.lgs.28/2011 (artt.6/7), il D.p.r.380/2001 (testo unico dell'edilizia, art.6) e il DM 10/9/2010 (linee guida per gli impianti fotovoltaici)

2) Allacciamento alla rete locale
Il soggetto responsabile (di solito il proprietario dell'immobile o comunque una persona autorizzata dal proprietario, come gia' detto) deve poi inoltrare al distributore locale (Enel, Acea, Hera, etc.), secondo le modalita' da questo previste, il progetto preliminare dell'impianto e chiederne la connessione alla rete.
Se l'impianto ha potenza fino a 20 kW dovra' anche precisare se intende avvalersi del servizio dello scambio sul posto.
Il gestore comunica il punto di allaccio e il proprio preventivo con i tempi di realizzazione, preventivo che dev'essere accettato.
Una volta ultimato l'impianto, il soggetto responsabile dovra' darne notizia al gestore e quest'ultimo dovra' allacciare l'impianto alla rete.

L'AEEG (Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) ha stabilito che la realizzazione della connessione debba avvenire entro massimo 30 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo (che deve essere emesso entro 20 gg dalla richiesta, piu' il tempo necessario per l'eventuale sopralluogo). Se il lavoro e' considerato "complesso" il termine di realizzazione e' di 90 giorni lavorativi, in alcuni casi allungabili a 105. In caso di mancato rispetto, se non vi sono cause di forza maggiore o imputabili al soggetto richiedente, deve essere corrisposto un indennizzo automatico (per i dettagli sulle regole di connessione vedi Delibera AEEG 99/08, detta TICA).

3) Invio richiesta di concessione delle tariffe incentivanti al GSE
Per gli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del "quarto conto energia" (1/6/2011) ci sono 15 giorni solari di tempo dall'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, con allegata documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto (vedi sito GSE oppure allegati del "conto energia" vigente, DM 5/5/2011 o DM 5/7/2012). Se si ritarda nell'inviare la domanda non verra' conteggiato l'incentivo per il periodo che va dall'entrata in esercizio dell'impianto fino alla data di presentazione della domanda. Non decade pero' il diritto di accedere agli incentivi in vigore al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Attenzione! L'invio deve esser fatto per via telematica utilizzando il sistema messo a punto dal GSE, previa registrazione: https://applicazioni.gse.it.

I tempi di risposta del GSE sono di 90 giorni, sia per comunicare l'ammissione alla tariffa (con indicazione di quella riconosciuta) sia per comunicare carenze della documentazione presentata.
In caso di riconoscimento della tariffa richiesta la comunicazione viene resa disponibile, previo avviso inviato per posta elettronica, sul sito utilizzato per l'invio della domanda, nella sezione "comunicazioni del GSE" , scaricabile in formato pdf. Diversamente, per comunicare una tariffa diversa o una mancata accettazione, oppure una richiesta di integrazione dei documenti, viene inviata una raccomandata a/r o una email certificata (se nella procedura e' stata indicata un indirizzo di posta elettronica certificata). Al richiedente viene data possibilita', in questo caso, di presentare proprie obiezioni e osservazioni, sempre online attraverso il sito suddetto.

Attenzione! Per gli impianti che accedono al "quinto conto energia" (dal 27/8/2012) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti (o, per gli impianti che necessitano di registrazione, all'atto della richiesta di registrazione al registro del GSE) deve essere pagato un contributo per le spese di istruttoria pari, per gli impianti di potenza fino a 20 kw, a 3 € per ogni kW di potenza nominale (di massimo 60 Euro, quindi).

4) Stipula della convenzione col GSE
Dopo aver ricevuto risposta positiva dal GSE, il responsabile dell'impianto deve stipulare la convenzione scaricando e stampando dal sito suddetto il relativo modulo, firmandolo e inviandolo a
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma
scrivendo sulla busta: GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici – Invio Dichiarazione di Accettazione della Convenzione - Numero Identificativo Impianto (Numero Pratica): N...."

EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Avviene per 20 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di ammissione da parte del GSE.

Dal secondo semestre 2014 il GSE effettua i pagamenti tramite un sistema di acconto e conguaglio dove
- l'acconto viene calcolato sulla base delle ore di produzione dell'impianto relative all'anno precedente (produzione storica) oppure utilizzando stime regionali e viene pagato in rate quadrimestrali per gli impianti di potenza fino a 3kW o trimestrali per gli impianti di potenza tra 3 e 6 kW, con rata minima di 100 euro;
- il saldo a conguaglio viene calcolato sulla base di misure valide prevenute dal proprietario dell'impianto, entro 60 giorni e comunque prima del 30/6 di ogni anno, a partire dal 2015.

Per il periodo che va da Luglio a Dicembre 2014 le tempistiche delle rate di acconto potrebbero essere diverse da quelle dette sopra, ma comunque i pagamenti devono avvenire entro il 31/12/2014. Il primo conguaglio sarà effettuato il 30/6/2015.

Il dovuto e' calcolato moltiplicando l'energia prodotta e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata dei premi aggiuntivi. La misura dell'energia prodotta viene comunicata al GSE dai gestori di rete con i quali i soggetti responsabili hanno stipulato i contratti di allacciamento alla rete locale.
Sulla tariffa incentivante pagata non viene aggiunta l'iva, nemmeno se il soggetto destinatario e' un'azienda. Cio' in quanto si tratta di un contributo a fondo perduto reso in assenza di controprestazione (circolare Agenzia delle Entrate 46/2007).

E' interessante aggiungere che per la persona fisica che non usa l'impianto nell'ambito dell'attivita' di impresa, le cifre percepite come incentivi non sono soggette al pagamento delle imposte dirette (irpef) se non nel caso in cui l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi venga venduta alla rete, caso che NON riguarda chi usufruisce del servizio di "scambio sul posto", dove l'energia in surplus viene "immagazzinata". Maggiori informazioni al riguardo si trovano nella circolare suddetta (46/2007) oppure possono essere chieste direttamente agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

La stessa cosa vale per la persona fisica condomino relativamente agli incentivi percepiti dal condominio per impianti realizzati sulle parti condominiali, con alcune esclusioni: se l'impianto condominiale ha potenza superiore ai 20 kW oppure, se l'impianto ha potenza inferiore ma cede comunque tutta l'energia prodotta alla rete. Si veda in proposito la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 84/E del 10/8/2012.

IL PREMIO AGGIUNTIVO DEL CONTO ENERGIA
Gli impianti entrati in esercizio prima del 26/8/2012 che hanno avuto accesso alle tariffe incentivanti dei conti energia precedenti il "quinto" (piu' precisamente al secondo, terzo o quarto conto energia), possono usufruire, su richiesta, di una tariffa premio aggiuntiva, nei casi in cui l'impianto sia abbinato ad un uso particolarmente efficiente dell'energia, con una riduzione dei consumi di almeno il 10%.

Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante che puo' arrivare al 30% della stessa. Va richiesto al GSE (attraverso il sito sito https://applicazioni.gse.it) producendo determinate certificazioni energetiche, ed e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo.

Questo premio aggiuntivo non e' stato abbinato al "quinto conto energia", per cui gli impianti entrati in esercizio dal 27/8/2012 o comunque rientranti nel quinto conto energia NON possono fruirne.

CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI
Fino a tutto il 2012 la cumulabilita' e' possibile solo con i seguenti contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
- contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su edifici aventi potenza non superiore ai 20 Kw;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti integrati con caratteristiche innovative e di impianti a concentrazione;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 60% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie, su strutture sanitarie pubbliche, su struttura militari o su strutture di proprieta' di enti locali;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su edifici pubblici diversi da quelli del punto precedente ovvero di proprieta' di organizzazioni non lucrative e di utilita' sociale che prestano servizi per gli enti locali;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica ubicate in siti contaminati;
- con benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti dagli enti locali o da regioni e province autonome;
- con finanziamenti a tasso agevolato erogati nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di Kyoto (art.1 comma 1111 legge 296/06) e con benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti tra enti locali o regioni e province autonome.

Gli incentivi del conto energia, invece, non sono mai cumulabili con le detrazioni fiscali (per esempio quelle del 36% e 55% previste dalla legge per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico). 
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate precisa -con Risoluzione n.207/2008-che se la realizzazione dell'impianto solare determina un risparmio nei consumi di energia (indice di climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di legge previsti dal DM 7/4/2008), e' possibile usufruire della detrazione del 55% sui lavori di riqualificazione energetica (nel caso esaminato si trattava dell'isolamento del tetto), beneficiando nel contempo delle tariffe incentivanti relativamente all'impianto solare. 

L'incentivazione diventa, inoltre, alternativa a quella dello "scambio sul posto" (vedi sotto)

Nota: dal 1/1/2013 la cumulabilita' degli incentivi cambia e sara' quella fissata dall'art.26 Dlgs. 28/2011

IL SERVIZIO DI "SCAMBIO SUL POSTO" - COS'E' E COME FUNZIONA 
Per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili aventi potenza nominale fino a 500 kW e per i quali il punto di immissione e di prelievo di energia coincidono, e' possibile attivare il servizio di "scambio sul posto".

Si tratta di un sistema che consente di "compensare" l'energia prodotta -ed immessa sulla rete- con quella prelevata e consumata, avendo ad effettivo carico solo la differenza tra le due. Non solo: il sistema consente di "immagazzinare" virtualmente l'energia non consumata subito per futuri utilizzi. 
Fino al 2009 i contratti inerenti lo "scambio sul posto" venivano sottoscritti direttamente con il proprio gestore/fornitore di energia, con pagamento del "saldo" tra l'energia consumata e quella prodotta.
Dal 2009 le cose sono cambiate, la convenzione si stipula col GSE (gestore servizio elettrico) e i "conteggi" tra energia consumata e prodotta sono separati. Da una parte quindi si continua a pagare l'energia consumata al proprio fornitore, dall'altra si riscuote -dal GSE- un contributo per l'energia prodotta ed immessa sulla rete nonche' un rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di energia. 

Tale contributo, detto "in conto scambio (CS)", e' quindi una sorta di “rimborso” all'utente per l'energia che ha immesso in rete, calcolato in base all'energia prodotta ed immessa sul mercato. Se nell'arco di un anno si produce più energia di quanta se ne consuma il contributo diventa un “credito” che può essere rimandato all'anno successivo o riscosso. Se invece si immette meno energia di quanto si consuma il contributo paga l'energia immessa e rimborsa unicamente la quota servizi (non i consumi). 

Il pagamento avviene con rate semestrali di acconto e con un conteggio annuale di conguaglio. L'erogazione del conguaglio avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Il conguaglio a credito eventualmente maturato annualmente sara' usufruibile nei conguagli successivi, senza limiti di tempo. 

Il GSE addebita all'utente un contributo a copertura degli oneri di gestione che per gli impianti superiori a 3 kW (e fino a 20 kW) e' di 30 € annui.

Lo scambio sul posto e' usufruibile anche per piu' di 20 anni, ed e' particolarmente adatto agli utenti che installano impianti (nell'abitazione o nell'azienda) dimensionati in base al proprio consumo o a chi consuma di notte, quando il proprio impianto non produce.

Come si accede
Ci sono due modalità per accedere. Quella standard prevede una domanda da inviare al GSE per via telematica entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Una volta autorizzata l'attivazione dovra' essere firmata, col GSE, una convenzione.

L’alternativa è utilizzare il modello unico previsto per la realizzazione e connessione di nuovi impianti, che offre la possibilità di richiedere contestualmente l’accesso allo Scambio sul Posto con un iter semplificato. Il GSE in questo caso fa da interlocutore anche per Terna e il Comune, e provvederà ad attivare la Convenzione e a comunicare all’utente il codice e il link per visualizzarla sul proprio portale.

In entrambi i casi l’accesso è dall’area clienti del sito GSE https://areaclienti.gse.it/

Cumulabilità
Da sapere che lo "scambio sul posto" non può essere attivato per chi già fruisce delle incentivazioni del “quinto conto energia” (vedi sopra) attivo dal 2012. Si tratta di due incentivazioni alternative.
Gli impianti solari, a prescindere dal fatto che sia attivo il Conto Energia o lo scambio sul posto, fruiscono invece degli incentivi fiscali del 50%.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs.387/2003 (art.6 e 7) istitutore del sistema poi definito "Conto Energia" e del servizio di "scambio sul posto"
- D.lgs.28/2011 (art.25 e 26) "decreto energie rinnovabili" di attuazione della Direttiva 2009/28/CE che sostituira' la 2001/77/CE

- Dl 145/2013 art.1
- Dl 91/2014 art.26 commi 2/3
- Decreti ministeriali Min.sviluppo economico del 16/10/2014 e del 17/10/2014 (ambedue in GU 24/10/2014) e del 6/11/2014 in GU del 18/11/2014

Per il Conto energia
- DM del Ministero delle attivita' produttive del 28 luglio 2005, integrato dal DM del 6 febbraio 2006, di prima attuazione dell'art.7 (Conto energia) del d.lgs.387/2003, applicabile agli impianti che hanno gia' acquisito il diritto di accesso alle tariffe incentivanti entro il 2006.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 che ha rinnovato e semplificato il meccanismo di funzionamento del Conto Energia ("secondo conto energia").
- Delibere attuative AEEG n. 88/07, 89/07 e 90/07, emesse nell'aprile 2007 dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e del Gas. La 90/07, in particolare, e' attuativa del DM 19/2/07.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 2 marzo 2009 che ha modificato il DM 19/2/2007.
- Delibera AEEG 173/2009 "dematerializzazione delle procedure per l'accesso al sistema di incentivazioni e al mercato elettrico”.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2010 (in GU del 24/8/2010) - I"terzo conto Energia".
- Delibera AEEG n.181/2010 - Attuazione del DM 6/8/2010.
- DM del Ministero dello 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili".
- DM 5/5/2011 "quarto conto energia" per il periodo 2011-2016 emesso in attuazione del D.lgs. 28/2011.
- DM 5/7/2012 "quinto conto energia" emesso in attuazione del D.lgs.28/2011
- Delibere AEEG 292/2012 e 293/2012 riferite al Dm 5/7/2012

Per lo Scambio sul posto
- Delibera AEEG n.ARG/elt 74/08 "Testo integrato dello scambio sul posto". E' vigore dal 1/1/2009 al posto della precedente delibera AEEG 28/06 attuativa dell'art.6 (scambio sul posto) del d.lgs.387/2003.
- Delibera AEEG n.184/08 integrativa della 74/08.
- Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
- DM 18/12/08 e Deliberazione ARG/elt 1/09 (estensione del campo di applicazione del servizio di scambio sul posto anche ad impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza compresa tra 20 e 200 kW)
- Delibera AEEG 570/2012 “Adozione nuove modalità per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dal 2013”
- Dl 91/2014 art.25 bis e
- Delibera AEEG 612/2014 "Attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14 in materia di scambio sul posto"

LINK UTILI
- Sito del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE spa) con approfondimenti 

- Testo del DM 10/9/2010 (linee guida autorizzazione impianti): clicca qui
- Testo del DM 19/2/2007 (secondo conto energia): clicca qui
- Testo del DM 6/8/2010 (terzo conto energia): clicca qui
- Testo del DM 5/5/2011 (quarto conto energia): clicca qui
- Testo del DM 5/7/2012 (quinto conto energia): clicca qui
 
 
 
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