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ETICHETTE: abbigliamento, calzature, cosmetici, detergenti
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
2 febbraio 2010 12:03
 

Indice scheda
TESSILI ED ABBIGLIAMENTO
CALZATURE
NOTA SUL "MADE IN"
COSMETICI
DETERGENTI

TESSILI ED ABBIGLIAMENTO

L’etichetta dei prodotti tessili deve essere redatta in italiano, in linguaggio chiaro e ben leggibile. Vi deve essere riportata la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto, la denominazione delle fibre che compongono il tessile in ordine decrescente di composizione, nonche' le disposizioni sulla manutenzione.

Composizione
Per elencare le fibre tessili che compongono il prodotto devono essere utilizzate denominazioni fissate per legge. Possono essere usate delle sigle (codici meccanografici) ma solo unitamente ad una legenda.
Per esempio: 80% CO 10% WO 10% PL
Legenda: (CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere

Le fibre tessili riconosciute dalla legge sono contenute nell'Allegato 1 del d.lgs. 194/1999. Ne citiamo alcune: lana, seta, cotone, lino, canapa, juta, viscosa, acrilica, poliammide (nylon), poliestere, gomma, elastan, etc.

Il prodotto composto unicamente da una stessa fibra puo' essere qualificato con i termini "puro" , 100%, oppure "tutto" seguito dalla denominazione della fibra. Non sono ammessi termini equivalenti.

Per i prodotti "misti":
- se almeno una fibra raggiunge l'85% in etichetta puo' essere indicata solo questa, con la dicitura "minimo 85%" o con la sua percentuale in peso. In alternativa puo' essere riportata la composizione completa del prodotto, per esempio cotone 85% elastan 15%;
- se nessuna delle fibre componenti raggiunge l'85% e' necessario indicare in etichetta la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggior quantita'. Le altre eventuali fibre possono essere indicate anche senza percentuale. Esempio: 40% cotone, 30% poliestere, lana, elastam.

ALTRE FIBRE: E' la dicitura utilizzabile per fibre che sono contenute in percentuale inferiore al 10%. Esempio: 90% cotone, 10% altre fibre. Se pero' il produttore vuole evidenziare una di queste fibre, deve nominare anche tutte le altre presenti, ognuna con la loro percentuale. Esempio 80% cotone, 9% seta, 6% lana, 5% viscosa.
FIBRE VARIE: E' la dicitura utilizzabile per i prodotti la cui composizione sia difficile da precisare.
MISTO LINO: E' la dicitura che indica prodotti con un ordito di puro cotone e una trama di puro lino nei quali la percentuale di lino non e' inferiore al 40% del peso totale. Essa deve essere seguita da "Ordito puro cotone e trama puro lino".

Manutenzione e lavaggio
La legge (l126/91 poi confluita nel Codice del consumo e DM 101/97), dispone che nelle etichette debbano apparire istruzioni ed eventuali precauzioni d'uso, utili alla fruizione e alla sicurezza del prodotto. Per il Ministero dell'Industria, commercio e artigianato cio' implica che sulle etichette dei capi di abbigliamento debbano apparire indicazioni anche sul lavaggio date in conformita' alle disposizioni europee (circolare ministeriale del 7/2/2001 che fa riferimento alla norma tecnica europea EN 23758/93).

La norma tecnica europea suddetta impone l'utilizzo di cinque simboli:
- lavaggio ad umido: vaschetta (barrata se il prodotto non sopporta il lavaggio umido) con indicazione della temperatura massima di lavaggio o del lavaggio a mano;
- candeggio con cloro: triangolo (barrato se il prodotto non sopporta il candeggio);
- stiratura: sagoma di un ferro da stiro (barrato se il prodotto non sopporta stiratura) con indicazione della temperatura massima di stiratura;
- lavaggio a secco: cerchio (barrato se il prodotto non sopporta il lavaggio a secco) con indicazioni sul tipo di lavaggio;
- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: cerchio inscritto in un quadrato (barrato se il prodotto non sopporta l'asciugatura) con indicazioni sulla temperatura massima utilizzabile.

Per approfondimenti clicca qui

Fonte normativa:
- Legge 883/1973 - etichettatura prodotti tessili - modificata da legge 669/1986
- D.M. 101 dell'8 febbraio 1997 - attuativo della legge 126/1991
- D.lgs.194/99 - attuazione direttiva 96/74/CE su fibre tessili riconosciute
- Norma Tecnica Europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 (simboli per la manutenzione)

CALZATURE
Rientrano nella categoria tutti i tipi di calzatura, dai sandali la cui superficie esterna e' fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e/o coscia. Quindi le classiche scarpe con o senza lacci, stivali, sandali, calzature speciali (sportive, da ballo, ortopediche, etc.), sandali o ciabatte usa e getta, etc.etc.

Non rientrano nelle disposizioni sull'etichettatura le calzature d'occasione usate, le calzature/giocattolo, le calzature di protezione (stivali per motociclisti, per esempio, o calzature professionali specifiche) che sono disciplinate a parte, e quelle disciplinate dalle norme sulle sostanze pericolose.

L'etichetta delle calzature deve contenere informazioni sul materiale che compone le varie parti e che costituire almeno l'80% del totale. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, e' opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
L'etichetta va posta su almeno una delle due calzature.

Devono essere date informazioni:
- sulla tomaia (superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna);
- sul rivestimento della tomaia e suola interna (fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura);
- sulla suola esterna (superficie inferiore della calzatura, a contatto col terreno).

Queste le indicazioni, da riportare n lingua italiana o con simboli:
- cuoio e pelle;
- cuoio pieno fiore;
- cuoio rivestito (cuoio accoppiato con altro materiale pressato -gomma, cartone, stoffa- dove il cuoio non supera un terzo dello spessore totale, ma e' comunque superiore a 0,15 cm);
- materiali tessili (naturali, sintetiche o non tessute);
- altre materie (es.gomma).

Per i simboli e gli esempi di etichetta si veda qui

Si ricordi che nei negozi di calzature dev'essere esposto un cartello illustrativo della simbologia suddetta, cosi' da rendere chiara la lettura delle etichette all'atto dell'acquisto. Il venditore, inoltre, deve assicurarsi che le calzature in vendita siano munite dell'etichetta.

Sulla suola, il fabbricante puo' apporre la dicitura "suola prodotta in Italia" , in italiano o in altra lingua ufficiale della comunita'.

Le indicazioni non devono tener conto degli accessori o rinforzi applicati alla calzatura, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli etc.

L'autorita' che vigila sulla corretta etichettatura delle calzature e' il Ministero dell'industria attraverso gli uffici provinciali, con la collaborazione anche di altri enti competenti nonche' della polizia. Calzature etichettate irregolarmente possono anche essere ritirate dal commercio. La responsabilita' cade sul fabbricante che ha sede nella comunita' europea o, in mancanza, sull'importatore/distributore.

Fonte normativa:
Decreto del Ministero industria, commercio e artigianato n. 397300 dell'11/4/96 (di recepimento della direttiva 94/11/CE) modificato dal DM n.10304 del 30/1/01.

NOTA SUL "MADE IN"
Sulla cosiddetta "etichetta di origine" la legge e' carente e confusa. Si sa che il Codice del consumo imporrebbe a tutti i beni posti in vendita l'indicazione del Paese di origine in etichetta, quando questo fosse fuori UE. Questa disposizione (art.6 comma 1 lettera c) e' pero' "sospesa" fino all'emanazione di un decreto ancora non emanato, con la conseguenza che, di fatto, ad oggi non esiste alcun obbligo di indicare il Paese ove il prodotto e' stato realizzato, sia esso comunitario o meno.

Per quanto riguarda il "made in Italy", attualmente l'unico parametro a cui riferirsi  e' la normativa doganale europea (Regolamento CE 2913/92), secondo la quale "una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

E' evidente quindi che ad oggi -salvo casi particolari- l'indicazione di origine e' meramente indicativa, in quanto un prodotto "made in Italy" potrebbe benissimo esser stato realizzato in piu' Paesi (cio', ovviamente, a meno che il prodotto non sia stato volontariamente certificato come "interamente fabbricato in Italia" con l'intervento di apposite societa' private di certificazione).

La legge italiana, tuttavia, punisce chi usa la dicitura "made in Italy" in modo falso e truffaldino, rispetto al criterio detto sopra, o comunque chi da' false indicazioni sul luogo di provenienza dei prodotti.

In questo ambito il 2009 ha portato novita' che saranno forse integrate da una nuova legge, ad oggi sottoforma di bozza.

Il DL 135/2009 ha introdotto, accanto alla tutela della dicitura "Made in Italy" gia' detta, quella delle diciture riservate a prodotti interamente fatti in Italia (dalla progettazione alla realizzazione) prevedendo sanzioni penali per chi le utilizza indebitamente. Si tratta dei marchi "100% made in Italy", "100% italia", "tutto italiano", utilizzabili -a differenza del classico e semplice "made in Italy"- SOLO se tutta la realizzazione e' avvenuta in Italia.

Infine, un disegno di legge che dovrebbe ridefinire l'indicazione "made in italy", permettendone l'uso solo per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione (che vengono precisate a seconda del settore, tessile, pelletteria e calzaturiero) "hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la tracciabilita'."
  
Fonti normative:
- Codice del consumo art.6 comma 1 lettera c) e art.10, "Milleproroghe" 2006 (DL 273/2005 art 31 bis), e circolare Ministero attivita' produttive 24/1/06;
- Codice doganale comunitario (Regolamento CE 2913/92), art.22-26;
- Dl 135/2009 divenuto legge 166/09, art.16;
- Disegno di legge S1930 dell'11/12/2009 attualmente in Senato;
- Per le sanzioni: Legge 350/2003 art.4 commi 49, 49bis, 49ter e art.517 codice penale.

COSMETICI
Sono, per legge, "le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato".

In etichetta devono essere presenti:
- nome, ragione sociale e sede del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto;
- quantita' (contenuto nominale);
- data di scadenza (durata minima). Se superiore a 30 mesi e' sufficiente l'indicazione della validita' post-apertura, ovvero il periodo di tempo in cui il prodotto aperto puo' essere usato senza effetti nocivi sulla salute. Il simbolo che contiene questo termine e' un vasetto aperto;
- precauzioni d’impiego. Se non e' possibile riportarle sul cosmetico o sull'imballaggio esterno devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegato;
- lotto di fabbricazione;
- Paese di origine per i prodotti fabbricati fuori dalla UE;
- funzione del prodotto;
- elenco degli ingredienti, che devono esser presenti sul recipiente che contiene il cosmetico nonche' sulla confezione, con una nomenclatura stabilita dalla UE.

In caso di problemi di spazio le precauzioni di impiego e l'elenco degli ingredienti possono essere riportati su una fascetta o cartellino legati al prodotto. Se non e' possibile nemmeno applicare fascette o allegare fogli informativi, l'elenco degli ingredienti deve essere riportato sui contenitori dove e' esposto il prodotto.
Per i prodotti confezionati dal venditore le informazioni devono essere presenti almeno sull'imballaggio secondario. Per i prodotti venduti sfusi devono essere riportate su un foglio allegato.

Profumi, aromi, coloranti
Le sostanze odoranti e gli aromi devono essere indicati con i termini "profumo" (o "perfum") e "aroma".
I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli ingredienti. Per i trucchi e gli smalti puo' essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma dei colori, con aggiunte le parole "puo' contenere" o il simbolo "+/-"

Ingredienti ammessi o vietati

L'elenco degli ingredienti ammessi, utilizzabili con determinate restrizioni o vietati e' costantemente aggiornato con decreti del Ministero della Salute emessi a seguito di disposizioni comunitarie. Particolare attenzione va fatta alle sostanze allergizzanti, in particolare le fragranze, quando presenti oltre una certa concentrazione.
Per ogni informazione, si veda il sito del Ministero della Salute: clicca qui

Note:
- Dal 2004 vige il divieto di vendita per i prodotti cosmetici testati su animali. Dal 2013 l'interdizione riguardera' anche i singoli ingredienti. Il fabbricante pero' puo' specificare, sul prodotto, di non aver fatto ricorso alla sperimentazione animale solo se cio' e' vero anche relativamente a tutti gli ingredienti, considerando anche le sperimentazioni fatte fare da terzi.
- Nei messaggi pubblicitari, cosi' come nelle etichette, non possono essere attribuite ai cosmetici funzioni terapeutiche o riportare denominazioni correlate con patologie.

Link di approfondimento: clicca qui

Fonte normativa
- Legge 713/1986 modificata da:
* D.lgs 126/1997 "Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalita' di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici";
* D.lgs. 50/2005 "Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici", modificato anche dal d.lgs.194/2006;
- Decisione 2006/257/CE "modifica la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici".

DETERGENTI
Sono, per definizione di legge, qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attivita' di lavaggio e pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure. Possono essere in forma liquida, in polvere, pasta, barre, pani, pezzi, etc.

Vi rientrano:
- detersivi per bucato in lavatrice o a mano (in polvere, liquido, gel, tavolette, etc.);
- coadiuvanti di lavaggio, ammorbidenti, additivi, candeggianti, etc.;
- detersivi per lavaggio delle stoviglie, in lavastoviglie o a mano;
- detersivi per la pulizia della casa.

Sulle confezioni di vendita devono essere presenti, in caratteri leggibili, visibili ed indelebili, queste informazioni:
- la tipologia del prodotto (ad esempio se il prodotto e' un detersivo per i piatti o per il bucato);
- la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
- il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato (fabbricante o importatore), con 'indirizzo completo e numero telefonico;
- l'indirizzo fisico ed e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale puo' essere ottenuta la scheda tecnica (destinata ai medici) con l'elenco completo di tutti gli ingredienti;
- la quantita' di prodotto contenuto nella confezione (inKg o in Litri);
- la composizione del prodotto;
- le istruzioni per l’uso (dosaggio) con eventuali precauzioni particolari;
- eventuali frasi di rischio ed indicazioni di sicurezza per i prodotti classificati come pericolosi (per es.il pericolo di ingestione o contatto e il consiglio di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini).

Dev'essere sempre indicata la presenza di componenti come gli enzimi, i conservanti, i disinfettanti, gli sbiancanti ottici, i profumi. Altri ingredienti vanno indicati solo se presenti oltre lo 0,2% in peso (vedi tensioattivi, idrocarburi, sbiancanti a base di ossigeno, etc.). Per dettagli su queste disposizioni si veda l'allegato VII lettera A del Regolamento 648/2004.

Il DPR 21/2009 ha, in particolare, stabilito che e' vietato introdurre nel territorio italiano preparati per lavare aventi contenuto in fosforo (composti di fosforo) superiore a:
- 0,5% nei coadiuvanti per il lavaggio;
- 1% nei preparati per bucato in lavatrice o a mano, e per i preparati per il lavaggio dei piatti a mano;
- 6% per i preparati per lavastoviglie.

Link di approfondimento: clicca qui

Riferimenti normativi:
- Regolamento parlamento europeo (CE) 648/2004 cosi' come modificato dal Regolamento CE 907/2006 e dal Regolamento CE 1336/2008.
- DPR 21/2009 esecutivo del Regolamento CE 648/2004
 
 
 
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