Giovedì 4 giugno 2026
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Auto e moto

R.C. Auto: una guida

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026 (D.Lgs. 184/2023 recepimento Dir. UE 2021/2118; L. 177/2024 nuovo CdS; tabelle danno biologico MIMIT 2025)

L'assicurazione RC Auto (Responsabilità Civile Autoveicoli) è obbligatoria per tutti i veicoli a motore in Italia. Garantisce il risarcimento dei danni causati a terzi — cose o persone — durante la circolazione. La normativa di riferimento è il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), aggiornato dal D.Lgs. 184/2023 (recepimento della Direttiva UE 2021/2118, in vigore dal 23/12/2023, con effetti contrattuali dal 1/8/2024).

 

Indice
OBBLIGO ASSICURATIVO: CHI, COSA, DOVE
MASSIMALI MINIMI OBBLIGATORI
SINISTRO: COSA FARE
RISARCIMENTO DIRETTO (CARD)
RISARCIMENTO ORDINARIO
DANNO BIOLOGICO E TABELLE
FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
CLASSE DI MERITO E ATTESTATO DI RISCHIO
RIVALSA DELLA COMPAGNIA
RECLAMI E CONTROVERSIE
LINK UTILI

 

 


OBBLIGO ASSICURATIVO: CHI, COSA, DOVE

Sono soggetti all'obbligo RC Auto tutti i veicoli a motore: autovetture, motocicli, ciclomotori, rimorchi, e — dal 2024 — i veicoli elettrici leggeri individuati con decreto ministeriale.

Novità D.Lgs. 184/2023:

  • L'obbligo assicurativo si estende ai veicoli parcheggiati in aree private accessibili a terzi (parcheggi condominiali, cortili, garage condominiali). Non si applica ai veicoli in aree completamente chiuse al pubblico o privati di parti essenziali al funzionamento.
  • Per i veicoli storici (interesse storico-collezionistico) è possibile una polizza che separa il rischio statico da quello di circolazione, con premi più contenuti.
  • Sono ammesse polizze infrannuali per veicoli ad uso stagionale.
  • La sospensione della copertura è disciplinata uniformemente per tutti i veicoli.

Sanzione per mancata assicurazione (art. 193 CdS): da € 866 a € 3.464 + ritiro carta di circolazione + sequestro del veicolo + decurtazione 5 punti patente. Circolazione con polizza sospesa: sanzione ridotta.

 

 


MASSIMALI MINIMI OBBLIGATORI

I massimali minimi di legge sono aggiornati ogni 5 anni in base all'inflazione:

  • Danni alle cose: € 1.220.000 per sinistro
  • Danni alle persone: € 6.070.000 per sinistro (indipendentemente dal numero di vittime)

Le compagnie possono offrire massimali più elevati. Il preventivatore ufficiale è disponibile sul sito IVASS (ivass.it) per confrontare le offerte delle compagnie.

Prezzo medio RC Auto (IVASS, II trimestre 2025): € 415, in aumento del 3,7% su base annua.

 

 


SINISTRO: COSA FARE

  1. Mettere in sicurezza la scena (triangolo, gilet ad alta visibilità)
  2. Chiamare il 118 se ci sono feriti, e le forze dell'ordine se necessario
  3. Compilare il modulo di constatazione amichevole (CAI/CID — "modulo blu") insieme all'altro conducente: riduce i tempi di risposta dell'assicurazione a 30 giorni (invece di 60/90)
  4. Raccogliere dati: targhe, generalità conducenti, dati polizze, foto dei danni, eventuali testimoni
  5. Denunciare il sinistro alla propria assicurazione entro 3 giorni (obbligo contrattuale)
  6. Presentare richiesta formale di risarcimento (vedi sezioni successive)

 

 


RISARCIMENTO DIRETTO (CARD)

La procedura di indennizzo diretto (art. 149 Cod. Ass.) permette di chiedere il risarcimento alla propria compagnia, che poi recupera l'importo da quella del responsabile.

Quando si applica: sinistro tra due soli veicoli, entrambi assicurati e immatricolati in Italia, con lesioni lievi (invalidità permanente ? 9%) o soli danni alle cose. Dal 2024 la procedura è estesa anche alle compagnie assicurative con sede in altri Stati UE che operano in Italia.

Tempi di risposta della compagnia:

  • 30 giorni se i conducenti hanno firmato insieme il modulo CAI
  • 60 giorni per soli danni alle cose
  • 90 giorni per sinistri con danni alle persone

Se la compagnia non fa offerta entro questi termini, scattano interessi di mora e il danneggiato può agire in giudizio.

 

 


RISARCIMENTO ORDINARIO

Quando la procedura diretta non si applica (più di due veicoli, lesioni gravi, veicolo estero, ecc.), il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia del responsabile.

La richiesta va inviata tramite raccomandata A/R o PEC con documentazione completa del sinistro. Per sinistri con veicoli esteri UE: la richiesta va all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) o, in alternativa, alla CONSAP come organismo di indennizzo italiano.

 

 


DANNO BIOLOGICO E TABELLE

Il danno biologico (lesione alla salute) si quantifica con tabelle ufficiali:

  • Micropermanenti (fino al 9%): tabella stabilita per legge e aggiornata periodicamente dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) — aggiornata nel 2025
  • Lesioni gravi (oltre il 9%): in corso di adozione la Tabella Unica Nazionale per uniformare i risarcimenti su tutto il territorio (attualmente ogni Tribunale usa proprie tabelle, con le Tabelle di Milano come riferimento prevalente)

 


FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

Gestito da CONSAP, risarcisce i danni causati da:

  • Veicoli non identificati (solo danni a persone; i danni a cose sono risarciti solo con lesioni gravi)
  • Veicoli non assicurati
  • Veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta
  • Residenti italiani vittime di sinistri in UE causati da veicolo non identificato o non assicurato

Richiesta entro 2 mesi dall'incidente; risposta entro 2 mesi.

 

 


CLASSE DI MERITO E ATTESTATO DI RISCHIO

Il sistema bonus/malus classifica gli assicurati in 18 classi di merito (da 1 = migliore a 18 = peggiore). Ogni anno senza sinistri si sale di una classe (sconto); ogni sinistro con responsabilità fa scendere di 2 classi.

L'attestato di rischio viene rilasciato automaticamente dalla compagnia a ogni scadenza e contiene la classe CU (classe universale) che consente di cambiare compagnia mantenendo la propria storia assicurativa. L'attestato è valido 5 anni dal rilascio per dimostrare la propria storia.

Legge 177/2024 (Codice della Strada): i neopatentati che circolano con le nuove restrizioni (3 anni, limite 75kW/t) mantengono eventuali benefici dell'attestato di rischio del nucleo familiare convivente.

 

 


RIVALSA DELLA COMPAGNIA

La compagnia che ha risarcito il danno può rivalersi sul proprio assicurato in alcuni casi, tra cui:

  • Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti
  • Guida senza patente o con patente scaduta
  • Veicolo in circolazione nonostante fermo amministrativo o sequestro
  • Sinistro provocato intenzionalmente
  • Mancata denuncia del sinistro entro i termini

 


RECLAMI E CONTROVERSIE

  1. Reclamo alla compagnia: risposta entro 45 giorni
  2. IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): se insoddisfatti della risposta o dopo 45 giorni di silenzio. Reclamo online su ivass.it
  3. Arbitro Assicurativo (operativo dal 2024): alternativa stragiudiziale per controversie fino a € 150.000
  4. Giudice di Pace o Tribunale: per via giudiziaria — mediazione obbligatoria per le materie assicurative

Per diffide e messe in mora: sosonline.aduc.it — Messa in mora/diffida

 

 

 


LINK UTILI

  • IVASS — reclami, preventivatore, controllo polizze
  • CONSAP — Fondo di Garanzia Vittime della Strada
  • D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni) e D.Lgs. 184/2023 — su normattiva.it

 

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