Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Acquisti

Acquisti. Cosa fare se hai un problema con un bene o un servizio

Scheda · Redazione ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026 (Codice del Consumo artt. 49 e 141-bis; D.Lgs. 28/2010 — mediazione civile; delibere AGCOM 347/18/CONS e successive; D.Lgs. 206/2005)

Hai un problema con un prodotto o un servizio, hai contattato l'assistenza clienti e non ottieni risposta — o ottieni risposte inutili. Cosa fare? Esiste una sequenza precisa di azioni che, seguite nell'ordine giusto, aumentano significativamente le probabilità di risolvere il problema senza dover ricorrere al giudice.


Indice
PRIMA DI TUTTO: DOCUMENTARE
IL RECLAMO FORMALE
LA DIFFIDA E LA MESSA IN MORA
GLI ARBITRI DI SETTORE
LA MEDIAZIONE CIVILE
LA PIATTAFORMA ODR EUROPEA
IL GIUDICE DI PACE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINK UTILI

 


PRIMA DI TUTTO: DOCUMENTARE

Prima di qualsiasi azione formale, raccogli tutta la documentazione: contratto o condizioni generali, fatture o ricevute, screenshot delle comunicazioni (chat, email, ticket di assistenza), foto o video del prodotto difettoso, date di ogni contatto con l'azienda e risposta ricevuta. Senza documentazione è molto difficile far valere i propri diritti.

Tutte le comunicazioni formali successive vanno fatte per iscritto — email, PEC o raccomandata A/R — e conservate. Le comunicazioni telefoniche non lasciano traccia e non hanno valore probatorio.

 


IL RECLAMO FORMALE

Il primo passo è il reclamo formale scritto, distinto dai contatti informali con il call center. Invialo all'indirizzo email o PEC dell'ufficio reclami dell'azienda (deve essere indicato nelle condizioni generali o sul sito). Il reclamo deve contenere:

  • I tuoi dati e il numero di contratto o riferimento
  • La descrizione precisa del problema e le date in cui si è verificato
  • Cosa hai già fatto (contatti precedenti) senza ottenere soluzione
  • Cosa chiedi (rimborso, sostituzione, riparazione, cessazione del comportamento)
  • Un termine ragionevole per rispondere (di solito 15-30 giorni)

Per i settori regolamentati esistono termini di risposta obbligatori: 45 giorni per energia e gas (ARERA), 45 giorni per telefonia e internet (AGCOM), 30 giorni per i servizi bancari (Banca d'Italia). Il mancato rispetto di questi termini è già una violazione segnalabile all'autorità di settore.

 


LA DIFFIDA E LA MESSA IN MORA

Se il reclamo non ha esito, il passo successivo è la diffida formale, che costituisce in mora il debitore (art. 1219 c.c.) e fa decorrere gli interessi moratori. La diffida può essere inviata da te direttamente oppure tramite un'associazione di consumatori o un avvocato. Deve contenere una richiesta precisa con un termine ultimo (di solito 15 giorni) e l'avvertimento che in caso di mancato adempimento si ricorrerà alle vie legali o agli strumenti alternativi.

Una diffida proveniente da un'associazione di consumatori o da uno studio legale ha spesso un effetto deterrente maggiore rispetto a quella inviata dal singolo consumatore.

 


GLI ARBITRI DI SETTORE

Per i settori regolamentati esistono organismi specializzati, gratuiti per il consumatore, che decidono le controversie in modo vincolante:

  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per le controversie con banche, finanziarie, istituti di pagamento. Competente fino a 200.000 euro. La banca deve adeguarsi alla decisione pena la pubblicazione del nome sul sito ABF.
  • Arbitro Assicurativo (AAS): per le controversie con le compagnie assicurative, istituito nel 2025.
  • CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni): per le controversie con operatori di telefonia, internet e pay TV. Obbligatorio il tentativo di conciliazione prima di adire il giudice.
  • ARERA: per le controversie con i fornitori di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. La procedura di conciliazione è obbligatoria prima del ricorso al giudice.

 


LA MEDIAZIONE CIVILE

Per le controversie non coperte dagli arbitri di settore, è disponibile la mediazione civile (D.Lgs. 28/2010), obbligatoria come tentativo preliminare per alcune materie (condominio, locazioni, contratti assicurativi, bancari e finanziari) prima di poter adire il giudice. Si svolge davanti a un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Il costo è contenuto e l'accordo raggiunto ha valore esecutivo.

 


LA PIATTAFORMA ODR EUROPEA

Per le controversie con venditori stabiliti in un altro paese UE, è disponibile la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) della Commissione Europea (ec.europa.eu/consumers/odr): consente di avviare una procedura di risoluzione stragiudiziale online, collegandosi agli organismi ADR dei vari paesi. È gratuita per il consumatore.

 


IL GIUDICE DI PACE

Se tutti i tentativi stragiudiziali falliscono, il Giudice di Pace è competente per le controversie fino a 10.000 euro (riforma 2022). Le spese sono contenute e non è obbligatorio l'avvocato per cause fino a 1.100 euro. Prima di procedere, verifica se per la materia specifica è obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione.

 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINK UTILI

Schede correlate su questo sito:

 

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →