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GARANZIE SUI BENI USATI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 maggio 2006 0:00
 
Ho acquistato un bene usato...
-ho acquistato un'auto usata di 6 anni da un concessionario. Dopo circa 15 giorni mi sono accorto di alcuni difetti che la rendono praticamente inguidabile superando i 110 km orari. Il venditore all'atto della vendita non mi ha rilasciato niente di scritto ed ora non si assume alcuna responsabilita'. Come mi posso comportare?
-ho comprato un divano usato in un negozio. Appena mi e' stato consegnato mi sono accorta che il tessuto in alcuni punti e' molto deteriorato. In negozio avevo fatto solo un controllo superficiale perche' il divano era impossibile da spostare e il venditore mi aveva assicurato riguardo il suo ottimo stato. Posso contestare e riavere indietro i miei soldi?
-ho acquistato un abito da sposa usato tramite un annuncio di un privato. Quando l'ho provato sembrava a posto ma una volta a casa l'ho esaminato bene alla luce e mi sono accorta che il tessuto e' ingiallito in molti punti e mancano delle perline sul corpetto. La persona che me lo ha venduto fa "orecchie da mercante", che posso fare? E' vero che l'ho pagato poco ma mi sento presa in giro.


Indice scheda
COSA FARE?
GARANZIA DEL VENDITORE E CONTRATTO DI VENDITA
GARANZIA DEL PRODUTTORE (CONVENZIONALE)
GARANZIA DI LEGGE
UN CASO TIPICO: L'AUTO USATA
LA CONTESTAZIONE

COSA FARE?
Tutte le volte che ci capita una cosa del genere ci sentiamo impotenti e vorremmo risolvere i problemi con celerita' e, possibilmente, spendendo poco. Spesso si pensa al recesso o, nel caso di piccoli acquisti, ad un cambio od un buono acquisto. E' bene sapere, in proposito, che queste non sono le vie opportune per affrontare al meglio i problemi legati a vizi o malfunzionamenti. Il recesso, infatti, non solo e' legato ad un ripensamento o ad un errore del consumatore, ma e' esercitabile solo quanto si acquista fuori dalle sedi del venditore e solo quando l'acquisto e' stato fatto da un soggetto consumatore. Ulteriormente, e cio' taglia la testa al toro, quando si esercita il recesso il bene dev'essere restituito integro, possibilmente non utilizzato.

I problemi di malfunzionamento, rotture, vizi o quelli legati alla non conformita' del bene sono risolvibili -piu' o meno facilmente- solo tramite una garanzia, sia essa quella di legge, piuttosto generica, che quella contrattuale del venditore (di solito piu' specifica, dettagliata ed esauriente). E' bene sapere, a tal proposito, che la garanzia dovrebbe essere oggetto di scelta insieme al bene, perche' e' la fonte piu' certa ed immeditata, insieme al contratto, di tutti i nostri diritti.

Le garanzie possibili sono:
GARANZIA DEL VENDITORE E CONTRATTO DI VENDITA
Possono essere uniti o meno, hanno forma libera e costituiscono la principale fonte di diritti e doveri che riguardano le parti. Non sono obbligatori (anche se il venditore, pur non emettendo una garanzia specifica, deve rispondere a quella di legge per un anno dall'acquisto), ma fortemente consigliati, soprattutto per i beni di alto valore e quando si acquista da un soggetto privato. Il contratto deve contenere tutti gli elementi che riguardano la vendita nonche' la descrizione -piu' ampia e dettagliata possibile- del bene e del suo stato. In particolare, quando la controparte e' un negozio o comunque una societa', e' bene privilegiare chi garantisce la funzionalita' del bene -in certi casi specificandola per ogni singola parte- per un determinato periodo di tempo. Un caso particolare, in quest'ottica, sono gli acquisti di auto o moto usate che vengono trattate a parte, piu' avanti.

GARANZIA DEL PRODUTTORE (CONVENZIONALE)
Puo' esserci nel caso in cui il bene e' quasi nuovo (per esempio un auto con pochi anni o a chilometri zero) o comunque nei casi in cui il contratto di garanzia del produttore e' ancora valido Nel caso di auto puo' comprendere utili servizi aggiuntivi come il soccorso stradale in caso di guasto, il rientro garantito dei passeggeri o il proseguimento del viaggio con altri mezzi, gli anticipi di denaro e, in alcuni casi, persino la vettura sostitutiva. Generalmente copre gran parte del motore ma e' subordinata all'esecuzione di determinati controlli (tagliandi) a carico del proprietario. In termini generali, qualsiasi sia il bene coperto, essa puo' essere esercitata esclusivamente nei termini in cui si esprime lo specifico contratto che dev'essere attentamente visionato (chiedendone copia al venditore o direttamente al produttore). La sua durata e' variabile da 12, 18 fino a 24 mesi

GARANZIA DI LEGGE
Valgono in generale, per qualunque tipo di acquirente o di venditore, le norme del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore". Se l' acquirente e' un consumatore (ovvero l'acquisto non avviene tramite uso di una partita Iva) ed il venditore e' una ditta, le disposizioni applicabili sono quelle previste dal codice del consumo per i beni nuovi (d.lgs.206/2005, art.128 e segg., clicca qui) limitatamente ai "difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo". Il codice impone, per i beni usati, anche un vincolo temporale nel senso che "le parti possono limitare la durata della responsabilita' ad un limite di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno". Tale vincolo, nella pratica e soprattutto quando si parla di auto (il classico bene usato che si acquista in negozio), di fatto riduce i due anni previsti dalla legge ad un anno, perche' la quasi totalita' dei venditori impone accordi in tal senso. In ogni caso, se la legge rimane l'ultima -o l'unica- nostra risorsa, vista la sua genericita' e' bene poter "certificare" in qualche modo lo stato del bene al momento dell'acquisto (magari con un contratto). Per capire il concetto, al quale poi e' strettamente legata la possibilita' di produrre una prova, l'ideale sarebbe disporre di una "fotografia" (una descrizione dettagliata od addirittura una perizia) del bene. In mancanza di un contratto e' come minimo consigliabile, prima di procedere in qualsiasi modo, il possesso di un documento che almeno identifichi il venditore, il bene e la data di acquisto (uno scontrino, per esempio).

UN CASO TIPICO: L'AUTO USATA
L'unica definizione di auto usata ce la offre una legge (D.L. 331/93, convertito, con modifiche, nella legge 427/1993) che vi include tutti i mezzi "immatricolati da oltre sei mesi o con più di 6.000 chilometri di percorrenza". Anche se elaborata a fini fiscali, questa definizione puo' aiutare a distinguere il nuovo dall'usato (con conseguenze non da poco riguardo la garanzia) nonche' a sbrogliare molti casi ambigui, come quelli delle auto a "chilometri zero" che normalmente, quasi senza eccezioni, vengono vendute come usate.

L'auto puo' essere considerata esempio tipico perche' e' il bene che piu' frequentemente viene acquistato usato, ha un valore medio-alto, ed e' suscettibile a numerosi problemi sia estetici che -soprattutto- di funzionamento e riguardanti parti occulte. Per questo, piu' di tutti gli altri, e' il caso dove sarebbe necessaria la massima cautela ed accortezza nell'acquisto, privilegiando venditori che rilascino garanzie ampie e dettagliate.

Per aiutare chi vuole avvicinarsi ad un acquisto simile, molti siti specializzati offrono decaloghi e consigli. Per quanto ci riguarda la prima cosa e' valutare offerte diverse, stilando ogni volta un prospetto relativo allo stato del bene in ogni sua parte (carrozzeria, abitacolo, motore, cambio, parti elettriche, freni, pneumatici, etc.) dove riportare, per esempio, dei voti. E' superfluo dire che sarebbe ideale usufruire dell'aiuto di un tecnico di fiducia, per lo meno quando ci si avvicina alla scelta finale. Prima di scegliere, inoltre, e' bene controllare i documenti dell'auto (anche facendo le opportune verifiche al PRA) e fare almeno una prova in strada.
Un prospetto utile nonche' molte informazioni e consigli sull'acquisto di auto usate: clicca qui

LA CONTESTAZIONE
In una prima fase puo' essere verbale o comunque eseguita secondo quanto prevede lo specifico contratto di assistenza. E' bene privilegiare, soprattutto all'inizio, sia il contatto personale e piu' possibile "amichevole" sia le disposizioni dei contratti di garanzia. Dal momento, pero', che qualcosa s'inceppa, ci vengono dette cose poi non rispettate o diverse da cio' che e' scritto sul contratto, passano lunghi periodi di silenzio e di inattivita' senza spiegazioni chiare, insomma in tutti i casi in cui le cose non vadano lisce sara' opportuno chiarire i nostri diritti e mettere per iscritto le contestazioni e le richieste. Cio' tramite messa in mora (clicca qui), facendo riferimento al contratto di acquisto o di garanzia (a seconda) oppure alla legge, e preparandosi ai passi successivi. Come gia' ampiamente detto, in questi casi dovranno essere raccolte le prove a sostegno di cio' che affermiamo, a partire da una semplice inadempienza di un centro assistenza fino ad arrivare alla documentazione inerente la presenza del vizio al momento dell'acquisto.

Puo' essere molto utile, ai fini della gestione della pratica di contestazione nonche' della produzione delle prove, la lettura di questa scheda pratica: clicca qui
 
 
 
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