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Multe e comunicazione dati conducente: l'affermazione di non poter identificare nessuno va valutata dal giudice di merito (Cassazione ordinanza n.9555 del 18/4/2018)
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Sentenza 
18 aprile 2018 10:57
 
La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento dei giudici precedenti (giudice di pace e Tribunale) annullando una multa che riguardava la mancata comunicazione di dati del conducente ai sensi dell'art.126 bis del Cds. Da considerare, nel valutare l'ordinanza che si discosta dall'orientamento precedente della Cassazione, che il caso riguarda una persona che aveva inviato la comunicazione specificando di NON poter ricordare chi fosse alla guida al momento dell'infrazione essendo passati da allora oltre tre mesi. Il caso infatti riguardava il periodo dove ancora il termine massimo di notifica dei verbali era di 150 giorni dall'infrazione (oggi 90). Il ricorrente si giustificava aggiungendo anche che nel proprio nucleo familiare c'erano diversi altri soggetti -oltre al proprietario del mezzo- ordinariamente fruitori dell'autovettura.
Quindi: tutto dipende dalle motivazioni e, precisa la Cassazione, è il giudice di merito che deve valutarle.
La Cassazione specifica invece che la sanzione è dovuta IN OGNI CASO se la comunicazione non è avvenuta.
Principio:
"Deve quindi reputarsi che, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorchè in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante".
 
 
 
 
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