Separazioni e divorzi consensuali
Per le coppie che si separano o divorziano di comune accordo esistono tre percorsi: il procedimento consensuale in tribunale (ora semplificato dalla Riforma Cartabia), la negoziazione assistita (accordo tra avvocati senza tribunale) e l'accordo direttamente in Comune. La scelta dipende dalla presenza di figli minori e dalla complessità degli accordi patrimoniali.
Indice
IL PROCEDIMENTO CONSENSUALE IN TRIBUNALE
NOVITÀ RIFORMA CARTABIA: CUMULO SEPARAZIONE E DIVORZIO
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
L'ACCORDO IN COMUNE
DIVORZIO BREVE: I TEMPI
I FIGLI NEI PROCEDIMENTI CONSENSUALI
MODIFICA DELLE CONDIZIONI
LINK UTILI
IL PROCEDIMENTO CONSENSUALE IN TRIBUNALE
Dal 1° marzo 2023 (Riforma Cartabia) il procedimento consensuale di separazione e divorzio davanti al Tribunale segue il nuovo rito unificato in materia di famiglia (artt. 473-bis e ss. c.p.c.). Le parti depositano un ricorso congiunto con le condizioni pattuite. Il giudice fissa un'udienza per verificare la volontà delle parti e la correttezza degli accordi, in particolare quando ci sono figli. L'assistenza di un avvocato per ciascuna parte è obbligatoria.
Novità: l'udienza può svolgersi anche per via telematica, con deposito di note scritte in sostituzione della comparizione fisica. Questo semplifica notevolmente il procedimento per le coppie che abitano in città diverse.
NOVITÀ RIFORMA CARTABIA: CUMULO SEPARAZIONE E DIVORZIO
Con la Riforma Cartabia (art. 473-bis.51 c.p.c.), le parti possono proporre nello stesso ricorso congiunto sia la domanda di separazione che quella di divorzio. Non è più necessario un secondo procedimento separato. Il Tribunale pronuncia prima la separazione, poi il divorzio diventa procedibile decorsi i termini di legge (6 mesi per la separazione consensuale, 12 mesi per quella giudiziale) — tutto nell'ambito dello stesso procedimento. La Cassazione (sent. n. 28727/2023) ha confermato che il cumulo è ammissibile anche nei procedimenti consensuali.
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La negoziazione assistita (L. 162/2014, art. 6) consente di raggiungere un accordo di separazione o divorzio senza passare dal Tribunale, attraverso un accordo negoziato direttamente tra i rispettivi avvocati. Procedura:
- Ciascun coniuge si affida a un proprio avvocato
- I legali negoziano le condizioni e redigono un accordo scritto
- L'accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il nulla osta (entro 5 giorni; il PM lo rilascia entro 5 giorni se non ci sono figli minori o maggiorenni incapaci; se ci sono figli, il PM verifica l'interesse dei figli)
- L'accordo, una volta autenticato, ha gli stessi effetti di una sentenza di separazione o divorzio
La negoziazione assistita è più rapida del tribunale (in genere 1-3 mesi contro 6-18 mesi). Può essere usata anche per modificare condizioni di separazione o divorzio già pronunciati.
Non può essere usata quando ci sono figli minori con situazioni di vulnerabilità che richiedono la valutazione del giudice.
L'ACCORDO IN COMUNE
L'accordo in Comune (L. 162/2014, art. 12) consente la separazione o il divorzio direttamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune, senza avvocati e senza tribunale. È la procedura più semplice e rapida, ma ha requisiti molto restrittivi:
- Nessun figlio minorenne, né figlio maggiorenne incapace o portatore di handicap grave o economicamente non autosufficiente
- Nessun accordo su trasferimento di beni immobili (il rogito notarile rimane separato)
- Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi
Procedura: i coniugi si presentano insieme all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno dei due, dichiarano la propria volontà di separarsi/divorziare, l'ufficiale verifica i requisiti e fissa un colloquio di conferma (non prima di 30 giorni). Alla seconda comparizione l'accordo è perfezionato e ha valore di atto pubblico.
I coniugi possono presentarsi assistiti da un avvocato se lo desiderano, ma non è obbligatorio.
DIVORZIO BREVE: I TEMPI
Dal 1° maggio 2015 (L. 55/2015 — divorzio breve) i termini per richiedere il divorzio dopo la separazione sono:
- 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione nel procedimento di separazione consensuale
- 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione nel procedimento di separazione giudiziale
Con la Riforma Cartabia (cumulo delle domande), questi termini decorrono dall'udienza nell'ambito dello stesso procedimento, senza necessità di ricominciare da capo.
I FIGLI NEI PROCEDIMENTI CONSENSUALI
Quando ci sono figli minori, il Tribunale deve verificare che gli accordi siano nell'interesse dei figli prima di omologarli. Il giudice può sentire i figli se lo ritiene necessario (l'ascolto è facoltativo nei consensuali, a differenza dei procedimenti contenziosi dove è obbligatorio per i figli di almeno 12 anni).
Gli accordi sui figli riguardano: affidamento (di regola condiviso), collocazione prevalente, frequentazione con il genitore non collocatario, mantenimento. I coniugi devono allegare al ricorso un piano genitoriale che descriva gli impegni quotidiani dei figli (novità Riforma Cartabia).
MODIFICA DELLE CONDIZIONI
Le condizioni di separazione e divorzio possono sempre essere modificate in caso di sopravvenuta variazione delle circostanze (cambiamento delle condizioni economiche, nuova convivenza o matrimonio dell'avente diritto all'assegno, crescita dei figli, ecc.). La modifica avviene con le stesse modalità della procedura originale: tribunale, negoziazione assistita o accordo in comune (se non ci sono figli minori).
- D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e L. 162/2014 (negoziazione assistita e accordo in comune) — su normattiva.it
Per la scheda sul procedimento contenzioso di separazione e divorzio: sosonline.aduc.it — Separazione e divorzio (procedimento)