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AUTORIPARAZIONI E VENDITA PEZZI DI RICAMBIO: liberalizzazione del mercato europeo?
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
3 agosto 2010 10:43
 

Il nuovo Regolamento UE 461/2010 interviene nel settore automobilistico, piu' precisamente nell'ambito degli accordi commerciali tra le imprese all'interno delle reti di distribuzione, liberalizzando, di fatto, il mercato dei pezzi di ricambio e dei servizi di riparazione post-vendita.

In vigore dal 1/6/2010, vieta di fatto gli accordi tra imprese che fanno parte di una determinata rete di produzione e distribuzione (legata ad un determinato marchio di autoveicoli) inerenti:
- restrizioni nella vendita di pezzi di ricambio a distributori indipendenti, ovvero non convenzionati e/o autorizzati dall'impresa produttrice;
- restrizioni nella vendita di pezzi di ricambio, attrezzature di riparazione e diagnostica o altre apparecchiature a distributori e riparatori autorizzati e/o indipendenti, nonche' agli utilizzatori finali, derivate da accordi tra fornitori di tali beni e venditori di autoveicoli.
- restrizioni alla possibilita' per il produttore di componenti auto di apporre il proprio marchio o logo sui componenti stessi o sui pezzi di ricambio originali.

Cio' significa che gia' dal 1/6/2010 dovrebbe essere possibile, per le officine non convenzionate con alcun produttore e non legate quindi ad uno o piu' marchi, accedere ai pezzi di ricambio originali fin'ora riservati alle officine autorizzate.
Conseguentemente le imprese produttrici non dovrebbero piu' poter condizionare la resa della garanzia post vendita all'utilizzo di officine convenzionate per i vari interventi di manutenzione e riparazione, compresi i tagliandi.
Non dovrebbe inoltre piu' esistere differenziazione tra i ricambi originali e quelli alternativi, magari con altro marchio, che siano comunque di qualita' equivalente (certificati tali da chi li produce).

Il cliente finale, quindi, dovrebbe sempre poter rivolgersi liberamente alle officine di sua scelta, senza vincoli contrattuali, usufruendo per i pezzi di ricambio di prezzi decisi dal mercato e non dai produttori.


Cio' anche nel periodo di validita' della garanzia contrattuale del produttore, senza che questa decada. Ci si riferisce ad interventi a pagamento, ovviamente, e quindi fuori-garanzia, perche' per usufruire di quelli gratuiti coperti dalla garanzia contrattuale sara' comunque necessario continuare a rivolgersi ai centri convenzionati col produttore.

Resta da verificare l'impatto che il nuovo Regolamento avra' sul mercato, le risposte dei produttori di auto, essenzialmente, e di tutte le imprese facenti parte della rete di distribuzione sottostante. Il tema e' aperto, al momento, ed ogni eventuale evoluzione sara' seguita e segnalata.

SINTESI DELL'EXCURSUS NORMATIVO (per chi vuole approfondire)
** L'art.101 paragrafo 3 del "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" descrive in termini generali i casi per i quali possono essere derogati i divieti che lo stesso art. fissa al paragrafo 1, inerenti accordi tra imprese che impediscano o falsino la libera concorrenza. Le deroghe riguardano in generale accordi che contribuiscano a migliorare la produzione o distribuzione dei prodotti in ambito europeo.
** Il regolamento UE 330/2010 individua una serie di accordi verticali (quelli tra imprese che operano ad un livello differente della produzione o distribuzione e che si riferiscono alle condizioni base di acquisto, vendita o rivendita di beni o servizi).ritenuti conformi a quanto prescritto dall'art.101 paragrafo 3, ovvero gli accordi che possono godere delle deroghe.
** il regolamento CE 1400/2002 riserva una deroga particolare al settore automobilistico.
** il regolamento CE 1400/2002 ha cessato di valere il 31/5/2010.
** il nuovo regolamento UE 461/2010 analizza nelle premesse il risultato del monitoraggio del settore automobilistico eseguito per valutare l'efficacia del regolamento 1400/2002.
- La prima osservazione e' che si debbano distinguere gli accordi per la distribuzione di autoveicoli nuovi e quelli per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, settori che prima erano stati disciplinati in egual modo.
- Per quanto riguarda gli accordi per la distribuzione di autoveicoli nuovi non vengono rilevati problemi particolari relativi alla concorrenza, e la disciplina viene allineata a quella degli altri settori dettata dal regolamento 330/2010, a partire dal 31/5/2013. Fino a tale data si continua ad applicare il vecchio regolamento 1400/2002.
- Per quanto riguarda gli accordi per la distribuzione dei pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione (compresa l'assistenza post vendita) le norme invece cambiano fin da subito. Il regolamento 330/2010 non e' ritenuto sufficiente a garantire l'effettiva libera concorrenza in questo settore. In particolare, si intendono evitare accordi che impediscano ai riparatori indipendenti di accedere ai pezzi di ricambio, accordi quindi che limitino la facolta' del produttore di vendere i componenti anche a distributori e riparatori indipendenti e agli utilizzatori finali. Questi ultimi inoltre devono avere la possibilita' di scegliere pezzi di ricambio alternativi. Per questi motivi dal 1/6/2010 a questi accordi si applica il Regolamento 461/2010.
 
 
 
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