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Giustizia

Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio): chi può accedere e come fare domanda

Scheda ·
Ultimo aggiornamento: maggio 2026 — limite di reddito € 13.659,64 (Decreto Min. Giustizia 22/4/2025, GU n. 159 dell'11/7/2025)


Il patrocinio a spese dello Stato — comunemente chiamato "gratuito patrocinio" — è l'istituto che consente a chi non dispone di risorse economiche sufficienti di farsi assistere da un avvocato pagato dallo Stato. È la traduzione concreta dell'art. 24 della Costituzione: il diritto di difesa deve essere garantito a tutti, anche a chi non può permetterselo. La disciplina è contenuta negli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia).

Il beneficio si applica a tutti i tipi di giudizio (civile, penale, amministrativo, contabile, tributario, volontaria giurisdizione) ed è valido per ogni grado di processo. Il requisito principale è economico: il reddito imponibile non deve superare una soglia aggiornata ogni due anni in base all'inflazione ISTAT. Per il biennio 2025/2026 il limite è di € 13.659,64.

Indice scheda
CHI PUÒ ACCEDERE
IL LIMITE DI REDDITO 2025/2026
COME SI CALCOLA IL REDDITO
CASI SPECIALI: VITTIME DI REATI E ALTRE ECCEZIONI
A QUALI GIUDIZI SI APPLICA
CASI DI ESCLUSIONE
COME PRESENTARE LA DOMANDA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
COSA COPRE E COSA NON COPRE
REVOCA E SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI
NORMATIVA E LINK UTILI

 

 


CHI PUÒ ACCEDERE

Possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato:

Cittadini italiani — Senza ulteriori requisiti oltre a quelli reddituali
Cittadini di altri Paesi UE — Equiparati ai cittadini italiani
Cittadini di Paesi extra-UE — Devono risultare regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto oggetto del processo
Apolidi — Stessi diritti dei cittadini italiani
Enti senza scopo di lucro — Associazioni ed enti che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica

Cittadini stranieri irregolari: la Corte costituzionale (ord. n. 144 del 14/5/2004) ha stabilito che la mancata indicazione del codice fiscale non costituisce causa di inammissibilità, se vengono forniti gli elementi previsti dall'art. 4 D.P.R. 605/1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale estero). Anche lo straniero senza permesso di soggiorno può quindi accedere al patrocinio, ad esempio per impugnare provvedimenti di espulsione, dinieghi di permesso, controversie di lavoro o procedimenti penali.

 


IL LIMITE DI REDDITO 2025/2026

 

Soglia attuale: € 13.659,64 di reddito imponibile annuo

Fissata dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025. Resta in vigore per il biennio 2025/2026.
Verifica sempre il limite aggiornato: il valore viene rivisto ogni due anni e potrebbe essere cambiato rispetto a quanto riportato qui. La fonte ufficiale è il sito del Ministero della Giustizia: patrocinio nei giudizi civili e amministrativi e patrocinio nei giudizi penali. Il testo dell'art. 76 D.P.R. 115/2002 aggiornato è consultabile su Normattiva.


Il limite viene aggiornato ogni due anni con decreto ministeriale, sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il prossimo aggiornamento è atteso ad aprile 2027.

Storico delle soglie:

2025–2026 — € 13.659,64 (DM 22/4/2025)
2023–2024 — € 12.838,01 (DM 10/5/2023)
2020–2022 — € 11.746,68 (DM 23/7/2020)

 


COME SI CALCOLA IL REDDITO

Il calcolo del reddito è il punto su cui si commettono più errori. Vediamo regole e trappole:

NON si usa l'ISEE. L'errore più frequente è basarsi sull'attestazione ISEE: ai fini del patrocinio si guarda il reddito imponibile IRPEF dell'ultima dichiarazione dei redditi. Il D.P.C.M. 159/2013 esclude espressamente l'ISEE per i servizi di giustizia.


Quali redditi contano:

Reddito imponibile IRPEF dell'ultima dichiarazione (modello 730 o Redditi PF)
Redditi esenti IRPEF (es. alcune pensioni e indennità)
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
Redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. regime forfetario, cedolare secca sugli affitti)

Cosa NON conta nel calcolo: l'indennità di accompagnamento per invalidi civili è esclusa secondo giurisprudenza consolidata, in quanto ha natura assistenziale e non costituisce reddito imponibile.

Redditi familiari conviventi: se il richiedente convive con coniuge o altri familiari, il reddito da considerare è la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo. Eccezione: nelle cause su diritti della personalità o quando c'è conflitto di interessi tra il richiedente e i familiari conviventi (esempio tipico: separazione tra coniugi), si considera solo il reddito personale del richiedente.
Nelle sole cause penali — Il limite di € 13.659,64 viene aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002). Esempio: famiglia di 4 persone → limite penale = 13.659,64 + (3 × 1.032,91) = € 16.758,37. Questa maggiorazione vale solo nel penale, non nel civile.


Quale annualità di reddito si considera
È un punto pratico cruciale che genera errori frequenti. La giurisprudenza, dopo un contrasto interno alla Sezione IV penale risolto nel 2024, ha consolidato il seguente principio:

 

Al momento del deposito dell'istanza, l'annualità rilevante è quella per cui è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se l'istante ha già presentato la dichiarazione più recente (anche se il termine non è ancora scaduto), si fa riferimento a quest'ultima.


Esempio pratico: istanza presentata il 12 settembre 2024 → si guardano i redditi 2022 (termine per la dichiarazione 2023 scaduto al 31 ottobre 2024, quindi ancora aperto al momento dell'istanza). Indicare i redditi 2023 in questa situazione comporta l'inammissibilità dell'istanza (Cass. pen., Sez. IV, n. 1418/2026).

 

Attenzione: la Certificazione Unica (CU) non equivale alla dichiarazione dei redditi. Vale solo come documento di supporto, non come autocertificazione completa.


L'orientamento oggi consolidato (Cass. pen., Sez. IV, n. 43738/2024; Cass. n. 24294/2025; Cass. n. 472/2026; Cass. nn. 1417 e 1418/2026; Cass. n. 5036/2026) ha superato il precedente indirizzo della "prossimità cronologica" (Cass. n. 4358/2024), che invece valorizzava l'annualità per cui era sorto l'obbligo di presentazione anche se il termine non era ancora scaduto.

 


CASI SPECIALI: VITTIME DI REATI E ALTRE ECCEZIONI

Per alcune categorie l'ammissione è prevista indipendentemente dai limiti di reddito. Si tratta di vittime di reati particolarmente gravi, ai sensi dell'art. 76 commi 4-ter e 4-quater D.P.R. 115/2002:

Maltrattamenti in famiglia o contro conviventi (art. 572 c.p.)
Mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
Violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.) — Comprese le ipotesi di gruppo e contro minori
Atti persecutori (stalking) (art. 612-bis c.p.)
Omicidio tentato del coniuge (anche separato o divorziato), dell'unito civilmente, della persona legata da relazione affettiva (art. 575 c.p. aggravato ex art. 577, primo comma, n. 1, in forma tentata)
Omicidio tentato di persona che abbia subito atti persecutori (art. 577-bis c.p., in forma tentata)
Caporalato (art. 603-bis c.p.) — Lavoratore straniero vittima che contribuisce all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili
Reati a danno di minori — Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (600-ter), turismo sessuale (600-quinquies), tratta di persone (601), acquisto e alienazione di schiavi (602), corruzione di minorenne (609-quinquies), adescamento di minorenni (609-undecies)
Orfani di crimini domestici — Figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte di unione civile, o da persona legata da relazione affettiva (anche senza convivenza, dopo la L. 181/2025)

 


A QUALI GIUDIZI SI APPLICA

Il patrocinio a spese dello Stato copre praticamente tutti i tipi di procedimento:

Cause civili — Inclusi recupero crediti, controversie condominiali, danni, locazioni, lavoro
Cause penali — Indagato, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile
Volontaria giurisdizione — Separazione consensuale, divorzio congiunto, affidamento figli, amministrazione di sostegno, interdizione, responsabilità genitoriale
Giustizia amministrativa — TAR, Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia
Giustizia tributaria — Ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria
Giurisdizione contabile — Procedimenti davanti alla Corte dei Conti
Mediazione e negoziazione assistita — Per la mediazione il patrocinio si applica sia quando è condizione di procedibilità del giudizio, sia quando viene raggiunto un accordo a esito della procedura (Corte Cost. n. 10/2022, che ha dichiarato illegittimi gli artt. 74 e 75 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui non lo prevedevano). Vale anche per la negoziazione assistita obbligatoria
Esecuzione, revisione, opposizione di terzo — Procedure derivate o accidentali al processo principale

L'ammissione è valida per ogni grado e fase del processo e per le procedure derivate o accessorie. È invece necessaria una nuova istanza autonoma per la fase di esecuzione, il procedimento di revisione, i giudizi di revocazione e opposizione di terzo, i procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e i procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza (sempre che l'assistenza legale sia necessaria). Nei procedimenti civili per risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, l'ammissione ha effetto su tutti i gradi.

 


CASI DI ESCLUSIONE

Il beneficio è negato o revocato nei seguenti casi:

Pretese manifestamente infondate — Quando il merito della causa appare evidentemente privo di fondamento
Cessione di crediti o ragioni altrui — Salvo che sia stata fatta in pagamento di crediti preesistenti
Difesa con più di un avvocato — Il beneficio copre un solo difensore per parte
Soccombenza in primo grado — Chi è stato condannato non può usare il beneficio per impugnare la sentenza (salvo l'azione civile di risarcimento del danno nel processo penale)
Reati di evasione fiscale — Indagati, imputati o condannati per reati di evasione delle imposte sui redditi e IVA
Condanne per reati gravi — Per chi è stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti aggravato, contrabbando di tabacchi, opera una presunzione di inidoneità reddituale (occorre prova contraria rigorosa)

 


COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le modalità di presentazione dell'istanza variano in base al tipo di giudizio:

Cause civili e amministrative
La domanda si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) del luogo dove ha sede il giudice competente per la causa. Si può consegnare di persona oppure inviare per raccomandata A/R. Il COA decide entro 10 giorni:

Ammissione anticipata — Il COA accoglie la domanda; l'atto viene trasmesso al giudice e agli uffici finanziari per verifica
Rigetto o inammissibilità — Si può ripresentare la domanda direttamente al giudice competente per il merito, che decide con decreto
Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti — Il COA competente è quello del luogo dove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato


Cause penali
La domanda si presenta direttamente all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. Può essere inviata per raccomandata A/R. Se il richiedente è detenuto, in arresto, in detenzione domiciliare o ricoverato, la domanda può essere presentata tramite il direttore dell'istituto. Il giudice decide entro 10 giorni, avvalendosi se necessario della Guardia di Finanza per verificare i requisiti.

Cause tributarie
La domanda si presenta alla Commissione del gratuito patrocinio istituita presso ogni Corte di Giustizia Tributaria.

 

 


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'istanza si redige in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità:

Richiesta di ammissione — Con indicazione del processo a cui si riferisce, se già pendente
Generalità complete — Del richiedente e di tutti i componenti della famiglia anagrafica, con relativi codici fiscali
Autocertificazione di reddito — Attestante la sussistenza delle condizioni economiche, con determinazione del reddito complessivo
Impegno a comunicare variazioni — Eventuali cambiamenti reddituali rilevanti durante il processo
Elementi di merito — Per le cause civili: fatti e prove a sostegno della pretesa, per consentire al COA di valutare che non sia manifestamente infondata


Documenti utili da preparare (anche se non sempre obbligatori in fase di istanza):

  • Ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF)
  • Certificazione Unica (CU)
  • Stato di famiglia aggiornato
  • Eventuale sentenza di separazione o divorzio
  • Per i cittadini extra-UE: certificazione dell'autorità consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato. Se è impossibile ottenerla, è sostituibile con autocertificazione
  • Per le vittime di reati ex art. 76 co. 4-ter: denuncia o querela

 


COSA COPRE E COSA NON COPRE

Cosa paga lo Stato:

Compenso dell'avvocato — Liquidato dal giudice secondo parametri ridotti rispetto alle tariffe ordinarie
Contributo unificato — Quando dovuto
Spese di notifica e cancelleria
Consulenze tecniche — CTU del giudice e CTP del beneficiario (entro i limiti di legge)
Anticipazioni — A carico dell'Erario nelle forme previste dal Testo Unico
Attenzione alla soccombenza: se la causa è persa, lo Stato continua a pagare l'avvocato del beneficiario, ma il beneficiario può essere condannato a pagare le spese legali della controparte (spese di lite), che non sono coperte dal patrocinio. La soccombenza non comporta la revoca del beneficio, ma può comportare un esborso personale.


Scelta dell'avvocato: il beneficiario può scegliere liberamente il proprio difensore, purché sia iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Non tutti gli avvocati gestiscono pratiche con gratuito patrocinio; conviene verificare prima.

 

 


REVOCA E SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI

Il beneficio può essere revocato in caso di:

  • Sopravvenuto superamento del limite di reddito (anche durante il processo)
  • Emergere di redditi non dichiarati nell'istanza iniziale
  • Accertamento di dati reddituali falsi
  • Mancata comunicazione di variazioni rilevanti


Due distinti regimi di revoca
La revoca può essere disposta in due modi, con rimedi diversi:

Revoca d'ufficio dal giudice (art. 112 D.P.R. 115/2002) — Si impugna con opposizione al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, entro 20 giorni (art. 99). Il ricorso diretto per Cassazione non è ammesso (Cass. pen., Sez. IV, n. 37427/2025)
Revoca su impulso dell'Ufficio finanziario (art. 113) — L'interessato ha una doppia facoltà: può proporre opposizione ex art. 99 oppure, in alternativa, ricorso diretto per Cassazione per violazione di legge, sempre entro 20 giorni
Sanzioni penali: le false dichiarazioni o le omissioni nell'autocertificazione sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se il fatto ha consentito l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione. La condanna comporta la revoca retroattiva del beneficio e il recupero da parte dello Stato delle somme già pagate.

 

 


NORMATIVA E LINK UTILI

Normativa di riferimento:

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (artt. 74-145)
  • Art. 77 D.P.R. 115/2002 — Adeguamento biennale del limite di reddito su base ISTAT
  • Decreto Min. Giustizia 22 aprile 2025 (GU n. 159 dell'11/7/2025) — Aggiornamento limite reddito a € 13.659,64
  • Decreto Min. Giustizia 1° agosto 2023 (GU n. 183 del 7/8/2023) — Compensi avvocato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita con accordo
  • L. 2 dicembre 2025, n. 181 — Modifica art. 76 commi 4-ter e 4-quater (estensione tutela a vittime di violenza in relazioni anche senza convivenza)
  • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
  • D.P.C.M. 159/2013 — Esclusione dell'ISEE per i servizi di giustizia


Giurisprudenza rilevante:

  • Corte Cost. n. 10/2022 — Patrocinio applicabile anche alla mediazione conclusa con accordo, non solo come condizione di procedibilità
  • Corte Cost. n. 157/2021 — Possibilità per il cittadino extra-UE di sostituire la certificazione consolare con autocertificazione in caso di impossibilità a ottenerla
  • Corte Cost. n. 139/2010 — Ammessa prova contraria alla presunzione di superamento reddito per condannati per reati gravi (art. 76 co. 4-bis)
  • Corte Cost. ord. n. 144/2004 — Accesso al patrocinio per stranieri senza codice fiscale
  • Cass. pen., Sez. IV, n. 43738/2024 — Annualità di reddito rilevante: ultima dichiarazione il cui termine sia scaduto (orientamento consolidato dopo contrasto interno)
  • Cass. pen., Sez. IV, n. 1417/2026 e n. 1418/2026 — Stesso principio, esempio applicativo
  • Cass. pen., Sez. IV, n. 472/2026 — Annualità di reddito da considerare in caso di redditi illeciti, criterio della contiguità temporale
  • Cass. pen., Sez. IV, n. 37427/2025 — Revoca d'ufficio del patrocinio impugnabile con opposizione ex art. 99, non con ricorso diretto per Cassazione


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