Prodotti biologici: regole e riconoscimento
Il prodotto agricolo biologico è quello ottenuto da coltivazioni o allevamenti che escludono l'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici di sintesi, organismi geneticamente modificati (OGM) e antibiotici a scopo preventivo. Il quadro normativo europeo è stato profondamente rinnovato con il Regolamento UE 2018/848, in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha sostituito il precedente Regolamento CE 834/2007.
Indice scheda
PRINCIPI GENERALI
ETICHETTATURA
IL LOGO EUROPEO
CONTROLLI E CERTIFICAZIONE
PRODOTTI IN CONVERSIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
In estrema sintesi, i prodotti biologici sono:
- regolamentati in modo uniforme a livello europeo (Reg. UE 2018/848);
- certificati e controllati da organismi di controllo riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF);
- riconoscibili tramite il logo europeo obbligatorio;
- privi di OGM per legge;
- esenti dall'uso di radiazioni ionizzanti.
Le principali novità del Regolamento UE 2018/848 rispetto al precedente includono: norme più dettagliate per l'acquacoltura biologica, regole per le piccole aziende (possibilità di certificazione di gruppo), disciplina del vino biologico e norme più rigorose sulla presenza accidentale di pesticidi.
Il termine "biologico" (o "bio") — e suoi equivalenti nelle altre lingue UE — può essere usato su etichette e confezioni solo se almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola è di produzione biologica (per i prodotti trasformati). Per i prodotti non trasformati (es. frutta, verdura) la produzione deve essere interamente biologica.
Le indicazioni obbligatorie in etichetta per i prodotti biologici sono:
- la dicitura "biologico" o "bio" accanto alla denominazione di vendita;
- nome/ragione sociale del produttore o del confezionatore con codice identificativo;
- il codice dell'organismo di controllo nella forma IT-BIO-XXX (seguita dalla dicitura "Organismo di controllo autorizzato MiPAF/MASAF");
- l'indicazione dell'origine delle materie prime agricole: "Agricoltura UE", "Agricoltura non UE" o nome del Paese se tutta la materia prima viene da lì;
- il logo europeo (obbligatorio per i prodotti preconfezionati dell'UE).
Per i prodotti con meno del 95% di ingredienti biologici, il termine "bio" può comparire solo nella lista ingredienti (con indicazione della percentuale), ma non nel nome del prodotto e senza logo europeo.
Il logo biologico europeo — la foglia verde con stelle bianche su sfondo verde — è obbligatorio su tutti i prodotti biologici preconfezionati prodotti nell'UE dal 1° luglio 2012. È facoltativo per i prodotti provenienti da Paesi terzi. Non può essere apposto su prodotti con meno del 95% di ingredienti biologici né su prodotti "in conversione".
Il logo deve sempre essere accompagnato dal codice dell'organismo di controllo e dall'indicazione del luogo di origine delle materie prime.
Il sistema di controllo italiano fa capo al MASAF (Ministero dell'Agricoltura), con supervisione a livello locale di Regioni e Province autonome. Operano anche organismi di controllo privati autorizzati dal Ministero, come ICEA, Bioagricert, Suolo e Salute, CCPB, Ecocert, QC&I e altri.
I produttori biologici devono:
- aderire a un organismo di controllo autorizzato;
- presentare notifica di attività con metodo biologico;
- superare i controlli iniziali e le ispezioni annuali (almeno una all'anno, con possibili ispezioni supplementari a sorpresa).
In caso di irregolarità, la certificazione può essere sospesa o revocata. I produttori certificati sono inseriti nell'Elenco regionale degli operatori biologici. A livello europeo è attivo il sistema TRACES per la tracciabilità delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi.
La "conversione" è il periodo di transizione necessario per passare dall'agricoltura tradizionale a quella biologica (di solito 2-3 anni a seconda del tipo di coltura). Durante questo periodo i prodotti non possono fregiarsi della denominazione "biologico" né del logo europeo, ma possono riportare la dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", purché la conversione duri da almeno 12 mesi e sia attestata dall'organismo di controllo.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Regolamento UE 2018/848 — produzione biologica e etichettatura (in vigore dal 1° gennaio 2022)
- Regolamento UE 2020/464 — norme integrative sul Reg. 2018/848
- D.Lgs. 220/1995 — organismi di controllo in Italia
- Ministero dell'Agricoltura (MASAF) — elenco organismi di controllo autorizzati
- Commissione europea — agricoltura biologica
- Scheda correlata: Etichettatura degli alimenti