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Canone RAI: modulo per dichiarare il non possesso della TV
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Scheda Pratica di Rita Sabelli e Pietro Yates Moretti
25 marzo 2016 13:02
 
Ultimo aggiornamento: 1/2/2017

Con un provvedimento del 24/3/2016 l'Agenzia delle Entrate ha presentato il modulo da utilizzare per dichiarare di non possedere la TV ed evitare così l'addebito del CANONE/TASSA RAI nella bolletta dell'energia elettrica.

Si ricorda infatti che dal 2016 per effetto di quanto previsto dalla legge di Stabilità (vedi qui un nostro articolo di approfondimento) scatta la presunzione di possesso di apparecchio soggetto all'addebito del canone/tassa RAI -atto o adattabile alla ricezione del segnale televisivo- per tutti gli intestatari di utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica. Chi non possiede una Tv ha l'onere di dichiararlo, annualmente, al fine di evitare l'addebito.

Attenzione! Per coloro che ad oggi sono abbonati RAI e vogliono disdire l'abbonamento, sarà necessario inviare anche una disdetta, come spiegato nella nota dell'Aduc a questa scheda.

Indice scheda 
CHI PUÒ INVIARE IL MODULO
QUANDO È POSSIBILE USARLO
QUANDO E DOVE INVIARLO
NOTA IMPORTANTE DELL'ADUC
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

CHI PUÒ INVIARE IL MODULO
Può inviare il modulo esclusivamente l'intestatario dell'utenza di energia elettrica (non altro componente della famiglia), oppure il suo erede se l'utenza è transitoriamente intestata a soggetto deceduto.
Si ricorda che si parla del canone ordinario, quindi di utenze domestiche (non intestate a ditte o negozi).

QUANDO È POSSIBILE USARLO
Tipicamente il modulo va utilizzato quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica per uso domestico.

E' inoltre possibile inviarlo in questi casi:
- quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata presentata entro il 31/12/2015 denuncia di cessazione per suggellamento (*);
- quando il titolare di un'utenza elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch'esso di utenza elettrica, per la stessa abitazione o per abitazioni diverse; di questa persona dev'essere fornito il codice fiscale (due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica ma sono titolari di utenze elettriche separate) compilando il quadro B. Non è necessario ripetere la dichiarazione ogni anno.
- dagli eredi del contribuente defunto che possono usare il modulo per chiedere la “cancellazione” della posizione contributiva del parente defunto, compilando il quadro B. Questi possono dichiarare altresì il proprio codice fiscale o quello di altri soggetti (pur non facenti parte della famiglia anagrafica del defunto) sulla cui bolletta andrà a gravare il canone disdetto. Ciò anche se la persona indicata già paga il canone su altra utenza (in questo caso il canone rimane uno). Anche in questo caso la dichiarazione non dovrà essere ripetuta annualmente.
- da chi i viene in possesso di un apparecchio TV dopo aver presentato dichiarazione di non possesso: in questo caso va compilata, nel quadro A, la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti”.

QUANDO E COME INVIARLO
Ad oggi il modulo è scaricabile con le relative istruzioni dal sito dell'Agenzia delle entrate, a QUESTO LINK. 

Dal 2017, col nuovo sistema a regime,  la dichiarazione va presentata annualmente entro il 31 Gennaio (a partire dal 1 Luglio dell'anno precedente). Se si presenta dal 1 Febbraio ma entro il 30 Giugno si ottiene l'esenzione solo per il secondo semestre dell'anno. Se si presenta dopo il 1 Luglio si ottiene l'esenzione per l'anno successivo.
Per le nuove utenze l'invio va fatto entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell'utenza, con effetto dalla data di attivazione. 

Il modulo può essere inviato: 
- per via raccomandata a/r in plico senza busta, con allegata copia del documento di riconoscimento, indirizzandolo a AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Torino 1 – S.A.T Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
- telematicamente attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, direttamente o attraverso intermediari (commercialisti, ragionieri, centri di assistenza fiscale, etc.).
- via pec (con sottoscrizione mediante firma digitale) all'indirizzo [email protected]

Note:
- nel 2016,  primo anno di applicazione delle nuove regole, il modulo per l'esenzione doveva essere inviato entro il 16 maggio sia in forma cartacea che per via telematica (così prorogato con disposizione -58258/2016- dell'Agenzia delle entrate, prima era il 30 Aprile 2016 se si utilizzava la via postale oppure entro il 10 Maggio se si utilizzava la via telematica). Gli invii successivi al 1 Luglio sono valide per il 2017.
- si ricorda che dal 2016 non è più possibile presentare la denuncia di cessazione per suggellamento impacchettando l'apparecchio e non utilizzandolo. Fatte salve le denunce presentate entro il 2015, i contribuenti che ne hanno fruito devono comunque dichiarare annualmente che non posseggono apparecchi ulteriori rispetto a quello “suggellato”.

NOTA IMPORTANTE DELL'ADUC
Attenzione! Per coloro che ad oggi sono abbonati RAI e vogliono disdire l'abbonamento per essersi disfatti del proprio televisore (regalo, vendita, rottamazione, furto etc.) o per ricovero in RSA o altra struttura di lunga degenza, l'ADUC consiglia di inviare, insieme alla modulistica suddetta, una dichiarazione sostitutiva apposita:
QUI il modulo di disdetta per cessione o rottamazione del TV.
Qui il modulo di disdetta per ricovero in RSA o altra struttura di lunga degenza
N.B. Questi moduli non vanno utilizzati da chi non è attualmente abbonato e non ha il televisore. Per queste persone è sufficiente l'invio del modulo dell'Agenzia delle entrate.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi da 152 a 160
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n.45059
- Sito dell'Agenzia delle entrate con informazioni
 
 
 
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