Giovedì 4 giugno 2026
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Prodotti biologici: regole e riconoscimento

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026

Il prodotto agricolo biologico è quello ottenuto da coltivazioni o allevamenti che escludono l'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici di sintesi, organismi geneticamente modificati (OGM) e antibiotici a scopo preventivo. Il quadro normativo europeo è stato profondamente rinnovato con il Regolamento UE 2018/848, in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha sostituito il precedente Regolamento CE 834/2007.

 

Indice scheda
PRINCIPI GENERALI
ETICHETTATURA
IL LOGO EUROPEO
CONTROLLI E CERTIFICAZIONE
PRODOTTI IN CONVERSIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

 


PRINCIPI GENERALI

In estrema sintesi, i prodotti biologici sono:

  • regolamentati in modo uniforme a livello europeo (Reg. UE 2018/848);
  • certificati e controllati da organismi di controllo riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF);
  • riconoscibili tramite il logo europeo obbligatorio;
  • privi di OGM per legge;
  • esenti dall'uso di radiazioni ionizzanti.

Le principali novità del Regolamento UE 2018/848 rispetto al precedente includono: norme più dettagliate per l'acquacoltura biologica, regole per le piccole aziende (possibilità di certificazione di gruppo), disciplina del vino biologico e norme più rigorose sulla presenza accidentale di pesticidi.

 


ETICHETTATURA

Il termine "biologico" (o "bio") — e suoi equivalenti nelle altre lingue UE — può essere usato su etichette e confezioni solo se almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola è di produzione biologica (per i prodotti trasformati). Per i prodotti non trasformati (es. frutta, verdura) la produzione deve essere interamente biologica.

Le indicazioni obbligatorie in etichetta per i prodotti biologici sono:

  • la dicitura "biologico" o "bio" accanto alla denominazione di vendita;
  • nome/ragione sociale del produttore o del confezionatore con codice identificativo;
  • il codice dell'organismo di controllo nella forma IT-BIO-XXX (seguita dalla dicitura "Organismo di controllo autorizzato MiPAF/MASAF");
  • l'indicazione dell'origine delle materie prime agricole: "Agricoltura UE", "Agricoltura non UE" o nome del Paese se tutta la materia prima viene da lì;
  • il logo europeo (obbligatorio per i prodotti preconfezionati dell'UE).

Per i prodotti con meno del 95% di ingredienti biologici, il termine "bio" può comparire solo nella lista ingredienti (con indicazione della percentuale), ma non nel nome del prodotto e senza logo europeo.

 


IL LOGO EUROPEO

Il logo biologico europeo — la foglia verde con stelle bianche su sfondo verde — è obbligatorio su tutti i prodotti biologici preconfezionati prodotti nell'UE dal 1° luglio 2012. È facoltativo per i prodotti provenienti da Paesi terzi. Non può essere apposto su prodotti con meno del 95% di ingredienti biologici né su prodotti "in conversione".

Il logo deve sempre essere accompagnato dal codice dell'organismo di controllo e dall'indicazione del luogo di origine delle materie prime.

 


CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

Il sistema di controllo italiano fa capo al MASAF (Ministero dell'Agricoltura), con supervisione a livello locale di Regioni e Province autonome. Operano anche organismi di controllo privati autorizzati dal Ministero, come ICEA, Bioagricert, Suolo e Salute, CCPB, Ecocert, QC&I e altri.

I produttori biologici devono:

  • aderire a un organismo di controllo autorizzato;
  • presentare notifica di attività con metodo biologico;
  • superare i controlli iniziali e le ispezioni annuali (almeno una all'anno, con possibili ispezioni supplementari a sorpresa).

In caso di irregolarità, la certificazione può essere sospesa o revocata. I produttori certificati sono inseriti nell'Elenco regionale degli operatori biologici. A livello europeo è attivo il sistema TRACES per la tracciabilità delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi.

 


PRODOTTI IN CONVERSIONE

La "conversione" è il periodo di transizione necessario per passare dall'agricoltura tradizionale a quella biologica (di solito 2-3 anni a seconda del tipo di coltura). Durante questo periodo i prodotti non possono fregiarsi della denominazione "biologico" né del logo europeo, ma possono riportare la dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", purché la conversione duri da almeno 12 mesi e sia attestata dall'organismo di controllo.

 


RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

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