testata ADUC
D.l.111/2021 -  Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
Scarica e stampa il PDF
Normativa 
11 agosto 2021 9:49
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Visti  gli articoli  32 e 117,   secondo   e   terzo   comma,   della
Costituzione; 
Visto l'articolo 16  della  Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
Visto  il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Visto  il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona
bianca, alla lettera b) la Zona  gialla,  alla  lettera  c)  la  Zona
arancione e alla lettera d) la Zona rossa; 
Visto  il decreto-legge  1° aprile  2021,  n.  44,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
Visto  il decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
Visto il decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
Vista la dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la  prosecuzione
delle iniziative di carattere straordinario e urgente  intraprese  al
fine  di   fronteggiare   adeguatamente   possibili   situazioni   di
pregiudizio per la collettivita'; 
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il  quadro
delle vigenti misure di contenimento della  diffusione  del  predetto
virus in materia di istruzione scolastica, universita',  trasporti  e
attivita' sociali; 
Considerata la  necessita'  di  disporre  misure  urgenti  a  seguito
dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione  Lazio  tra
il 31 luglio e il 1° agosto 2021; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 2021; 
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e del Ministro della salute; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                                ART.1 
 
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022  e  misure  per
prevenire il contagio da SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  del  sistema
            nazionale di istruzione e nelle universita') 
 
1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di  assicurare  il  valore
della scuola  come  comunita'  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2
del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  l'attivita'
scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola
primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono
svolti in presenza.  Le  attivita'  didattiche  e  curriculari  delle
universita' sono svolte prioritariamente in presenza. 
 
2. Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita',
le seguenti misure minime di sicurezza: 
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore  ai
sei anni, per i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili
con l'uso  dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle
attivita' sportive; 
b) e'  raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza   di   sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e
universitari  ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o
temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
3. In  presenza  di  soggetti  risultati  positivi  all'infezione  da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e  dei  servizi
educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e  i  protocolli
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020,  n.  74,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  10-bis  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I  protocolli  e  le  linee  guida
possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni  di
sicurezza relative allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al  comma
2, lettera a), per le classi composte da studenti che  abbiano  tutti
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di  guarigione
in  corso  di  validita'.  Le  universita'  possono   derogare   alle
disposizioni di cui al comma 2, lettera a),  qualora  alle  attivita'
didattiche e  curriculari  partecipino  esclusivamente  studenti  che
abbiano completato il ciclo vaccinale o  abbiano  un  certificato  di
guarigione in corso di validita'. 
 
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di  cessazione  dello  stato  di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al
comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze  di
eccezionale  e  straordinaria  necessita'  dovuta  all'insorgenza  di
focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   I
provvedimenti di cui al primo  periodo  sono  motivatamente  adottati
sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalita', in particolare con riferimento  al
loro ambito  di  applicazione.  Laddove  siano  adottati  i  predetti
provvedimenti di deroga, resta sempre garantita  la  possibilita'  di
svolgere attivita'  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e  con
bisogni educativi speciali. 
 
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al
personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  quando  sono  rispettate  le
prescrizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida
e dai protocolli di cui al comma 3. 
 
6. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-bis e' inserito il seguente: 
 
                             "ART. 9-ter 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e
                           universitario) 
 
1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. 
 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte
del personale scolastico e di  quello  universitario  e'  considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
 
4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare
del  Ministro  dell'istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le  verifiche
di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalita'
individuate dalle universita'. 
 
5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.". 
 
7. Le disposizioni al presente  articolo  si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'. 
 
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  di  cui
commi  6  e  7  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento,
delle misure occorrenti per l'anno 2021  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone  e  attua  un  piano  di
screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata  la
spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  122,  comma   9,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  in
legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al
personale  supplente  chiamato  per  la  sostituzione  del  personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa  di  358  milioni  di
euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il  medesimo
anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
11. Il  Ministero  dell'istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per
la  copertura  di   eventuali   ulteriori   oneri   derivanti   dalla
sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del
decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
12. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
                               ART. 2 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 
 
1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-ter, come introdotto  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  e'
inserito il seguente: 
 
                           "ART. 9-quater 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 
 
1. A far data dal 1° settembre 2021  e  fino  al  31  dicembre  2021,
termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi
di trasporto e il loro utilizzo: 
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad
esclusione di quelli impiegati per  i  collegamenti  marittimi  nello
Stretto di Messina; 
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di
tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; 
d) autobus adibiti a servizi di  trasporto  di  persone,  ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
e) autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con   conducente,   ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico locale e regionale. 
 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i  loro  delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo  comma  1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
 
4.-La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.". 
 
 
                               ART. 3 
 
             (Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020) 
 
1. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo,  del  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n. 74, le parole "altresi'  sui  dati  monitorati"  sono
sostituite dalle seguenti: ", ove ritenuto necessario,". 
 
 
                               ART. 4 
 
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in  materia  di
                   spettacoli aperti al pubblico) 
 
1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni
sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5,  commi
2 e 3, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e'  possibile
prevedere  modalita'  di  assegnazione  dei  posti   alternative   al
distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
 
2. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  per  la
partecipazione del pubblico agli eventi e  competizioni  sportivi  di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
zona  bianca  la  capienza  consentita  al  chiuso  non  puo'  essere
superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata. 
 
3. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  gli
spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  in  zona  bianca  la  capienza
consentita al chiuso non puo' essere superiore al  35  per  cento  di
quella massima autorizzata nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di
spettatori superiore a 2500. 
 
 
                               ART. 5 
 
                   (Disposizioni di coordinamento) 
 
1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere  utilizzate,  oltre
che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui  agli  articoli
9-ter  e  9-quater  del  medesimo  decreto-legge  n.  52  del   2021,
introdotti dal presente decreto. 
 
2. Le  somme  confluite  sul  conto  corrente  di   tesoreria   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli  articoli  40  e
42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  sono  trasferite,
per le finalita' di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli
obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilita' speciale  del
commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  previa  iscrizione  sul  fondo  per  le
emergenze  nazionali  nell'ambito   del   bilancio   autonomo   della
Presidenza del consiglio dei ministri. 
 
 
                               ART. 6 
 
       (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino) 
 
1. Ai soggetti in possesso di un  certificato  di  vaccinazione  anti
SARS-Cov-2 rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie  della
Repubblica di San Marino, nelle more  dell'adozione  della  circolare
del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali,  e
comunque  non  oltre  il  15  ottobre  2021,  non  si  applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9-bis,  9-ter  e  9-quater,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
 
 
                               ART. 7 
 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti
 degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio) 
 
1. In considerazione  dell'attacco  subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Lazio, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del 15 settembre 2021. 
 
2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali  adottano  ogni  misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole  durata  e
la celere conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  con
priorita' per quelli da considerare  urgenti,  anche  sulla  base  di
motivate istanze degli interessati. 
 
3. In caso di inoperativita' dei  siti  istituzionali  della  Regione
Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui  al
comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 
                               ART. 8 
 
              (Proroga del contingente "Strade sicure") 
 
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da  parte  delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 ottobre 2021. 
 
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma  1  e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.751.765  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
 
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
 
4. Ai  fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
                               ART. 9 
 
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003,  n.
                                128) 
 
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4  giugno  2003,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, dopo la parola "individua" sono aggiunte le  seguenti:
"il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero"; 
b) al comma 3, dopo le  parole  "dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ovvero dal", sono aggiunte  le  seguenti:  "Ministro,  anche
senza portafoglio, o dal". 
 
 
                               ART.10 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 agosto 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione 
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS