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Disabili: agevolazioni fiscali e non
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
27 ottobre 2009 12:47
 
Ultimo aggiornamento: 13/8/2014

Prima di elencare le agevolazioni di cui possono godere i disabili, e' bene riportare le definizioni di legge che inquadrano i soggetti aventi diritto.
Non esiste una definizione univoca della disabilita'. L'organizzazione mondiale della sanita' (OMS) offre una lettura molto ampia del concetto, dove disabilita' e' una qualsiasi condizione di limitazione delle capacita' funzionali -intese come fisiologiche e/o psicologiche- e di partecipazione sociale vissuta dall'individuo, nell'ambiente dove vive, in conseguenza al proprio stato di salute (si veda la "classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute", "ICF", del Maggio 2001).
Tuttavia, al di la' di questa ampia visione, utilizzabile in determinati ambiti, ai fini del godimento delle agevolazioni di cui trattiamo in questa scheda sono rilevanti le definizioni della legge italiana.

Indice scheda
DEFINIZIONI
DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI
ASSISTENZA IN AEREOPORTO
PROROGHE E BLOCCHI AI PROVVEDIMENTI DI SFRATTO per finita locazione
SUCCESSIONI E DONAZIONI: SOGLIA PIU' ALTA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA
RIDUZIONE ICI/IMU SULLA PROPRIA CASA PER CHI E' IN CASA DI CURA
IVA RIDOTTA SU ACQUISTI VARI
ESENZIONE BOLLO AUTO ED IMPOSTA DI TRASCRIZIONE
CIRCOLAZIONE E SOSTA
LINK UTILI

DEFINIZIONI
Legge 104/1992 art.3: e' persona handicappata
1. colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.

Ai fini del godimento delle agevolazioni, rientrano in questa categoria i disabili con handicap psichico o mentale, quelli con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni nonche' quelli con ridotte o impedite capacita' motorie.

Legge 138/2001 art.2/3/4: e' persona non vedente il soggetto colpito da cecita' totale o cecita' parziale, nonche' gli ipovedenti gravi.
Sono ciechi totali
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento
Sono ciechi parziali
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.
Sono ipovedenti gravi
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.
(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)

Legge 68/1999: e' persona sordomuta quella colpita da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (legge 68/1999 art.1).
(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)

Per usufruire dei benefici, la situazione di handicap deve risultare certificata dalle apposite commissioni pubbliche presso le ASL -commissioni per l'accertamento dell'handicap- che rilasciano delle certificazioni o dei verbali (a seconda del tipo di disabilita').

DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI
DEDUZIONE FISCALE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI DISABILI GRAVI
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche (spese relative a prestazioni di medici generici e acquisto medicinali) nonche' le spese per l'assistenza specifica personale (assistenza infermieristica, riabilitativa, assistenza di base, etc.) sostenute dai disabili con grave e permanente invalidita' o menomazione (vedi in premessa, la legge104/92 art.3) o dai familiari per loro conto.
In caso di ricovero in una struttura di assistenza sono deducibili esclusivamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Non puo' essere quindi dedotta l'intera retta pagata ma solo una parte, che deve ovviamente essere indicata distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.

Note:
- le spese invece sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana godono della detrazione fiscale del 19% calcolata su un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. La detrazione, a differenza della deduzione, va scalata dall'imposta dovuta e non dal reddito.
- anche le spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) godono  della detrazione fiscale del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro, sempre effettuata non sul reddito ma sull'imposta lorda dovuta.

Fonte normativa: Dpr 917/86 artt.10 e 15

DETRAZIONE FISCALE PER FIGLI DISABILI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- euro 1.350 per ogni figlio portatore di handicap, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sia fiscalmente a carico;
- euro 1.620 nei casi suddetti quando il figlio abbia meno di tre anni.
A questi importi si aggiungono 200 euro per ogni figlio se i figli totali sono tre o piu' .
Il calcolo di queste detrazioni non e' semplice, in realta'. Quelle suddette sono infatti "teoriche", e la reale cifra detraibile diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se lo stesso arriva a 95.000 euro. Per determinare la detrazione si deve moltiplicare la detrazione teorica per un coefficiente che vien fuori dividendo la cifra residua tra 95.000 e il proprio reddito (95.000 meno il proprio reddito) e 95.000.
Per maggiori dettagli, anche sulla ripartizione della detrazione tra genitori in casi particolari come la separazione, si veda l'articolo di legge sotto riportato o la guida dell'agenzia delle entrate, entrambi inseriti tra il link utili in calce a questa scheda.

Fonte normativa: D.p.r.917/86 art.12 comma 1 lettera c

DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO VEICOLI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- 19% delle spese per l'acquisto di veicoli, usati o nuovi, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle suddette limitazioni.
Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato (al contrario, lo deve essere se il veicolo e' acquistato da un disabile motorio, vedi nota *).
Alla stessa detrazione sono anche soggetti gli acquisti di soli autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti (per le definizioni vedi in premessa).
Il limite della spesa su cui calcolare la detrazione e' di 18.075,99 euro, da cui va tolto il rimborso assicurativo nei casi in cui risultasse che il veicolo e' stato rubato e non ritrovato. Il documento comprovante la spesa deve essere intestato al disabile (se questi ha reddito superiore a 2.840,51 euro) o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.
La detrazione puo' essere goduta una sola volta in quattro anni per un solo veicolo, salvi i casi in cui lo stesso risulti nel frattempo cancellato al PRA. In alternativa, essa puo' essere ripartita in quattro quote annuali costanti e dello stesso importo.

Attenzione! Come per le agevolazioni inerenti l'Iva ridotta (vedi piu' avanti), anche in questo caso valgono le specifiche dettate dalla Finanziaria 2007, ovvero:
- se il veicolo viene venduto o donato prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti;
- le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.

Sono compresi
- autovetture;
- motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo;
- motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici dei disabili;
- motocarrozzette;
- autocaravan.
(per le definizioni vedi d.lgs.285/92 art.53 comma 1 lettere b,c,f e art.54 comma 1 lettere a, c, f, m.

Note
- Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti e dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche dettate dal Ministero delle finanze.
- (*) Per gli adattamenti dei veicoli destinati ai disabili si vedano disposizioni del Ministero delle finanze e la circolare Agenzia delle entrate n.46/2001.

Fonte normativa: Dpr 917/1986 art.15 comma 1 lettera c. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.

DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO MEZZI PER ACCOMPAGNAMENTO, LOCOMOZIONE E SOLLEVAMENTO
Sono detraibili dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi:
- il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3).
Sono incluse carrozzelle, stampelle, impianti di sollevamento, servoscala, etc.
La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.

Nota: tra i "mezzi" necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida.

Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15

DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO AUSILI TECNICI ED INFORMATICI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- 19% delle spese sostenute per acquistare sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3),
Sono qui compresi le poltrone per i non deambulanti, gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, gli arti artificiali.
Tra i sussidi informatici vi sono fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.
La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.

Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15

DETRAZIONE FISCALE DEL 36% SU OPERE DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Tra le spese di ristrutturazione edilizia che possono godere della detrazione del 50%(ex 36%) vi sono anche le spese inerenti ascensori, montacarichi, eliminazione di barriere architettoniche (sostituzione gradini con rampe, elevatori esterni all'abitazione, etc.).
Questa agevolazione ovviamente non puo' essere cumulata con quelle suddette (del 19%), quindi nel caso di acquisti di mezzi necessari al sollevamento la detrazione del 19% si potra' applicare solo sulla parte di spesa eccedente rispetto a quella che rientra nel 50%.

Per tutti i dettagli sulla detrazione del 50% (ex 36%) si veda questa scheda

ASSISTENZA IN AEROPORTO
I portatori di handicap, come tutti coloro che hanno difficolta' nell'uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilita' fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, per motivi di eta', etc.) godono di assistenza particolare nel caso debbano prendere un aereo.
Esiste una tutela della compagnia aerea, in termini di diritti di imbarco, essenzialmente, e una tutela del gestore dell'aeroporto (per gli accessi alle varie aree).

Fonte normativa: Regolamento (CE) n. 1107/2006 riportato nella Carta dei diritti del passeggero: clicca qui

PROROGHE E BLOCCHI AI PROVVEDIMENTI DI SFRATTO per finita locazione
A fronte di un provvedimento di sfratto immobiliare per finita locazione (non per morosita' o inadempienza) l'inquilino portatore di handicap puo' chiedere al giudice una proroga che puo' arrivare fino a 18 mesi.
Vi sono stati inoltre norme nazionali che hanno bloccato gli sfratti in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, ma l'ultima proroga si ferma al Giugno 2015. Per dettagli e riferimenti normativi clicca qui

SUCCESSIONI E DONAZIONI: SOGLIA PIU' ALTA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA
La soglia/franchigia oltre la quale si calcolano le imposte di successione e donazione, nel caso di trasferimenti immobiliari a persone portatrici di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), e' di 1 milione 500 mila euro.
Ricordiamo brevemente che le imposte applicabili sono del 4% nel caso di trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta, 6% in caso di trasferimenti a fratelli e sorelle o ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado, e dell'8% per i trasferimenti ad altri soggetti.

Per dettagli e riferimenti normativi: successione - donazione

RIDUZIONE ICI/IMU SULLA PROPRIA CASA PER CHI E' IN CASA DI CURA
Per il disabile proprietario di un immobile che pero' risiede in una casa di cura, e' facile che il Comune preveda la possibilita' di usufruire delle detrazioni per l'abitazione principale per la casa lasciata (anche se non e' piu' di vera e propria residenza), oppure addirittura l'esenzione totale, per quanto riguarda l'ICI (ora IMU).

Per approfondimenti:  Approfondimenti ICI, Approfondimenti IMU 

IVA RIDOTTA SU ACQUISTI VARI
Acquisto poltrone, carrozzine, servoscala

E' applicabile l'iva al 4% anziche' al 22% sugli acquisti di poltrone, veicoli simili anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche, effettuati per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie.

Fonte normativa: Dpr 633/72 Tabella A parte II n.31

Acquisto ausili tecnici ed informatici
Gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti (visive, uditive, del linguaggio, etc.), nonche' i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori handicap (vedi legge 104/92 art.3) sono assoggettati ad iva 4%.
Vi rientrano tutte le protesi e le apparecchiature meccaniche od elettriche atte ad aiutare il soggetto, anche nella sua comunicazione scritta (come fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.), e nel movimento.

Fonte normativa: D.l.202/1989 divenuto Legge 263/1989,  D.l. 669/1996 divenuto Legge 30/1997 art. 2 comma 9, Decreto ministeriale Min.finanze del 14/3/1998

Acquisto veicoli
E' applicabile l'iva al 4% anziche' al 22% sull'acquisto di motoveicoli e autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel), nuovi od usati compresi optional.
Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento (vedi definizioni in premessa). Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.
Alla stessa agevolazione sono soggetti gli acquisti di soli autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel) da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono incluse
- autovetture
- autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
- autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici dei disabili
- motocarrozzette
(per le definizioni vedi codice della strada -d.lgs. 285/92- art.54 comma 1, lettere a, c, f ed art. 53 comma 1, lettere b, c, f)
L'agevolazione si puo' applicare, senza limiti di valore, una volta ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il diritto al beneficio in caso di cancellazione, prima dei quattro anni, del veicolo dal PRA.
L'acquisto dev'essere fatto a nome del disabile o del famigliare di cui questi risulta a carico. Non godono della riduzione gli acquisti fatti da societa', cooperative, enti pubblici e privati, pur se inerenti veicoli destinati al trasporto dei disabili. La legge finanziaria 2007 ha specificato infatti che le agevolazioni relative ai veicoli sono riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.
In caso di vendita o di donazione delle vetture per le quali si e' beneficiato dell'agevolazione prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Essa non riguarda nemmeno gli eredi del disabile che, ereditato il veicolo, decidano di venderlo prima che sia decorso il biennio dall'acquisto (Risoluzione Agenzia entrate 136/2009).
L'iva ridotta al 4% e' applicabile anche a prestazioni di officine volte ad adattare i veicoli, anche non nuovi, gia' posseduti dal disabile, compreso l'acquisto di accessori e strumenti necessari per l'adattamento.

Fonte normativa: Dpr 633/72 Tabella A parte II n.31 e Legge finanziaria 2007 (296/2006) art.1, commi 28,29, 36, 37 e 63. La disposizione e' contenuta anche nella Legge 449/1997 art.8 comma 3. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.

ESENZIONE BOLLO AUTO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE 
Bollo Auto
La legge prevede l'esenzione dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli destinati ai soggetti portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e 2800 cc se diesel ed e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento (vedi definizioni in premessa). Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.
Alla stessa sono anche soggetti gli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono compese:
- autovetture
- autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
- autoveicolo e motoveicoli per trasporti specifici
- motocarrozzette
(per le definizioni vedi codice della strada -d.lgs. 285/92- art.54 comma 1, lettere a, c, f ed art. 53 comma 1, lettere b, c, f)
Tale beneficio riguarda un solo veicolo ed e' goduta dall'intestatario dello stesso, sia esso il soggetto portatore di handicap/invalido o persona cui questi e' fiscalmente a carico.
Per godere dell'esenzione va inviata una domanda agli appositi uffici tributi regionali o agli uffici ACI (uffici provinciali o delegazioni), entro 90 gg dalla scadenza del pagamento non effettuato.

Fonte normativa: Dpr 39/1953 art.17 comma 1 e Legge 449/1997 art.8 comma 7. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.
Approfondimenti pratici (per ogni regione) si trovano sul sito dell'ACI:clicca qui

Imposta di trascrizione
Per passaggi di proprieta' dei veicoli detti sopra (vedi applicazione Iva ridotta per acquisto ed esenzione bollo) e' prevista esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA, dalle addizionali provinciali nonche' dall'imposta di registro.

Fonte normativa: Legge 449/1997 art.8 comma 4

CIRCOLAZIONE E SOSTA
In merito alla circolazione e alla sosta dei disabili si veda la scheda
INVALIDITA': RICONOSCIMENTO, CONTRASSEGNO INVALIDI E PARCHEGGI RISERVATI: clicca qui

Merita riportare, sull'argomento, una piccola serie di pronunce della Cassazione.
- Sostare sulle strisce e' vietato anche se si e' in possesso di un contrassegno per gli invalidi (sentenza 25388/2007). Anche coloro che utilizzano autoveicoli per il trasporto di invalidi e in possesso dello specifico contrassegno devono rispettare il divieto di sosta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in quanto il legislatore ha accordato a tale violazione una presunzione di intralcio e pericolo alla circolazione (art.158 e 159 c.d.s.).
- Il permesso invalidi e' valido in tutta Italia (sentenza 719/2008). Il contrassegno invalidi per la circolazione stradale ha valore nelle zone a traffico limitato su tutto il territorio nazionale: non e' vincolato al Comune di emissione ne' deve contenere il numero di targa del veicolo su cui viaggia il titolare del permesso, l’unica condizione per poter accedere a tali zone e' che il contrassegno sia esposto sulla parte anteriore del veicolo.
- Gli invalidi pagano la sosta nei parcheggi a strisce blu (sentenza 21271/2009). Il disabile che parcheggia nelle aree a pagamento (strisce blu) perche' non ha trovato posto nei parcheggi a lui dedicati, e' tenuto al pagamento del corrispettivo per la sosta. Cio' in quanto l'esonero previsto dalla legge (c.d.s. art. 188 comma 3, e Dpr 503/1996 art. 11 comma 1) riguarda soltanto parcheggi a tempo limitato e le limitazioni della sosta disposte dalle autorita' competenti. Non c'e' alcuna norma che estenda l'esenzione ai parcheggi a pagamento, e i due casi (parcheggi a tempo limitato e parcheggi a pagamento) sono diversi, alternativi.

LINK UTILI
Le norme
- Dpr 917/86: clicca qui
- Carta diritti del passeggero: clicca qui
- Circolare Agenzia entrate 72/2001
- Circolare Agenzia entrate 46/2001

per saperne di piu'...
- Guida Agenzia delle entrate: clicca qui

- Schede collegate
- INVALIDITA': RICONOSCIMENTO, CONTRASSEGNO INVALIDI E PARCHEGGI RISERVATI: clicca qui
- L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: clicca qui
- L'INVALIDITA' CIVILE: clicca qui
 
 
 
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