Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

videocitofono

21 marzo 2014
Domanda 21 marzo 2014
Buongiorno, ho comprato casa ad agosto del 2011. i lavori non erano terminati. il citofono non funzionante era appeso al muro. mi hanno allacciato la corrente il 23 agosto e poi nei giorni successivi l'elettricista dell'impresa di costruzioni mi ha fatto funzionare il videocitofono. ai primi di agosto 2013 il videocitofono ha smesso di funzionare. ho chiamato la stessa impresa di elettricisti e dopo varie sollecitazioni sono venuti a ripararlo al 23 novembre. mi hanno chiesto 458 euro della riparazione + manodopera. per me la garanzia parte da quando mi hanno fatto funzionare il citofono, per loro da quando l'hanno appeso al muro. chi ha ragione? grazie per la risposta
Bruno, da Capriate S.gervasio (BG)

Risposta ADUC
dalla sua mail comprendo che l'immobile è stato da lei acquistato, prima del termine dei lavori, da un'impresa di costruzioni la quale ha poi provveduto ad inviare presso la sua abitazione un suo incaricato per l'installazione e messa in funzione del citofono e videocitofono. In conseguenza, risulterebbe un impegno della impresa alla installazione e messa in funzione del citofono e video citofono successivamente all'acquisto dell'immobile.
In primo luogo, appare rilevante poter dimostrare che l'allacciamento della corrente è avvenuto alla fine del mese di agosto 2011 al fine di confermare che il "collaudo" dell'apparecchio citofono e videocitofono è avvenuto solo in tale data.
Inoltre, è altrettanto importante verificare se le problematiche rilevate all'apparecchio, due anni dopo dall'allacciamento, sono dovute a vizi cosiddetti "occulti" dello stesso ovvero a difetti che non erano da lei conoscibili al momento della installazione e messa in funzione. Per la valutazione del difetto dovrebbe controllare la descrizione dell'intervento nella fattura inviatale per la riparazione.
Nell'ipotesi in cui il difetto che ha causato l'interruzione del funzionamento del citofono sia riferibile ad un vizio originario dell'apparecchio stesso e non ad un problema di usura, è necessario che al momento della scoperta, o comunque entro sessanta giorni dalla stessa, abbia inviato una lettera raccomandata o una mail alla impresa denunciando la problematica lamentata.
Infatti, se la riparazione è stata effettuato dalla stessa impresa intervenuta nel 2011, possiamo inquadrare il suo caso nel contratto d'appalto sulla base del disposto di cui all'art. 1667 del Codice Civile che tratta delle difformità e vizi dell'opera.
Tuttavia detta disposizione prevede, al terzo comma, che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Pertanto, nel suo caso, detto termine è superato. Tuttavia la medesima norma stabilisce che qualora sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Pertanto, in sintesi, è fondamentale che abbia comunicato formalmente alla impresa il malfunzionamento del citofono entro 60 giorni dalla scoperta e, comune, attraverso l'invio di una lettera o una mail.
In questo caso, se può dimostrare che l'intervento è stato reso necessario da un difetto originario dell'apparecchio, pur non potendo agire direttamente potrà sempre difendersi in un eventuale giudizio.
Diversamente, in assenza di una comunicazione scritta all'impresa che ha installato e collaudato il citofono, non ha più tutele dal nostro ordinamento e dovrà provvedere al saldo della fattura.
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