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IMPIANTI SOLARI: produrre e scambiare energia per risparmiare con il CONTO ENERGIA e lo SCAMBIO SUL POSTO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
19 maggio 2011 11:39
 

Con la direttiva 2001/77/CE il Parlamento europeo ha inteso promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero da fonti naturali (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, etc.).
In Italia questa direttiva e' stata recepita dal d.lgs. 387/2003, che ha previsto -tra le altre cose- incentivazioni per la produzione di energia solare introducendo anche il concetto di "scambio sul posto", ovvero di scambio di energia tra l'utente/produttore e il gestore/distributore.
Alle disposizioni generiche d.lgs.387/2003 sono seguite norme attuative del Ministero delle Attivita' produttive e dell'Autorita' per l'energia ed il gas (AEEG), cosi' da rendere possibile la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico con fruizione di incentivi statali sull'energia prodotta (Conto Energia) nonche' un forte risparmio in bolletta per la possibilita' di "compensare" l'energia prodotta -ed immessa sulla rete- con quella prelevata e consumata (Scambio sul posto).

Il particolare i cosiddetti decreti "conto Energia" hanno via via fissato le tariffe incentivanti -decrescenti negli anni- con cui lo Stato, attraverso il gestore del servizi energetici (GSE) retribuisce agli impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica l'energia prodotta.

Piu' precisamente:
- Il primo conto energia (DM 28/7/2005 modificato dal DM 6/2/2006) si applica agli impianti entrati in esercizio dal 30/9/2005 al 13/4/2007;
- Il secondo conto energia (DM 19/2/2007) si applica agli impianti entrati in esercizio dal 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG 90/07) e fino al 31/12/2010;
- Il terzo conto energia (DM 6/8/2010), con la Delibera AEEG 181/2010, si applica agli impianti entrati in esercizio dal 1/1/2011 fino al 31/5/2011.
- Il quarto conto energia (DM 5/5/2011) si applica agli impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011 al 31/12/2016.

In realta' il terzo conto energia (DM 6/8/2010) doveva durare fino al 2013, ma la sua scadenza e' stata anticipata dall'entrata in vigore del D.lgs.28/2011 che ha riformato la materia attuando le nuove regole della Direttiva 2009/28/CE.
Al D.lgs.28/2011 e' seguito infatti il quarto conto energia che ha preso il posto del terzo.

Ricordiamo anche che per precisa disposizione di legge (DL 3/2010 art.2 sexies) agli impianti installati entro il 31/12/2010 ed entrati in esercizio entro il 30/6/2011, per i quali all 31/12 risultano gia' completate le comunicazioni per il rilascio delle autorizzazioni, sono applicabili le tariffe incentivanti 2010 previste dal "secondo conto energia" (DM 19/2/2007).

Agli incentivi del conto energia (produzione) possono essere aggiunti quelli dello "scambio sul posto", attivabile su impianti di potenza inferiore ai 20 kw dove il punto di immissione dell'energia coincide con quello di prelievo, ovvero su impianti a dimensione "familiare" montati sulla casa di abitazione.

CONTO ENERGIA: IMPIANTI AMMESSI
Le tariffe incentivanti pagate dallo Stato cambiano non solo rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, ma anche a seconda del tipo e dimensioni dello stesso.

Per poter usufruire dell'incentivazione l'impianto deve rispondere delle caratteristiche tecniche previste dalla legge e dai vari decreti "conto energia".
Per il "terzo" conto energia (applicabile agli impianti entrati in esercizio dal 1/1/2011) la distinzione principale e' tra:
- impianti solari fotovoltaici con potenza non inferiore a 1 kw, a loro volta distinti in
* impianti realizzati sugli edifici (su tetti piani o a falda, o sulla facciata come frangisole);
* altri (per esempio moduli ubicati al suolo o su pergole, serre, tettoie, pensiline, etc);
- impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, installati con moduli che sostituiscano parti dell'edificio come, per fare esempi, il tetto, le finestre, le porte, o lo rivestano e che esteticamente si inseriscano del disegno architettonico dell'edificio; devono avere caratteristiche innovative (non convenzionali) e devono essere progettati per svolgere anche funzioni architettoniche (come la protezione termica dell'edificio, la tenuta all'acqua, la tenuta meccanica).
- impianti a concentrazione (non trattati in questa scheda perche' "riservati" a persone giuridiche e soggetti pubblici).

Il "quarto conto energia" (applicabile agli impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011), stante la distinzione di cui sopra, ha introdotto queste due macrocategorie:
- “piccoli impianti”, che include: impianti fotovoltaici realizzati su edifici con potenza tra 1 kw e 1000 kW, gli altri impianti operanti in regime di scambio sul posto (potenza massima 200 kw) e impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle pubbliche amministrazioni;
- “grandi impianti”, che include tutti gli altri impianti fotovoltaici, soggetti ad iscrizione obbligatoria al GSE dal 31/8/2011. Di essi non ci occupiamo in questa scheda.

Considerando che in questa scheda ci occupiamo essenzialmente di impianti a dimensione familiare, tutti rientranti nella categoria "piccoli impianti" (che siano o meno operanti nel regime di "scambio sul posto"), la classificazione rimane, nel passaggio da un conto energia all'altro, sostanzialmente invariata.

Per quanto riguarda gli impianti ubicati al suolo, con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione dei terreni abbandonati da almeno cinque anni) , il Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 (art.65) ha previsto la totale esclusione dagli incentivi. Uniche eccezioni gli impianti realizzati su terreni del demanio militare e gli impianti da installare in aree classificate come agricole che abbiano conseguito titolo abilitativo entro il 24/3/2012, a condizione (in ambedue i casi) che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni da tale data. Fanno eccezione anche gli impianti esclusi dai vincoli (ora non piu' in vigore) fissati a suo tempo dal D.lgs.28/2011, ovvero i nuovi impianti per i quali e' stato conseguito titolo abilitativo entro il 29/3/2011 (data di entrata in vigore del d.lgs.28/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta al 1/1/2011, a condizione che l'impianto sia entrato in esercizio entro 60 giorni dal 24/3/2012.
Per approfondimenti sul punto si veda questo articolo del Sole 24ore.

I dettagli sulle caratteristiche tecniche degli impianti, sulla modalita' di posizionamento e di installazione si trovano agli allegati 1,2 e 4 dei DM 6/8/2010 e DM 5/5/2011 nonche' sulla Guida tecnica pubblicata dal GSE (vedi link utili).

Un'ulteriore categoria, gli impianti con innovazione tecnologica non e' ancora ne' definita ne' incentivata, in attesa di un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

CONTO ENERGIA: CHI PUO' ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
Gli incentivi sono usufruibili da persone fisiche (oltre e quelle giuridiche e dai condomini) che siano proprietarie dell'immobile ove e' installato l'impianto o che possano disporre di autorizzazione sottoscritta dal proprietario (o dai proprietari, se piu' di uno) dell'immobile.
Questi soggetti, nell'espletamento della pratica, sono detti "soggetti responsabili dell'impianto".
 
COME SI ACCEDE
1) Realizzazione dell'impianto
La prima cosa da fare e' ovviamente rivolgersi ad una ditta specializzata che progetti e realizzi l'impianto. E' bene anche informarsi presso il proprio Comune per verificare se si debbano chiedere permessi o autorizzazioni. Se l'impianto ha potenza superiore ai 20 kW dovra' anche essere presentata (all'Ufficio tecnico di finanza) una denuncia di apertura dell'"officina elettrica".

Ricordiamo che per la realizzazione della maggior parte degli impianti solari fotovoltaici NON e' necessario alcun titolo abilitativo (DIA o altro) perche' rientranti tra gli interventi di edilizia libera. Per i seguenti impianti e' sufficiente infatti una comunicazione al Comune, anche telematica, senza necessita' di ottenere nulla osta:
- impianti solari fotovoltaici che siano aderenti o integrati su tetti di edifici (che non abbiano vincoli culturali o paesaggistici) con superficie non superiore agli stessi e con la stessa inclinazione e orientamento e che non alterino la sagoma degli edifici;
- impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o pertinenze con potenza non superiore a 20 Kw, realizzati al di fuori delle zone A ai sensi del DM 1444/1968 (zone urbane ad interesse storico, artistico o di pregio ambientale);

Per gli altri impianti e' necessaria la Dia o, a seconda del caso, l'"autorizzazione unica" il cui procedimento di ottenimento e' stato modificato dal D.lgs.28/2011.

E' bene, in ogni caso. rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune per verificare quali siano gli adempimenti necessari e la tempistica prevista.

E' anche bene sapere che dal 29/3/2012 per poter usufruire delle tariffe incentivanti tutti gli impianti dovranno rispettare pienamente le caratteristiche tecniche previste dalla legge (D.lgs.28/2011 e decreti ministeriali del conto energia) e dovranno essere garantiti dal produttore per almeno 10 anni.

Per i riferimenti normativi si vedano il D.lgs.28/2011 (artt.6/7), il D.p.r.380/2001 (testo unico dell'edilizia, art.6) e il DM 10/9/2010 (linee guida per gli impianti fotovoltaici)
 
2) Allacciamento alla rete locale
Il soggetto responsabile (di solito il proprietario dell'immobile o comunque una persona autorizzata dal proprietario, come gia' detto) deve poi inoltrare al distributore locale (Enel, Acea, Hera, etc.), secondo le modalita' da questo previste, il progetto preliminare dell'impianto e chiederne la connessione alla rete.
Se l'impianto ha potenza fino a 20 kW dovra' anche precisare se intende avvalersi del servizio dello scambio sul posto.
Il gestore comunica il punto di allaccio e il proprio preventivo con i tempi di realizzazione, preventivo che dev'essere accettato.
Una volta ultimato l'impianto, il soggetto responsabile dovra' darne notizia al gestore e quest'ultimo dovra' allacciare l'impianto alla rete.
 
L'AEEG (Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) ha stabilito che la realizzazione della connessione debba avvenire entro massimo 30 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo (che deve essere emesso entro 20 gg dalla richiesta, piu' il tempo necessario per l'eventuale sopralluogo). Se il lavoro e' considerato "complesso" il termine di realizzazione e' di 90 giorni lavorativi, in alcuni casi allungabili a 105. In caso di mancato rispetto, se non vi sono cause di forza maggiore o imputabili al soggetto richiedente, deve essere corrisposto un indennizzo automatico (per i dettagli sulle regole di connessione vedi Delibera AEEG 99/08, detta TICA). 

3) Invio richiesta di concessione delle tariffe incentivanti al GSE
Per gli impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011 ci sono 15 giorni solari (*) di tempo dall'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, con allegata documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto (vedi allegato 3C del DM 5/5/2011). Se si ritarda nell'inviare la domanda non verra' conteggiato l'incentivo per il periodo che va dall'entrata in esercizio dell'impianto fino alla data di presentazione della domanda. Non decade pero' il diritto di accedere agli incentivi in vigore al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Per le domande relative ad impianti messi in esercizio dal 1/1/2011 l'invio puo' avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema messo a punto dal GSE, previa registrazione (https://applicazioni.gse.it).

I tempi di risposta del GSE sono di 120 giorni, sia per comunicare l'ammissione alla tariffa (con indicazione di quella riconosciuta) sia per comunicare carenze della documentazione presentata.
In caso di riconoscimento della tariffa richiesta la comunicazione viene resa disponibile, previo avviso inviato per posta elettronica, sul sito utilizzato per l'invio della domanda, nella sezione "comunicazioni del GSE" , scaricabile in formato pdf. Diversamente, per comunicare una tariffa diversa o una mancata accettazione, oppure una richiesta di integrazione dei documenti, viene inviata una raccomandata a/r o una email certificata (se nella procedura e' stata indicata un indirizzo di posta elettronica certificata). Al richiedente viene data possibilita', in questo caso, di presentare proprie obiezioni e osservazioni, sempre online attraverso il sito suddetto.

*********************************
(*) Attenzione! Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31/5/2011 le regole sono quelle precedenti, previste dal DM 6/8/2010: la richiesta di concessione va inviata al GSE entro 90 giorni, con decadenza del diritto di accesso agli incentivi in caso di mancato rispetto.
*********************************

4) Stipula della convenzione col GSE

Dopo aver ricevuto risposta positiva dal GSE, il responsabile dell'impianto deve stipulare la convenzione scaricando e stampando dal sito suddetto il relativo modulo, firmandolo e inviandolo a
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma
scrivendo sulla busta: GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici – Invio Dichiarazione di Accettazione della Convenzione - Numero Identificativo Impianto (Numero Pratica): N...."

Per consultare la GUIDA DEL GSE clicca qui

CONTO ENERGIA - LE TARIFFE INCENTIVANTI

La tariffa incentivante a cui viene pagata l'energia prodotta dipende dal tipo di impianto e dalla sua potenza nominale. La tariffa e' riconosciuta -e mantenuta costante- per 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
 
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI "STANDARD" (con potenza non inferiore a 1 kW)
Rientrano in questa grossa categoria gli impianti realizzati sugli edifici (su tetti piani o a falda, o sulla facciata come frangisole) e gli "altri" (per esempio moduli ubicati al suolo o su pergole, serre, tettoie, pensiline, etc). 

 
Impianti di potenza tra 1 e 3 kW
Impianti di potenza tra 3 e 20 kW
 
sugli edifici
altri
sugli edifici
altri
Entrati in esercizio tra il 1/1 e il 30/4/11
0,402
0,362
0,377
0,339
Entrati in esercizio a Maggio 2011
0,391
0,347
0,360
0,322
Entrati in esercizio a Giugno 2011
0,387
0,344
0,356
0,319
Entrati in esercizio a Luglio 2011
0,379
0,337
0,349
0,312
Entrati in esercizio a Agosto 2011
0,368
0,327
0,339
0,303
Entrati in esercizio a Settembre 2011
0,361
0,316
0,325
0,289
Entrati in esercizio a Ottobre 2011
0,345
0,302
0,310
0,276
Entrati in esercizio a Novembre 2011
0,320
0,281
0,288
0,256
Entrati in esercizio a Dicembre 2011
0,298
0,261
0,268
0,238
Entrati in esercizio nel primo semestre 2012
0,274
0,240
0,247
0,219
Entrati in esercizio nel secondo semestre 2012
0,252
0,221
0,227
0,202

Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 2013 il meccanismo di remunerazione dell'energia prodotta cambiera', con tariffe omnicomprensive e attribuzione di una tariffa specifica sulla quota di energia autoconsumata:

Tariffa omnicomprensiva impianti entrati in esercizio  primo semestre 2013
0,375
0,346
0,352
0,329
Tariffa su energia autoconsumata impianti entrati in esercizio primo semestre 2013
0,230
0,201
0,207
0,184
Impianti entrati in esercizio nel secondo semestre 2013 - riduzione programmata
-9%

* Tariffe in Euro per kW;
* Per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono previste ulteriori riduzioni semestrali rispetto alle tariffe del semestre precedente (rispettivamente del 13%,15% e 30%);
* Per approfondire le caratteristiche tecniche e specifiche di ogni categoria si vedano gli allegati dei DM 6/8/2010 (impianti entrati in esercizio entro 31/5/2011) e DM 5/5/2011 (impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011), oppure la guida del GSE (vedi link utili);
* Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva;
* Gli impianti realizzati dal medesimo soggetto (o a questo riconducibili) localizzati nella stessa particella catastale o su particelle contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti;
* Per visionare le tariffe incentivanti degli impianti con potenza superiore a 20 Kw si rimanda agli stessi decreti di cui sopra;
* Per gli impianti entrati in esercizio nel 2010 (entro il 31/12) si continuano ad applicare le tariffe previste dal DM 19/2/2007 (vedi piu' avanti, sezione TARIFFE INCENTIVANTI 2010);
* Per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applica una tariffa pari alla media aritmetica tra quella relativa agli "impianti realizzati sugli edifici" e quella relativa agli "altri impianti".

Le tariffe di cui sopra sono incrementate
- del 5% per impianti diversi da quelli realizzati su edifici (quindi impianti ubicati al suolo o su pergole, serre, tettorie, pensiline, etc.) ubicate in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, etc.;
- del 5% per impianti realizzati su edifici realizzati da comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
- di 5 centesimi di euro/Kw per impianti realizzati su edifici e installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (per gli impianti realizzati entro il 31/5/2011 la maggiorazione e' del 10%);
- del 20% per i sistemi "con profilo di scambio prevedibile" -impianti di potenza superiore a 20 kw per i quali sia stato attivato un programma di scambio di energia- relativamente all'energia prodotta nel giorno di attuazione del programma (maggiorazione applicabile solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 31/5/2011);
- del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, siano per almeno il 60% riconducibili ad una produzione realizzata all'interno dell'UE (maggiorazione applicabile solo agli impianti entrati in esercizio dopo il 1/6/2011).

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sono gli impianti -con potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW- che utilizzano moduli e componenti speciali che si integrano e sostituiscono parti degli edifici (il tetto, le finestre, le porte, etc.) aventi caratteristiche innovative e pensati per svolgere anche funzioni architettoniche (come la protezione termica dell'edificio, la tenuta all'acqua, la tenuta meccanica).

 
Impianti integrati con caratteristiche innovative di potenza fino a 20 kW
Impianti entrati in esercizio entro il 31/5/2011
0,44 Euro/kW
Impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011 al 31/12/2011
0,427 Euro/kW
Entrati in esercizio nel primo semestre 2012
0,418 Euro/kW
Entrati in esercizio nel secondo semestre 2012
0,410 Euro/kW
Entrati in esercizio nel primo semestre 2013
tariffa omnicomprensiva:
tariffa su autoconsumo:

0.543 Euro/Kw
0.398 Euro/Kw
Entrati in esercizio nel secondo semestre 2013
riduzione programmata rispetto al primo semestre: -3%

* Per il 2014 e' programmata una riduzione semestrale del 4%.
* Per gli anni 2015/2016 a questi impianti si applicheranno le tariffe degli impianti solari fotovoltaici "standard" (vedi prima tabella).
* Per approfondire le caratteristiche tecniche e specifiche si vedano gli allegati dei DM 6/8/2010 (impianti entrati in esercizio entro 31/5/2011) e DM 5/5/2011 (impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011), oppure la guida del GSE (vedi link utili);
* Per visionare le tariffe incentivanti degli impianti con potenza superiore a 20 Kw si rimanda agli stessi decreti di cui sopra;
* Per gli impianti suddetti entrati in esercizio a seguito di potenziamento di un preesistente impianto le tariffe di cui sopra si applicano limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito del potenziamento.  

EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Avviene per 20 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di ammissione da parte del GSE.

Per gli impianti di potenza fino a 20 kW avviene con cadenza bimestrale -se l'importo cumulato nel bimestre supera i 200 euro- sul conto corrente bancario indicato dal soggetto responsabile con valuta a fine mese.
La cifra e' calcolata moltiplicando l'energia prodotta e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata dei premi aggiuntivi. La misura dell'energia prodotta mensilmente viene comunicata al GSE dai gestori di rete con i quali i soggetti responsabili hanno stipulato i contratti di "scambio sul posto".
Sulla tariffa incentivante pagata non viene aggiunta l'iva, nemmeno se il soggetto destinatario e' un'azienda. Cio' in quanto si tratta di un contributo a fondo perduto reso in assenza di controprestazione (circolare Agenzia delle Entrate 46/2007).
 
E' interessante aggiungere che per la persona fisica che non usa l'impianto nell'ambito dell'attivita' di impresa, le cifre percepite come incentivi non sono soggette al pagamento delle imposte dirette (irpef) se non nel caso in cui l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi venga venduta alla rete, caso che NON riguarda chi usufruisce del servizio di "scambio sul posto", dove l'energia in surplus viene "immagazzinata". Maggiori informazioni al riguardo possono si trovano nella circolare suddetta (46/2007) oppure possono essere chieste direttamente agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.
 
IL SERVIZIO DI "SCAMBIO SUL POSTO" - COS'E' E COME FUNZIONA
Per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili aventi potenza nominale fino a 20 kWp (Chilowatt picco, la potenza massima dell'impianto) e per i quali il punto di immissione e di prelievo di energia coincidono, e' possibile attivare il servizio di "scambio sul posto".

Si tratta di un sistema che consente di "compensare" l'energia prodotta -ed immessa sulla rete- con quella prelevata e consumata, avendo ad effettivo carico solo la differenza tra le due. Non solo: il sistema consente di "immagazzinare" virtualmente l'energia non consumata subito per futuri utilizzi.
Fino al 2009 i contratti inerenti lo "scambio sul posto" venivano sottoscritti direttamente con il proprio gestore/fornitore di energia, con pagamento del "saldo" tra l'energia consumata e quella prodotta.

Dal 2009 le cose sono cambiate, la convenzione si stipula col GSE (gestore servizio elettrico) e i "conteggi" tra energia consumata e prodotta sono separati. Da una parte quindi si continua a pagare l'energia consumata al proprio fornitore, dall'altra si riscuote -dal GSE- un contributo per l'energia prodotta ed immessa sulla rete nonche' un rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di energia.

Il contributo, detto "in conto scambio", e' calcolato in base all'energia prodotta ed immessa sul mercato nei limiti del valore dell'energia prelevata, al netto degli oneri di sistema e degli oneri di trasporto.
In termini pratici, se nel termine di un anno si immette piu' energia di quanto si preleva, il contributo compensa il costo dell'energia consumata e dei servizi pagati in bolletta.
Se invece si immette meno di quanto si consuma il contributo paga l'energia immessa e rimborsa unicamente la quota servizi (non i consumi).

Il pagamento avviene con rate trimestrali di acconto e con un conteggio annuale di conguaglio. Il conguaglio di energia a credito eventualmente maturato annualmente sara' usufruibile nei conguagli successivi, senza limiti di tempo.

I benefici dello "scambio sul posto" si sommano a quelli -tariffari- del "conto energia". Il totale dell'energia prodotta, quindi, viene anche remunerato alle tariffe incentivanti, indipendentemente dal consumo.
 
Lo scambio sul posto e' usufruibile anche per piu' di 20 anni, ed e' particolarmente adatto agli utenti che installano impianti (nell'abitazione o nell'azienda) dimensionati in base al proprio consumo o a chi consuma di notte, quando il proprio impianto non produce.
 
Come si accede

Prima di chiedere l'attivazione dello "scambio sul posto" l'impianto deve aver avuto accesso alle tariffe incentivanti del "conto energia", quindi deve essere gia' collegato alla rete elettrica (con domanda al gestore locale, come specificato nella parte della scheda dedicata al "conto energia").
In quella fase deve essere gia' dichiarata l'intenzione di attivare sull'impianto il servizio di "scambio sul posto".

La domanda di attivazione del servizio "scambio sul posto" va inviata, dal 1/1/2009, direttamente al GSE per via telematica. Come avviene con il "conto energia", una volta autorizzata l'attivazione dovra' essere firmata, col GSE, una convenzione. .
Il GSE dovra', entro  30 gg dal termine del  trimestre in cui e' avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto, erogare un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto, contributo che sara' riassorbito con i successivi acconti e conguagli . 

Per informazioni e dettagli pratici sull'invio della richiesta clicca qui
 
IL PREMIO AGGIUNTIVO del CONTO ENERGIA
Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sia realizzato su un edificio (su tetti piani o a falda, o sulla facciata come frangisole, vedi sopra), anche se integrato con caratteristiche innovative, e' possibile usufruire di un premio aggiuntivo, qualora il richiedente (soggetto responsabile) si sia dotato di un attestato di certificazione energetica -o attestato di qualificazione energetica- relativo all'edificio ed effettui, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, interventi che consentano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia (si veda l'art.6 comma 9 del d.lgs.192/05).

Il premio consiste nella maggiorazione percentuale della tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, nella misura della meta' della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. Detta maggiorazione non puo' in ogni caso eccedere il 30% della stessa tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Esso e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento, da parte del gestore GSE, delle certificazioni energetiche gia' dette e vale per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

Per gli impianti posti su edifici di nuova costruzione che conseguano un indice di prestazione energetica (relativa a raffrescamento estivo e climatizzazione invernale) inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati dall'art.4 del Dpr 59/2009 e' applicabile una maggiorazione del 30% sulla tariffa riconosciuta. Occorre ugualmente un'adeguata certificazione.

La richiesta di fruizione del premio aggiuntivo puo' essere inviata solo successivamente ottenimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia (vedi sopra), sempre per via telematica attraverso il sito https://applicazioni.gse.it

Successivamente occorre inviare per raccomandata a/r la documentazione al

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 – Roma
riportando sulla busta la seguente dicitura
“GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici – Richiesta del Premio per Impianti Fotovoltaici
Abbinati all’ Uso Efficiente dell’Energia - Numero Identificativo Impianto (Numero Pratica): N =.....".
 
Il GSE comunichera' l'ammissione o la non ammissione al premio, con indicazione nel primo caso del premio stesso, entro 60 giorni. Entro lo stesso termine potra' comunicare la carenza di documentazione che potra' essere integrata entro ulteriori 90 giorni.

Le comunicazioni avvengono nelle stesse modalita' previste per la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti (vedi sopra).

Per consultare la GUIDA DEL GSE clicca qui

CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI
Per gli incentivi fissati dal DM 6/8/2010 (impianti entrati in esercizio entro il 31/5/2011) la cumulabilita' e' possibile:
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti con potenza non superiore a 3 kw posizionati su edifici (sul tetto oppure come frangisole), per impianti integrati (composti da moduli che sostituiscono elementi architettonici di un edificio, come per es. il tetto) e per impianti a concentrazione (dotati di sistemi ottici che consentono di concentrare la luce solare sulle celle fotovoltaiche). Per gli impianti realizzati su scuole o su strutture sanitarie pubbliche la percentuale limite e' del 60%,
- con finanziamenti a tasso agevolato erogati nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di Kyoto (art.1 comma 1111 legge 296/06) e con benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti tra enti locali o regioni e province autonome.

Per gli incentivi fissati dal DM 5/5/2011 (impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011) la cumulabilita' cambia ed e' possibile esclusivamente:
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su edifici aventi potenza non superiore ai 20 Kw;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti integrati con caratteristiche innovative e di impianti a concentrazione;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 60% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie, su strutture sanitarie pubbliche, su struttura militari o su strutture di proprieta' di enti locali;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su edifici pubblici diversi da quelli del punto precedente ovvero di proprieta' di organizzazioni non lucrative e di utilita' sociale che prestano servizi per gli enti locali;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica ubicate in siti contaminati;
- con benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti dagli enti locali o da regioni e province autonome;
- con finanziamenti a tasso agevolato erogati nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di Kyoto (art.1 comma 1111 legge 296/06) e con benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti tra enti locali o regioni e province autonome.

Gli incentivi del conto energia, invece, non sono mai cumulabili con le detrazioni fiscali (per esempio quelle del 36% e 55% previste dalla legge per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico).
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate precisa -con Risoluzione n.207/2008-che se la realizzazione dell'impianto solare determina un risparmio nei consumi di energia (indice di climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di legge previsti dal DM 7/4/2008), e' possibile usufruire della detrazione del 55% sui lavori di riqualificazione energetica (nel caso esaminato si trattava dell'isolamento del tetto), beneficiando nel contempo delle tariffe incentivanti relativamente all'impianto solare.

Note:
- in caso si benefici di incentivi pubblici nazionali, locali o comunitari (in conto capitale o in conto interessi), i cui bandi per la concessione siano stati pubblicati prima del 25/8/2010 , se l'impianto entra in esercizio entro il 31/12/2011, e' possibile di usufruire delle regole di cumulabilita' previste dal precedente conto energia (vedi DM 19/2/2007).
- dal 1/1/2013 le cumulabilita' cambieranno ancora e saranno quelle previste dall'art.26 del D.lgs.28/2011.

LE TARIFFE INCENTIVANTI 2010

Per breve pro-memoria, ricordiamo che le tariffe incentivanti previste per il 2010 dal DM 19/2/2007 rimangono applicabili:
- agli impianti entrati in esercizio nel 2010, entro il 31/12;
- agli impianti realizzati ed installati entro il 31/12/2010 (per i quali sia stata data comunicazione, entro la stessa data, della fine lavori documentata dai tecnici abilitati),con entrata in esercizio entro il 30/6/2011 (vedi art.1 septies DL 105/2010 convertito nella legge 129/2010).

Potenza impianto in kW
Impianto non integrato
Impianto parzialmente integrato
Impianto integrato
tra 1 kW e 3 kW
0,384
0,422
0,470
tra 3 kW e 20 kW
0,365
0,403
0,442
superiore a 20 kW
0,346
0,384
0,422

* tariffe in Euro per kW
* per ogni approfondimento sugli incentivi del triennio 2007/2010 si veda il DM 19/2/2007 (vedi link utili).

E' da annotare che al riguardo il Dlgs 28/2011 prevede che qualora gli impianti per i quali sia stato chiesto il trattamento di cui sopra NON siano effettivamente terminati entro il 31/12/2010:
* non vengano concessi gli incentivi
* l'esclusione dagli incentivi riguardi anche il decennio successivo all'accertamento per la persona che ha presentato la richiesta nonche' per gli altri soggetti coinvolti (legale rappresentante, responsabile impianto, direttore tecnico, soci, amministratori, etc.).

NOVITA' IN ARRIVO
Il D.lgs.28/2011 (art.28) introduce, a partire dal 2012, nuovi incentivi anche per gli impianti solari termici, che trasformano l'energia solare in energia termica utilizzabile per il riscaldamento.
Tutti i particolari saranno definiti da un decreto interministeriale che dovrebbe essere emesso entro Settembre 2011.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- D.lgs.387/2003 (art.6 e 7) istitutore del sistema poi definito "Conto Energia" e del servizio di "scambio sul posto"
- D.lgs.28/2011 (art.25 e 26) "decreto energie rinnovabili" di attuazione della Direttiva 2009/28/CE che sostituira' la 2001/77/CE

Per il Conto energia
- DM del Ministero delle attivita' produttive del 28 luglio 2005, integrato dal DM del 6 febbraio 2006, di prima attuazione dell'art.7 (Conto energia) del d.lgs.387/2003, applicabile agli impianti che hanno gia' acquisito il diritto di accesso alle tariffe incentivanti entro il 2006.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 che ha rinnovato e semplificato il meccanismo di funzionamento del Conto Energia ("secondo conto energia").
- Delibere attuative AEEG n. 88/07, 89/07 e 90/07, emesse nell'aprile 2007 dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e del Gas. La 90/07, in particolare, e' attuativa del DM 19/2/07.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 2 marzo 2009 che ha modificato il DM 19/2/2007.
- Delibera AEEG 173/2009 "dematerializzazione delle procedure per l'accesso al sistema di incentivazioni e al mercato elettrico”.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2010 (in GU del 24/8/2010) - I"terzo conto Energia".
- Delibera AEEG n.181/2010 - Attuazione del DM 6/8/2010.
- DM del Ministero dello 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- DM 5/5/2011 emanato a seguito riforma D.lgs.28/2011 "quarto conto energia" per il periodo 2011-2016.
Per lo Scambio sul posto
- Delibera AEEG n.ARG/elt 74/08 "Testo integrato dello scambio sul posto". E' vigore dal 1/1/2009 al posto della precedente delibera AEEG 28/06 attuativa dell'art.6 (scambio sul posto) del d.lgs.387/2003.
- Delibera AEEG n.184/08 integrativa della 74/08.

LINK UTILI
- Sito del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE spa) con GUIDE operative e tecniche: clicca qui
- Testo del DM 10/9/2010 (linee guida autorizzazione impianti): clicca qui
- Testo del DM 19/2/2007 (secondo conto energia): clicca qui
- Testo del DM 6/8/2010 (terzo conto energia): clicca qui
- Testo del DM 5/5/2011 (quarto conto energia): clicca qui
Consulenza
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2 agosto 2011 10:57
TICKET SANITARI: UNA GUIDA
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IMPIANTI SOLARI: produrre e scambiare energia per risparmiare con il CONTO ENERGIA e lo SCAMBIO SUL POSTO
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