Servizi bancari: il conto corrente
Il conto corrente bancario è il servizio fondamentale per la gestione del denaro quotidiana. Permette di ricevere stipendio o pensione, fare bonifici, pagare bollette e domiciliare utenze. La normativa di riferimento principale è il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), integrato dal D.Lgs. 218/2017 (PSD2) per i pagamenti. Dal 2022 è possibile aprire il conto corrente interamente online con SPID o CIE, senza passare in filiale.
Indice
TIPI DI CONTO CORRENTE
IL CONTO DI BASE (OBBLIGATORIO)
APERTURA E CHIUSURA
COSTI: COSA SAPERE
TRASPARENZA E FOGLI INFORMATIVI
MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI
CONTI DORMIENTI
SCONFINAMENTO E SCOPERTO
RECLAMI E RICORSI
LINK UTILI
TIPI DI CONTO CORRENTE
I principali tipi di conto corrente sono: il conto tradizionale (con sportello fisico), il conto online (gestito interamente via app o internet, spesso a canone zero o ridotto), il conto di base (a condizioni standardizzate obbligatorie per legge) e il conto deposito (per parcheggiare liquidità con rendimento, non per operatività quotidiana). Secondo l'indagine Banca d'Italia 2024, la spesa media annua per un conto tradizionale è di 101 euro; per i conti online è significativamente inferiore.
IL CONTO DI BASE (OBBLIGATORIO)
Tutte le banche e Poste Italiane sono obbligate a offrire il conto di base, a condizioni standardizzate, a chiunque ne faccia richiesta. Caratteristiche principali:
- Canone annuo massimo: 5 euro per i titolari di ISEE fino a 11.600 euro (aggiornato annualmente); gratuito per pensionati con pensione fino a 1.500 euro/mese
- Include: carta di debito, operazioni di base (accrediti, addebiti, prelievi ATM, 3 bonifici SEPA/mese inclusi, estratto conto elettronico)
- Non può essere rifiutato dalla banca a meno di rischi di riciclaggio
Riferimento: D.M. 70/2012 e successive modifiche.
APERTURA E CHIUSURA
L'apertura del conto è possibile in filiale o interamente online (con identificazione tramite SPID, CIE o riconoscimento video). La banca non può rifiutare l'apertura a meno di specifici rischi legali.
La chiusura del conto è sempre gratuita (Decreto Bersani 2006). Può avvenire in qualsiasi momento senza penali. Entro 30 giorni dalla richiesta la banca deve completare il trasferimento dei saldi e dei servizi verso un altro istituto, su richiesta del cliente (servizio di trasferimento del conto).
COSTI: COSA SAPERE
I principali costi da verificare nel foglio informativo prima di aprire un conto:
- Canone annuo (o mensile): a volte azzerabile con accredito stipendio o giacenza minima
- Costo per operazioni (bonifici, prelievi ATM con carta di un altro circuito, ecc.)
- Costo della carta di debito o di credito
- Commissione di istruttoria veloce (CIV) sugli sconfinamenti: media 16,20 euro per evento nel 2024 (in aumento)
- Commissione per messa a disposizione fondi (MDF) sulle aperture di credito: circa 1,6% del fido accordato nel 2024
- Spese di invio estratto conto cartaceo (evitabili scegliendo il formato digitale)
Il TAEG (o ISC — Indicatore Sintetico di Costo) riassume il costo complessivo annuo del conto, ma non sempre riflette le condizioni reali del singolo cliente.
TRASPARENZA E FOGLI INFORMATIVI
Prima di aprire un conto, la banca deve consegnare il foglio informativo con tutti i costi e le condizioni. Deve essere disponibile anche online. Dal 2022, le banche devono fornire anche il Documento di sintesi (KID — Key Information Document) per confrontare le offerte in modo standardizzato. Se le condizioni cambiano, la banca deve comunicarlo con almeno 2 mesi di anticipo (vedi sezione modifica unilaterale).
MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI
La banca può modificare unilateralmente le condizioni del conto (es. aumentare i canoni), ma solo con comunicazione scritta con almeno 2 mesi di anticipo. Se il cliente non è d'accordo, può recedere senza penali entro la data di entrata in vigore delle modifiche. Il silenzio del cliente dopo i 2 mesi vale come accettazione delle nuove condizioni. Questa regola vale anche per la chiusura dello sportello di riferimento del cliente.
CONTI DORMIENTI
Un conto corrente si considera "dormiente" se non viene movimentato per 10 anni e il saldo supera i 100 euro. In questo caso le somme vengono trasferite al Fondo per le vittime di frodi finanziarie gestito dallo Stato (D.P.R. 116/2007). Prima del trasferimento, la banca deve notificare il titolare. Il titolare o gli eredi possono comunque rivendicare la restituzione delle somme.
SCONFINAMENTO E SCOPERTO
Lo sconfinamento (andare sotto zero senza fido) comporta la commissione di istruttoria veloce (CIV), interessi debitori e può pregiudicare la segnalazione alla Centrale Rischi. Se la banca concede un fido (apertura di credito), gli interessi debitori si applicano solo sulle somme effettivamente utilizzate.
Attenzione: le clausole che prevedono la revoca immediata del fido senza preavviso possono essere contestate come abusive per i contratti con consumatori (D.Lgs. 206/2005).
RECLAMI E RICORSI
In caso di contestazione con la banca: reclamo scritto (risposta entro 30 giorni), poi ABF se insoddisfatti. Vedi la scheda Arbitro bancario finanziario per la procedura completa.
Per la diffida alla banca: sosonline.aduc.it — Messa in mora/diffida
- Banca d'Italia — guida al conto corrente, indagine costi, Centrale Rischi
- ABF — ricorsi contro la banca