Cara ADUC
Viaggio nozze Messico Luglio
Domanda
14 maggio 2009
Buonasera,
avrei bisogno urgente di aiuto.
Il 23 Febbraio abbiamo prenotato un viaggio in Messico con partenza 20 luglio e ritorno il 2 agosto.
Appena avuta la comunicazione dell'influenza abbiamo chiesto all'agenzia di viaggio come potevamo fare per cambiare destinazione.
Premetto che il viaggio è organizzato con Viaggidea Spa.
l'11 Marzo abbiamo versato un acconto di euro 1400,00.
La compagnia aerea è Iberia.
Allora l'agenzia dopo vari "non si sa ancora niente" ci ha detto che possiamo cambiare destinazione ma dobbiamo volare solo con Iberia perchè i biglietti sono stati già emessi. Altrimenti c'è da pagare una penale pari all'acconto versato (1.400,00 euro).
Insomma dopo varie probabili destinazioni ci hanno comunicato che possiamo andare solo in America o in SudAfrica senza subire le penali (perchè Iberia vola solo in queste destinazioni). Ovviamente il Sudafrica lo abbiamo escluso perchè molto costoso. E sinceramente ci piacerebbe altro.
Vi chiedo se è veramente così perchè oggi ho letto un comunicato che vi allego.
Vi prego di rispondermi appena possibile.
N.B. il contratto è regolato dalla CCV L. 27/12/1977 n. 1084 e dal codice del consumo.
Roberta, da Viterbo (VT)
avrei bisogno urgente di aiuto.
Il 23 Febbraio abbiamo prenotato un viaggio in Messico con partenza 20 luglio e ritorno il 2 agosto.
Appena avuta la comunicazione dell'influenza abbiamo chiesto all'agenzia di viaggio come potevamo fare per cambiare destinazione.
Premetto che il viaggio è organizzato con Viaggidea Spa.
l'11 Marzo abbiamo versato un acconto di euro 1400,00.
La compagnia aerea è Iberia.
Allora l'agenzia dopo vari "non si sa ancora niente" ci ha detto che possiamo cambiare destinazione ma dobbiamo volare solo con Iberia perchè i biglietti sono stati già emessi. Altrimenti c'è da pagare una penale pari all'acconto versato (1.400,00 euro).
Insomma dopo varie probabili destinazioni ci hanno comunicato che possiamo andare solo in America o in SudAfrica senza subire le penali (perchè Iberia vola solo in queste destinazioni). Ovviamente il Sudafrica lo abbiamo escluso perchè molto costoso. E sinceramente ci piacerebbe altro.
Vi chiedo se è veramente così perchè oggi ho letto un comunicato che vi allego.
Vi prego di rispondermi appena possibile.
N.B. il contratto è regolato dalla CCV L. 27/12/1977 n. 1084 e dal codice del consumo.
Roberta, da Viterbo (VT)
Risposta ADUC
La materia e' regolata dal Codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), e in particolare dall'articolo 92, in cui si parla del caso di un pacchetto turistico che "viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore".
Se, per motivi di sicurezza, il ministero degli Esteri italiano esplicitamente sconsiglia di partire per quella specifica destinazione, ed il tour operator cancella il viaggio, il consumatore ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, oppure alla restituzione dei soldi entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione.
Se invece il tour operator non cancella il viaggio, asserendo che l'indicazione del Governo non e' sufficientemente perentoria, stara' al consumatore decidere se partire o meno. In questo caso, pero', il tour operator potrebbe richiedere tutte le penali previste nel contratto di viaggio, asserendo che il consumatore ha disdetto di sua spontanea volonta'. In caso di disaccordo con il tour operator, se si ritiene che il viaggio sia comunque troppo rischioso e che l'avvertimento del Governo sia sufficientemente tassativo, conviene ufficializzare sin da subito le proprie richieste -viaggio alternativo, buono o restituzione di quanto pagato- tramite una raccomandata a/r di messa in mora:
clicca qui
Si tenga presente che in entrambi questi casi non si ha diritto ad un risarcimento danni per il mancato viaggio, e che il ministero degli Esteri, nel giro di pochi giorni (a seconda dell'evoluzione della situazione) potrebbe sostituire l'attuale avvertimento con un piu' generico invito.
Se, per motivi di sicurezza, il ministero degli Esteri italiano esplicitamente sconsiglia di partire per quella specifica destinazione, ed il tour operator cancella il viaggio, il consumatore ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, oppure alla restituzione dei soldi entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione.
Se invece il tour operator non cancella il viaggio, asserendo che l'indicazione del Governo non e' sufficientemente perentoria, stara' al consumatore decidere se partire o meno. In questo caso, pero', il tour operator potrebbe richiedere tutte le penali previste nel contratto di viaggio, asserendo che il consumatore ha disdetto di sua spontanea volonta'. In caso di disaccordo con il tour operator, se si ritiene che il viaggio sia comunque troppo rischioso e che l'avvertimento del Governo sia sufficientemente tassativo, conviene ufficializzare sin da subito le proprie richieste -viaggio alternativo, buono o restituzione di quanto pagato- tramite una raccomandata a/r di messa in mora:
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Si tenga presente che in entrambi questi casi non si ha diritto ad un risarcimento danni per il mancato viaggio, e che il ministero degli Esteri, nel giro di pochi giorni (a seconda dell'evoluzione della situazione) potrebbe sostituire l'attuale avvertimento con un piu' generico invito.
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