Sovraindebitamento: procedimento di esdebitazione
Il sovraindebitamento — la situazione in cui una persona non riesce a fare fronte ai propri debiti con i beni e i redditi disponibili — è oggi regolato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore nella parte che riguarda i consumatori e le persone fisiche dal 15 luglio 2022. Ha abrogato la precedente L. 3/2012. La finalità è quella di dare una seconda chance alle persone in difficoltà economica, attraverso procedure che permettono di ridurre o cancellare i debiti in modo legale.
Indice
CHI PUÒ ACCEDERE
LE TRE PROCEDURE PRINCIPALI
COME AVVIARE LA PROCEDURA
L'OCC: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
EFFETTI SULLA VITA QUOTIDIANA
LINK UTILI
CHI PUÒ ACCEDERE
Le procedure di sovraindebitamento sono accessibili a:
- Consumatori: persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
- Professionisti e lavoratori autonomi (anche ex imprenditori già falliti)
- Imprenditori agricoli
- Piccole imprese sotto soglia fallimentare
- Enti non commerciali (associazioni, onlus, ecc.)
Non possono accedere chi ha già beneficiato di una procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti o ha causato la crisi con dolo o colpa grave.
LE TRE PROCEDURE PRINCIPALI
1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex "piano del consumatore")
Riservato al consumatore persona fisica. Il piano viene proposto al Tribunale con l'assistenza dell'OCC, senza necessità di accordo dei creditori. Il giudice lo omologa se è equo, fattibile e se il debitore non ha causato la crisi con dolo o colpa grave. Permette di ridurre i debiti, dilazionare i pagamenti, e in alcuni casi cancellare parte del debito.
2. Concordato minore (ex "accordo con i creditori")
Per tutti i debitori non consumatori (artigiani, professionisti, piccole imprese). Richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 50% dei crediti ammessi. Il giudice omologa anche in presenza di creditori dissenzienti se la proposta è equa.
3. Liquidazione controllata del patrimonio (ex "liquidazione del patrimonio")
Simile a una mini-procedura fallimentare: il debitore cede tutti i beni non impignoribili a un liquidatore nominato dal Tribunale. I proventi vengono distribuiti ai creditori. Al termine (di norma 3-4 anni), il debitore ottiene l'esdebitazione — cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti.
- Rivolgersi a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) presso il Tribunale del proprio domicilio o presso le Camere di Commercio, ordini professionali, organismi di mediazione accreditati
- L'OCC assiste nella redazione del piano o dell'accordo, verifica la documentazione e presenta la domanda al Tribunale
- Il Tribunale valuta la domanda e, se ammissibile, nomina un gestore della crisi e adotta i provvedimenti di sospensione delle azioni esecutive dei creditori
- Se il piano è approvato (o il concordato votato), il giudice omologa e il debitore inizia i pagamenti secondo il piano
Costi: la procedura prevede il pagamento del compenso dell'OCC e del gestore (calcolato sulla base del valore del patrimonio). Sono previste riduzioni per i soggetti incapienti.
L'OCC: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
L'OCC è il soggetto centrale della procedura: assiste il debitore, verifica i dati, elabora il piano, presenta la domanda al Tribunale e segue l'esecuzione. È presente in ogni Tribunale. Elenco sul sito del Ministero della Giustizia.
ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
Novità del D.Lgs. 14/2019: il debitore privo di qualsiasi bene e senza redditi pignorabili può ottenere l'esdebitazione (cancellazione dei debiti) anche senza dover pagare nulla ai creditori, a condizione che:
- Non abbia causato la crisi con dolo o colpa grave
- Non abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei 5 anni precedenti
- Nei 4 anni successivi al decreto di esdebitazione, se sopravviene un'utilità significativa, dovrà destinarne almeno il 10% ai creditori
È la misura più radicale di "fresh start" prevista dall'ordinamento italiano.
- Sospensione delle azioni esecutive: dal momento del deposito della domanda, i creditori non possono avviare né proseguire pignoramenti (salvo autorizzazione del giudice)
- I beni impignorabili rimangono protetti: stipendio fino a 1/5, pensione minima, beni essenziali per vivere
- La casa di abitazione può essere esclusa dal piano se non ci sono altri beni e il debitore può pagare i creditori in altro modo
- L'esdebitazione finale permette di ricominciare con slate pulita: nessun creditore potrà più agire per i debiti cancellati
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) — su normattiva.it
- Elenco OCC — giustizia.it