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R.C.AUTO: TUTTE LE NOVITA'
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
25 gennaio 2007 0:00
 

Scheda riepilogativa delle novità introdotte nel 2007. Per approfondimenti aggiornati si vedano:
R.C.AUTO, I CONTRATTI E LE REGOLE: clicca qui
R.C. AUTO, LE PROCEDURE DI RISARCIMENTO DANNI: clicca qui

Ultimo aggiornamento: 5/4/2007

Grosse novita' per tutti gli automobilisti.
Il settore r.c.auto e' stato oggetto di diverse riforme, a partire da quelle introdotte dal nuovo codice delle assicurazioni (il d.lgs.209/2005) e dai suoi decreti attuativi, fino ad arrivare ai decreti sulle liberalizzazioni, i cosiddetti Bersani (legge 248/2006) e Bersani Bis (legge 40/2007).

Alcune novita' sono attive gia' dall'1/1/2006, altre sono state introdotte nel corso del 2006, ma le piu' interessanti e significative sono entrate in vigore il 1 gennaio 2007 e, per quanto riguarda il Bersani Bis, il 3 Aprile 2007 :

Principali novita' entrate in vigore nel 2006:
* dal 4/7/2006, entrata in vigore del decreto Bersani, nei preventivi e nelle polizze dev'essere evidenziato, oltre al premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario e lo sconto riconosciuto.
Il nuovo codice delle assicurazioni, invece, introduce l'obbligo per le compagnie di consegnare, prima della sottoscrizione della polizza, una nota informativa esplicativa dei diritti e degli obblighi contrattuali. Le compagnie e i loro addetti, inoltre, devono operare seguendo specifiche regole di condotta stilate dall'ISVAP, l'organo di controllo del settore.

* Le compagnie non possono piu' legare gli agenti di vendita con contratti di esclusiva, o limitare la loro attivita' di vendita imponendo tariffe minime o sconti massimi. La nuova figura dell'agente plurimandatario, che puo' proporre polizze di piu' imprese applicando liberamente gli sconti , nascera' pero' in modo graduale, poiche' e' previsto che gli accordi di esclusiva esistenti al momento dell'entrata in vigore della novita' (4/7/2006) rimangano validi fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il 1/1/2008.

* E' diventata obbligatoria la copertura dei danni subiti dal terzo trasportato. Questi puo', in caso di danno personale, presentare domanda di risarcimento direttamente alla compagnia che copre il mezzo sul quale si trovava al momento del sinistro, con diritto al risarcimento indipendentemente da chi, tra i due conducenti, venisse ritenuto responsabile.

*In caso di furto del mezzo assicurato, il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia. L'assicurato, pertanto, ha il diritto di essere rimborsato del premio residuo calcolato da quello stesso giorno. Rimane invariata la possibilita', in caso di assicurazione di un altro mezzo a seguito del furto, di mantenere la classe di merito maturata a patto di aprire un nuovo contratto entro un anno dalla denuncia.

Cos'e' cambiato dal 1 gennaio 2007
* Introduzione del "risarcimento diretto":
per i sinistri che avranno luogo a partire dal 1/2/2007 sara' applicabile la procedura di risarcimento diretto, ovvero la possibilita' di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, che liquidera' il danno con un assegno. Se previsto dal contratto, il cliente potra' optare per la riparazione gratuita dell'auto (a cura dell'assicurazione, che provvedera' tramite officine convenzionate).
La procedura di risarcimento diretto, che sostituisce la vecchia convenzione "CID", prevede anche precisi obblighi di assistenza, sia tecnica che informativa, che la compagnia deve rendere all'assicurato. In pratica questi dev'essere aiutato in tutte le fasi della procedura, in special modo riguardo la compilazione e presentazione della domanda di risarcimento, e dev'essere informato riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilita' fissati dalla legge.
Questa "consulenza" dovrebbe sostituire, in teoria, quella legale. La legge, infatti, precisa che tramite il risarcimento diretto non sono rimborsabili le spese legali (o di consulenza) eventualmente sostenute, con esclusione di quelle medico-legali.

* Introduzione dell'obbligo, per le compagnie, di inviare comunicazioni in merito alla scadenza annuale:
almeno trenta giorni prima della scadenza annuale le compagnie devono inviare al domicilio dell'assicurato un avviso scritto riguardo la data di scadenza della polizza, il premio da pagare in caso di rinnovo e le condizioni contrattuali di disdetta. Unitamente dev'essere inviato l'attestato di rischio in originale, il documento che permette il passaggio ad altra compagnia.
Questa disposizione, precedentemente valida solo se espressamente prevista dal contratto, facilita il passaggio da una compagnia all'altra e permette all'assicurato di scegliere con piu' consapevolezza come comportarsi alla scadenza di ogni annualita'.

Novita' entrate in vigore dal 3 Aprile 2007

Ovvero inerenti la legge 40/07 attuativa del d.l.7/07, il cosiddetto "Bersani-Bis":
* Classe di merito valida cinque anni:
Se il contratto r.c.auto non viene rinnovato o viene sospeso per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi in cui il rischio cessa (quindi il veicolo non viene piu' utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.etc.), l'ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validita' per cinque anni.

* Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo:
In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.
Fino ad oggi questa era una facolta' che ogni compagnia concedeva solo per propria scelta, ma dal 3 Aprile 2007 diventa legge e tutti i contratti, nuovi e vecchi, devono prevederla.

* Variazione della classe di merito in seguito a incidente:
Al verificarsi di un sinistro le imprese di assicurazione non possono applicare variazioni di classe di merito senza aver prima accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, quando esso sia stato individuato come responsabile principale secondo la liquidazione effettuata alla controparte. Rimane salva, ovviamente, la possibilita' di determinare nuove responsabilita' tramite causa. Se non e' possibile accertare la responsabilita' principale, o nei casi di liquidazione parziale (e quindi a titolo provvisorio) la stessa viene divisa "pro-quota" tra i conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri. In ogni caso le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito vanno comunicate tempestivamente.

Ha collaborato Domenico Murrone

 
 
 
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