Sabato 6 giugno 2026
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Auto e moto

Multe per violazioni al Codice della Strada: le sanzioni e il pagamento

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026 (L. 177/2024 Codice della Strada: sanzioni aggiornate al 14/12/2024; sconto 30% entro 5 giorni; nuova infrazione unica stesso tratto)

 

Quando si viola una norma del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), si è soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie (la multa) ed eventualmente a sanzioni accessorie (sospensione o revoca della patente, sequestro o fermo del veicolo). La Legge 177/2024 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha aggiornato molte sanzioni e introdotto importanti novità procedurali, tra cui la regola dell'infrazione unica sullo stesso tratto e le nuove norme sugli alcolock.


Indice
IL VERBALE: NOTIFICA E TERMINI
COME PAGARE: MODALITÀ E SCONTO
MANCATO PAGAMENTO E RISCOSSIONE
PRINCIPALI SANZIONI AGGIORNATE 2024
SANZIONI ACCESSORIE
NOVITÀ LEGGE 177/2024
RICORSO CONTRO LA MULTA
LINK UTILI

 

 


IL VERBALE: NOTIFICA E TERMINI

La multa può essere contestata immediatamente (con verbale consegnato sul posto) o notificata per posta entro 90 giorni dalla violazione (per accertamento con autovelox, telecamere ZTL, ecc.). La notifica deve essere effettuata entro i 90 giorni; se avviene dopo, il verbale è nullo.

Attenzione: in caso di veicolo intestato a persona diversa dal conducente, la notifica all'intestatario del veicolo fa decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso, anche se l'intestatario non era alla guida.

 

 

 


COME PAGARE: MODALITÀ E SCONTO

Il pagamento in misura ridotta (il minimo edittale) è dovuto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Modalità: bollettino precompilato allegato al verbale, PagoPA, portali online degli enti, sportello dell'ente. È sempre bene conservare la ricevuta di pagamento per almeno 5 anni.

Sconto del 30%: se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione immediata (non dalla notifica postale), la sanzione è ridotta del 30% rispetto al minimo edittale. Questa riduzione non si applica a tutte le infrazioni (es. non si applica alle violazioni accertate da remoto con autovelox, né a quelle che comportano sanzioni accessorie immediate come la sospensione patente).

 

 


MANCATO PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Se non si paga entro 60 giorni e non si ricorre, la sanzione viene raddoppiata (art. 203 CdS). L'ente procede poi con la cartella esattoriale tramite l'agente della riscossione. Se non si paga nemmeno la cartella, si procede con il fermo amministrativo del veicolo o il pignoramento dei beni.

 

 


PRINCIPALI SANZIONI AGGIORNATE 2024

Le sanzioni indicate sono quelle aggiornate dalla L. 177/2024 (in vigore dal 14/12/2024). I valori si riferiscono alla forbice minimo-massimo; il pagamento in misura ridotta corrisponde al minimo.

Eccesso di velocità:

  • Fino a 10 km/h: da 42 a 173 euro
  • Da 10 a 40 km/h: da 173 a 694 euro (3 punti patente)
  • Da 40 a 60 km/h: da 543 a 2.170 euro + sospensione patente 1-3 mesi (6 punti)
  • Oltre 60 km/h: da 845 a 3.382 euro + sospensione patente 6-12 mesi (10 punti)

Uso del cellulare alla guida:

  • Prima infrazione: da 250 a 1.000 euro + 5 punti decurtati
  • Recidiva entro 2 anni: da 350 a 1.400 euro + 10 punti + sospensione patente 1-3 mesi

Mancato uso cinture di sicurezza o casco: da 83 a 333 euro + 5 punti decurtati.

Mancato uso cinture per bambini in auto: da 83 a 333 euro per il conducente; aggravata se la mancanza causa lesioni.

Guida senza patente: da 5.100 a 20.400 euro + fermo del veicolo 3 mesi.

Mancata assicurazione RC: da 866 a 3.464 euro + ritiro carta di circolazione + sequestro veicolo + 5 punti.

Guida in stato di ebbrezza: vedi scheda dedicata sosonline.aduc.it — Guida sotto l'influenza dell'alcool

 

 


SANZIONI ACCESSORIE

Alcune infrazioni comportano sanzioni accessorie automatiche oltre alla multa: decurtazione punti patente, sospensione della patente (da giorni a mesi secondo la gravità), revoca della patente (nei casi più gravi), fermo amministrativo del veicolo (blocco della circolazione per un periodo), sequestro e confisca del veicolo (per le infrazioni più gravi come guida senza mai aver conseguito la patente o eccessi di velocità >60 km/h con recidiva).

 

 


NOVITÀ LEGGE 177/2024

Le principali novità della L. 177/2024 già in vigore dal 14/12/2024:

  • Infrazione unica su stesso tratto: se più infrazioni vengono accertate sullo stesso tratto stradale, nello stesso senso di marcia, dallo stesso organo di polizia, nel giro di un'ora, si applica una sola sanzione (la più grave, aumentata di un terzo). Evita la moltiplicazione di verbali per autovelox ravvicinati.
  • Sospensione breve della patente: per i conducenti con meno di 20 punti che commettono infrazioni specifiche (senso vietato, sorpasso, precedenza, cellulare, cinture, eccesso 10-40 km/h), si applica una sospensione breve (7 giorni con 10-19 punti; 15 giorni con meno di 10 punti), raddoppiata se c'è un incidente. Solo se il conducente è identificato sul posto.
  • Codici 68 e 69 sulla patente: per i condannati per ebbrezza grave (fascia B o C), la patente al rinnovo riporta il codice 68 (vietato alcol alla guida) o 69 (solo veicoli con alcolock) per 2-3 anni.
  • Alcolock: dispositivo che impedisce l'avvio del veicolo se il conducente ha alcolemia oltre 0. Obbligatorio per chi ha il codice 69; manomissione punita con raddoppio delle sanzioni.

 


RICORSO CONTRO LA MULTA

Ci sono due possibilità di ricorso, tra loro alternative:

  • Ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Gratuito, per iscritto. Il Prefetto decide entro 120 giorni; se non decide, il ricorso si intende accolto. Se respinto, il Prefetto emette ordinanza di ingiunzione di pagamento (raddoppiata) impugnabile davanti al Giudice di Pace.
  • Ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Competenza territoriale: giudice del luogo della violazione. Contributo unificato obbligatorio (importo variabile). Udienza con possibilità di difendersi in prima persona.

I ricorsi non si cumulano: scegliendo uno, si perde il diritto all'altro. Il pagamento della multa preclude il ricorso. Durante il ricorso l'obbligo di pagamento è sospeso.

Per la scheda dedicata al ricorso: sosonline.aduc.it — Multe CdS: pagamento o ricorso

 

 


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