Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio): chi può accedere e come fare domanda
Il patrocinio a spese dello Stato — comunemente chiamato "gratuito patrocinio" — è l'istituto che consente a chi non dispone di risorse economiche sufficienti di farsi assistere da un avvocato pagato dallo Stato. È la traduzione concreta dell'art. 24 della Costituzione: il diritto di difesa deve essere garantito a tutti, anche a chi non può permetterselo. La disciplina è contenuta negli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia).
Il beneficio si applica a tutti i tipi di giudizio (civile, penale, amministrativo, contabile, tributario, volontaria giurisdizione) ed è valido per ogni grado di processo. Il requisito principale è economico: il reddito imponibile non deve superare una soglia aggiornata ogni due anni in base all'inflazione ISTAT. Per il biennio 2025/2026 il limite è di € 13.659,64.
Indice scheda
CHI PUÒ ACCEDERE
IL LIMITE DI REDDITO 2025/2026
COME SI CALCOLA IL REDDITO
CASI SPECIALI: VITTIME DI REATI E ALTRE ECCEZIONI
A QUALI GIUDIZI SI APPLICA
CASI DI ESCLUSIONE
COME PRESENTARE LA DOMANDA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
COSA COPRE E COSA NON COPRE
REVOCA E SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI
NORMATIVA E LINK UTILI
CHI PUÒ ACCEDERE
Possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato:
Cittadini stranieri irregolari: la Corte costituzionale (ord. n. 144 del 14/5/2004) ha stabilito che la mancata indicazione del codice fiscale non costituisce causa di inammissibilità, se vengono forniti gli elementi previsti dall'art. 4 D.P.R. 605/1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale estero). Anche lo straniero senza permesso di soggiorno può quindi accedere al patrocinio, ad esempio per impugnare provvedimenti di espulsione, dinieghi di permesso, controversie di lavoro o procedimenti penali.
IL LIMITE DI REDDITO 2025/2026
Fissata dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025. Resta in vigore per il biennio 2025/2026.
Il limite viene aggiornato ogni due anni con decreto ministeriale, sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il prossimo aggiornamento è atteso ad aprile 2027.
Storico delle soglie:
COME SI CALCOLA IL REDDITO
Il calcolo del reddito è il punto su cui si commettono più errori. Vediamo regole e trappole:
Quali redditi contano:
Cosa NON conta nel calcolo: l'indennità di accompagnamento per invalidi civili è esclusa secondo giurisprudenza consolidata, in quanto ha natura assistenziale e non costituisce reddito imponibile.
Redditi familiari conviventi: se il richiedente convive con coniuge o altri familiari, il reddito da considerare è la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo. Eccezione: nelle cause su diritti della personalità o quando c'è conflitto di interessi tra il richiedente e i familiari conviventi (esempio tipico: separazione tra coniugi), si considera solo il reddito personale del richiedente.
Quale annualità di reddito si considera
È un punto pratico cruciale che genera errori frequenti. La giurisprudenza, dopo un contrasto interno alla Sezione IV penale risolto nel 2024, ha consolidato il seguente principio:
Esempio pratico: istanza presentata il 12 settembre 2024 → si guardano i redditi 2022 (termine per la dichiarazione 2023 scaduto al 31 ottobre 2024, quindi ancora aperto al momento dell'istanza). Indicare i redditi 2023 in questa situazione comporta l'inammissibilità dell'istanza (Cass. pen., Sez. IV, n. 1418/2026).
L'orientamento oggi consolidato (Cass. pen., Sez. IV, n. 43738/2024; Cass. n. 24294/2025; Cass. n. 472/2026; Cass. nn. 1417 e 1418/2026; Cass. n. 5036/2026) ha superato il precedente indirizzo della "prossimità cronologica" (Cass. n. 4358/2024), che invece valorizzava l'annualità per cui era sorto l'obbligo di presentazione anche se il termine non era ancora scaduto.
CASI SPECIALI: VITTIME DI REATI E ALTRE ECCEZIONI
Per alcune categorie l'ammissione è prevista indipendentemente dai limiti di reddito. Si tratta di vittime di reati particolarmente gravi, ai sensi dell'art. 76 commi 4-ter e 4-quater D.P.R. 115/2002:
A QUALI GIUDIZI SI APPLICA
Il patrocinio a spese dello Stato copre praticamente tutti i tipi di procedimento:
L'ammissione è valida per ogni grado e fase del processo e per le procedure derivate o accessorie. È invece necessaria una nuova istanza autonoma per la fase di esecuzione, il procedimento di revisione, i giudizi di revocazione e opposizione di terzo, i procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e i procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza (sempre che l'assistenza legale sia necessaria). Nei procedimenti civili per risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, l'ammissione ha effetto su tutti i gradi.
CASI DI ESCLUSIONE
Il beneficio è negato o revocato nei seguenti casi:
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le modalità di presentazione dell'istanza variano in base al tipo di giudizio:
Cause civili e amministrative
La domanda si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) del luogo dove ha sede il giudice competente per la causa. Si può consegnare di persona oppure inviare per raccomandata A/R. Il COA decide entro 10 giorni:
Cause penali
La domanda si presenta direttamente all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. Può essere inviata per raccomandata A/R. Se il richiedente è detenuto, in arresto, in detenzione domiciliare o ricoverato, la domanda può essere presentata tramite il direttore dell'istituto. Il giudice decide entro 10 giorni, avvalendosi se necessario della Guardia di Finanza per verificare i requisiti.
Cause tributarie
La domanda si presenta alla Commissione del gratuito patrocinio istituita presso ogni Corte di Giustizia Tributaria.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
L'istanza si redige in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità:
Documenti utili da preparare (anche se non sempre obbligatori in fase di istanza):
- Ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF)
- Certificazione Unica (CU)
- Stato di famiglia aggiornato
- Eventuale sentenza di separazione o divorzio
- Per i cittadini extra-UE: certificazione dell'autorità consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato. Se è impossibile ottenerla, è sostituibile con autocertificazione
- Per le vittime di reati ex art. 76 co. 4-ter: denuncia o querela
COSA COPRE E COSA NON COPRE
Cosa paga lo Stato:
Scelta dell'avvocato: il beneficiario può scegliere liberamente il proprio difensore, purché sia iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Non tutti gli avvocati gestiscono pratiche con gratuito patrocinio; conviene verificare prima.
REVOCA E SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI
Il beneficio può essere revocato in caso di:
- Sopravvenuto superamento del limite di reddito (anche durante il processo)
- Emergere di redditi non dichiarati nell'istanza iniziale
- Accertamento di dati reddituali falsi
- Mancata comunicazione di variazioni rilevanti
Due distinti regimi di revoca
La revoca può essere disposta in due modi, con rimedi diversi:
NORMATIVA E LINK UTILI
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (artt. 74-145)
- Art. 77 D.P.R. 115/2002 — Adeguamento biennale del limite di reddito su base ISTAT
- Decreto Min. Giustizia 22 aprile 2025 (GU n. 159 dell'11/7/2025) — Aggiornamento limite reddito a € 13.659,64
- Decreto Min. Giustizia 1° agosto 2023 (GU n. 183 del 7/8/2023) — Compensi avvocato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita con accordo
- L. 2 dicembre 2025, n. 181 — Modifica art. 76 commi 4-ter e 4-quater (estensione tutela a vittime di violenza in relazioni anche senza convivenza)
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- D.P.C.M. 159/2013 — Esclusione dell'ISEE per i servizi di giustizia
Giurisprudenza rilevante:
- Corte Cost. n. 10/2022 — Patrocinio applicabile anche alla mediazione conclusa con accordo, non solo come condizione di procedibilità
- Corte Cost. n. 157/2021 — Possibilità per il cittadino extra-UE di sostituire la certificazione consolare con autocertificazione in caso di impossibilità a ottenerla
- Corte Cost. n. 139/2010 — Ammessa prova contraria alla presunzione di superamento reddito per condannati per reati gravi (art. 76 co. 4-bis)
- Corte Cost. ord. n. 144/2004 — Accesso al patrocinio per stranieri senza codice fiscale
- Cass. pen., Sez. IV, n. 43738/2024 — Annualità di reddito rilevante: ultima dichiarazione il cui termine sia scaduto (orientamento consolidato dopo contrasto interno)
- Cass. pen., Sez. IV, n. 1417/2026 e n. 1418/2026 — Stesso principio, esempio applicativo
- Cass. pen., Sez. IV, n. 472/2026 — Annualità di reddito da considerare in caso di redditi illeciti, criterio della contiguità temporale
- Cass. pen., Sez. IV, n. 37427/2025 — Revoca d'ufficio del patrocinio impugnabile con opposizione ex art. 99, non con ricorso diretto per Cassazione
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Link esterni:
- Ministero della Giustizia — Patrocinio a spese dello Stato
- Consiglio Nazionale Forense — Elenco avvocati abilitati al patrocinio per Foro