Giovedì 4 giugno 2026
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Giustizia

Separazione e divorzio internazionale

Scheda · Redazione ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026 (Regolamento UE 2201/2003 — Bruxelles II bis; Regolamento UE 1259/2010 — Roma III; Regolamento UE 4/2009 — obbligazioni alimentari; L. 898/1970 — divorzio; D.Lgs. 149/2022 — riforma processo civile)

Quando i coniugi sono di nazionalità diverse, o risiedono in paesi diversi, o si sono sposati all'estero, la separazione e il divorzio diventano molto più complessi. Quale tribunale è competente? Quale legge si applica? Come si fa valere la sentenza straniera in Italia? Questa scheda offre un orientamento nei casi internazionali più frequenti.


Indice
QUANDO UNA SEPARAZIONE È "INTERNAZIONALE"
QUALE TRIBUNALE È COMPETENTE
QUALE LEGGE SI APPLICA
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI E DEL CONIUGE IN AMBITO INTERNAZIONALE
RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SENTENZE STRANIERE
LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINK UTILI

 


QUANDO UNA SEPARAZIONE È "INTERNAZIONALE"

Una separazione o un divorzio ha carattere internazionale quando presenta uno o più elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano:

  • Uno o entrambi i coniugi sono cittadini stranieri o hanno doppia cittadinanza
  • I coniugi risiedono in paesi diversi
  • Il matrimonio è stato celebrato all'estero
  • I figli risiedono in un paese diverso da quello in cui viene avviata la procedura
  • I beni da dividere si trovano in più paesi

In questi casi è essenziale rivolgersi a un avvocato con esperienza in diritto internazionale privato di famiglia, poiché le regole sono molto diverse da quelle applicabili nelle separazioni puramente nazionali.

 


QUALE TRIBUNALE È COMPETENTE

Nell'Unione Europea, la competenza giurisdizionale per le separazioni e i divorzi è regolata dal Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles II bis), sostituito dal Regolamento UE 2019/1111 per i procedimenti avviati dal 1° agosto 2022.

Il criterio principale è la residenza abituale dei coniugi: è competente il tribunale del paese in cui i coniugi risiedono abitualmente (o risiedevano insieme per ultima). In alternativa, i coniugi possono scegliere di comune accordo il tribunale del paese di cui almeno uno è cittadino.

Fuori dall'UE (es. separazione tra un italiano e un cittadino extracomunitario, o quando uno dei coniugi risiede fuori dall'UE), si applicano le norme di diritto internazionale privato italiane (L. 218/1995): in linea generale è competente il giudice italiano se almeno uno dei coniugi è cittadino italiano o risiede in Italia.

La scelta del foro (il paese dove avviare la procedura) è strategicamente importante: le leggi applicabili, i tempi e le tutele possono variare significativamente. Chi presenta per primo il ricorso in un paese stabilisce spesso il foro competente.

 


QUALE LEGGE SI APPLICA

La legge applicabile alla separazione e al divorzio in ambito europeo è regolata dal Regolamento UE 1259/2010 (Roma III), cui aderiscono 17 Stati membri (non tutti). I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile tra quelle del paese di residenza, di cittadinanza o dove è stato celebrato il matrimonio. In assenza di scelta, si applica la legge della residenza abituale comune al momento della domanda.

Per i matrimoni celebrati secondo riti religiosi (matrimonio canonico, matrimonio islamico, ecc.), la validità e i suoi effetti civili dipendono dall'ordinamento del paese in cui il matrimonio è stato celebrato e da quello in cui si chiede il riconoscimento.

 


IL MANTENIMENTO DEI FIGLI E DEL CONIUGE IN AMBITO INTERNAZIONALE

Le obbligazioni alimentari (mantenimento dei figli e del coniuge) nelle situazioni internazionali sono regolate dal Regolamento UE 4/2009. Le decisioni in materia di alimenti emesse in un paese UE sono automaticamente eseguibili negli altri Stati membri senza necessità di exequatur (procedura di riconoscimento).

Se il genitore obbligato al mantenimento risiede fuori dall'UE, il recupero delle somme è molto più complesso e dipende dagli accordi bilaterali tra i paesi interessati. L'Italia ha convenzioni specifiche con alcuni paesi extraeuropei.

 


RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SENTENZE STRANIERE

Le sentenze di divorzio emesse in altri paesi UE sono riconosciute automaticamente in Italia grazie al Regolamento Bruxelles II. Non è necessario un procedimento di exequatur.

Per le sentenze di paesi extraeuropei, è necessaria una procedura di riconoscimento davanti alla Corte d'Appello italiana (L. 218/1995, art. 64-67). La sentenza straniera viene riconosciuta se rispetta alcune condizioni: il giudice straniero era competente secondo i criteri italiani, le parti sono state regolarmente citate, la sentenza non è contraria all'ordine pubblico italiano.

Per trascrivere il divorzio straniero nei registri italiani (necessario ad esempio per risposarsi in Italia), occorre presentare la sentenza (con traduzione e apostille) al Comune italiano competente o al Consolato italiano all'estero.

 


LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Se un genitore porta un figlio minore all'estero senza il consenso dell'altro genitore, si configura la sottrazione internazionale di minori. La Convenzione dell'Aja del 1980 (cui aderiscono oltre 100 paesi) prevede una procedura di rientro rapido del minore nel paese di residenza abituale. In Italia l'Autorità Centrale è il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia.

Chi si trova in questa situazione deve agire immediatamente: presentare denuncia alle forze dell'ordine, contattare l'Autorità Centrale italiana e rivolgersi a un avvocato specializzato.

 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINK UTILI

  • Regolamento UE 2019/1111 — competenza, riconoscimento ed esecuzione in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale
  • Regolamento UE 1259/2010 (Roma III) — legge applicabile al divorzio
  • Regolamento UE 4/2009 — obbligazioni alimentari
  • L. 218/1995 — riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
  • Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 — sottrazione internazionale di minori
  • Ministero della Giustizia — Autorità Centrale per la sottrazione internazionale di minori

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