Cara ADUC
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Domanda
6 febbraio 2014
Salve, in qualità di vs. socio sostenitore anche per il 2014 (rinnovata oggi adesione tramite bonifico bancario) chiedo cortesemente vs. parere e consiglio in merito alla mia intenzione di procedere alla domanda di revoca dell'amministratrice mediante azione di volontaria giurisdizione.
Lo scorso 16 gennaio ho inviato raccomandata A.R. all'amministratrice per (ri)chiederle di mettere a disposizione tuta la documentazione contabile 2013 unitamente ai movimenti del conto corrente con dominiale. Ciò sia a seguito di precedente richiesta mail dello scorso luglio (rimasta senza risposta), sia in ottemperanza al disposto della nuova legge 2201/2012. Ma altresì in ottemperanza ad accordi scritti fin dal 2003 (e più volte reiterati pure verbalmente in sede assembleare), dove si era convenuto che in ogni momento i rappresentanti di scala ed i condòmini potevano verificare/chiedere la
documentazione gestionale e prendere visione dei movimenti del conto corrente.
Poiché nella lettera avevo specificato che se dopo 8 (otto) giorni dalla data di (sua) ricezione della raccomandata (avvenuta il 20/01/2014) non fosse stata soddisfatta la mia domanda di verificare/acquisire la documentazione avrei ritenuto la cosa come un (suo) palese rifiuto ad ottemperare, avrei deciso di procedere alla richiesta di cui sopra presentando regolare domanda al giudice, avvalendomi della possibilità di agire mediante la volontaria giurisdizione (senza assistenza legale in quanto troppo costosa).
A questo punto chiedo: cos'altro devo eventualmente fare prima di formalizzare l'azione e quindi presentarmi al tribunale locale per depositare la domanda di revoca? Devo notificare qualcos'altro all'amministratrice? Non c'è bisogno di chiedere alcuna convocazione di assemblea, visto che la decisione di agire, in base al rifiuto di cui sopra nonché ad altre comprovate e reiterate irregolarità (di cui possiedo copiosa documentazione)l'iniziativa è solo mia? Grazie per i consigli e pareri che vorrete gentilmente fornire; e che mi saranno utili per procedere.
Allego comunque file pdf contenente copia della mia raccomandata dello scorso 16/01/14
Cordialmente
Antonio, da Arese (MI)
Lo scorso 16 gennaio ho inviato raccomandata A.R. all'amministratrice per (ri)chiederle di mettere a disposizione tuta la documentazione contabile 2013 unitamente ai movimenti del conto corrente con dominiale. Ciò sia a seguito di precedente richiesta mail dello scorso luglio (rimasta senza risposta), sia in ottemperanza al disposto della nuova legge 2201/2012. Ma altresì in ottemperanza ad accordi scritti fin dal 2003 (e più volte reiterati pure verbalmente in sede assembleare), dove si era convenuto che in ogni momento i rappresentanti di scala ed i condòmini potevano verificare/chiedere la
documentazione gestionale e prendere visione dei movimenti del conto corrente.
Poiché nella lettera avevo specificato che se dopo 8 (otto) giorni dalla data di (sua) ricezione della raccomandata (avvenuta il 20/01/2014) non fosse stata soddisfatta la mia domanda di verificare/acquisire la documentazione avrei ritenuto la cosa come un (suo) palese rifiuto ad ottemperare, avrei deciso di procedere alla richiesta di cui sopra presentando regolare domanda al giudice, avvalendomi della possibilità di agire mediante la volontaria giurisdizione (senza assistenza legale in quanto troppo costosa).
A questo punto chiedo: cos'altro devo eventualmente fare prima di formalizzare l'azione e quindi presentarmi al tribunale locale per depositare la domanda di revoca? Devo notificare qualcos'altro all'amministratrice? Non c'è bisogno di chiedere alcuna convocazione di assemblea, visto che la decisione di agire, in base al rifiuto di cui sopra nonché ad altre comprovate e reiterate irregolarità (di cui possiedo copiosa documentazione)l'iniziativa è solo mia? Grazie per i consigli e pareri che vorrete gentilmente fornire; e che mi saranno utili per procedere.
Allego comunque file pdf contenente copia della mia raccomandata dello scorso 16/01/14
Cordialmente
Antonio, da Arese (MI)
Risposta ADUC
le suggeriamo, a titolo precauzionale, di inviare una lettera raccomandata a.r. all'amministratrice in cui la avvertirà della decisione di promuovere l'azione nei suoi confronti e specificando che depositerà il ricorso entro 7 giorni dal ricevimento della missiva.
Prima di rivolgersi al Tribunale si assicuri che la documentazione a cui Lei fa riferimento sia effettivamente copiosa e riguardi i punti che autorizzano il ricorso alla Giustizia.
Tali motivi sono: mancata informazione dell’assemblea di azione legale nei confronti del condominio; mancata presentazione per due anni del rendiconto della gestione; qualora vi siano fondati sospetti di irregolarità nella gestione condominiale in violazione dei doveri posti dalla legge o dal regolamento condominiale (es. omesso pagamento delle spese dei servizi comuni pur con disponibilità economica, omessa azione legale per recupero somme consistenti).
La legge prevede che il ricorso possa essere depositato anche da un solo condomino ma sarebbe opportuno che lei avvertisse i Suoi condomini perché gli stessi potrebbero avere anche altre informazioni utili e poiché la Sua decisione avrà dei riflessi diretti anche nei loro confronti.
Da ultimo, corrisponde al vero che per tale procedura non occorre l'avvocato ma al fine di verificare se ci sono le condizioni di procedibilità, sulla base della Sua documentazione che noi non conosciamo, riteniamo opportuno chiedere un parere per poi procedere da soli.
Prima di rivolgersi al Tribunale si assicuri che la documentazione a cui Lei fa riferimento sia effettivamente copiosa e riguardi i punti che autorizzano il ricorso alla Giustizia.
Tali motivi sono: mancata informazione dell’assemblea di azione legale nei confronti del condominio; mancata presentazione per due anni del rendiconto della gestione; qualora vi siano fondati sospetti di irregolarità nella gestione condominiale in violazione dei doveri posti dalla legge o dal regolamento condominiale (es. omesso pagamento delle spese dei servizi comuni pur con disponibilità economica, omessa azione legale per recupero somme consistenti).
La legge prevede che il ricorso possa essere depositato anche da un solo condomino ma sarebbe opportuno che lei avvertisse i Suoi condomini perché gli stessi potrebbero avere anche altre informazioni utili e poiché la Sua decisione avrà dei riflessi diretti anche nei loro confronti.
Da ultimo, corrisponde al vero che per tale procedura non occorre l'avvocato ma al fine di verificare se ci sono le condizioni di procedibilità, sulla base della Sua documentazione che noi non conosciamo, riteniamo opportuno chiedere un parere per poi procedere da soli.
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