Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Vicini rumorosi

13 marzo 2018
Domanda 13 marzo 2018
Buongiorno, sono un vostro socio sostenitore in quanto si sta aprendo una azione legale tramite il vostro Avv. Laura Cecchini per altre ragioni. Il mio problema è di carattere condominiale, vicini confinanti con il mio appartamento piuttosto incivili e rumorosi specie nelle ore notturne. Il condominio è al corrente di questo problema ancor prima del mio trasloco in questo stabile a maggio 2017. E tramite avvocato, lettere, ammonizioni varie non è riuscito a fa rispettare le basilari regole di convivenza. Da quella data tutte le notti sono costretto a sentire i vicini, vociare, schiamazzi, volume del televisore alto e rumori di vario genere. Gli altri vicini compreso il proprietario dell'appartamento dove vive questa famiglia sembrano impotenti e rassegnati e subiscono come lo sto facendo io. Allego un file più dettagliato della storia. Vi prego aiutatemi con tutta la vostra professionalità a risolvere questo mio problema. Grazie cordiali saluti
Salvatore, da Reggio Emilia (RE)

Risposta ADUC
Il regolamento condominiale può determinare gli orari entro cui svolgere attività rumorose. Esso può specificare quali siano le attività da evitare per garantire la pacifica convivenza e anche, derogando al codice civile in tema di immissioni rumorose, porre limitazioni maggiori rispetto alla legge. Pertanto, qualora vi sia un regolamento condominiale, la liceità o meno del rumore deve determinarsi sulla base del regolamento prima ancora che sulle previsioni normative.
Tuttavia quando il regolamento condominiale, le norme e i richiami dell’amministratore di condominio risultino inutili, è consigliabile rivolgersi alle istituzioni o contattare un avvocato che valuterà quali strade percorrere per risolvere il problema.
Il soggetto destinatario delle molestie può da solo e senza l’ausilio di un legale:
1) Presentare un esposto al Sindaco del comune di residenza, su carta semplice e consegnato alla segreteria comunale che provvederà a protocollarlo. L’esposto dovrà contenere le generalità della parte istante e quelle del vicino rumoroso, con l’indicazione degli orari e dei rumori che provocano molestia. È consigliabile aggiungere nell’esposto la richiesta di un confronto conciliatorio, al fine di redimere la lite in sede stragiudiziale;
2) Rivolgersi all’A.R.P.A. (Ente Regionale per la Protezione Ambientale), che provvederà a eseguire un sopralluogo per rilevare la quantità, in decibel, di rumore percepito nell’abitazione. Per mezzo di questo intervento, ci si può rendere conto se il livello di rumore è idoneo o meno a configurare un danno alla persona e se ci sono gli estremi per agire. Oltretutto tale rilevazione rimane come utile elemento probatorio da produrre in un’eventuale causa. Esiste un limite, stabilito dalla Corte di Cassazione, alle emissioni sonore nelle zone residenziali che equivale a 3 decibel.
Con l’intervento del legale, invece, si potrà valutare di percorrere una o più delle seguenti strade:
1) Inviare una diffida ad adempiere, nella quale s’invita il vicino rumoroso a non tenere condotte che possano turbare la tranquillità e la quiete;
2) Ricorrere al Giudice di Pace per chiedere l’inibizione delle immissioni rumorose. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha fatto notare come l’eccesso dei rumori che si propagano all’interno di un condominio possono risultare “nocivi per la salute umana” e per questo debbono essere rimossi. Nel caso di mancata rimozione scatterebbe il risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato.
3) Nei casi di rumore continuo e potenzialmente lesivo per la salute del ricorrente, richiedere al giudice un procedimento d’urgenza, sempre quando la richiesta sia giuridicamente fondata (ossia, se i rumori siano tali da creare disturbo) e vi siano pericoli gravi e incombenti (irreparabilità, gravità ed imminenza del danno);
4) Inoltrare richiesta di tutela penale. Questa può chiedersi nei casi più gravi. La legge sanziona la condotta di molestie sonore con un ammenda fino a 309 euro oppure con la reclusione fino a 3 mesi;
5) Nel caso sia in corso un procedimento civile per porre fine alla condotta dannosa, richiedere al giudice, prima che questi emani la condanna, di stabilire una somma di denaro da corrispondere, a titolo di risarcimento danni, per ogni qual volta il vicino, pur dopo la sentenza, faccia rumori.
[1] Art. 844 c.c.: cfr. C. Cass. sent. del 07/01/2004, n.23, Trib. Bologna, sez. III, 11/05/2004.
[2] C. Cass. 09/06/2010, n. 24503.
[3] C. Cass. 14/12/2011, 26898.
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