Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 settembre 2005
Il 25 agosto scorso, durante le vacanze, mi sono recata in un maneggio, durante la passeggiata all'interno del recinto e in presenza dell'istruttore, il cavallo si e' imbizzarrito e mi ha disarcionata. La caduta mi ha procurato la frattura del bacino oltre a varie contusioni. Purtroppo non sono potuta ripartire a Milano, a casa mia, ed anche attualmente mi trovo in Sardegna perche' sono impossibilitata a ripartire. Mi ritrovo e mi ritrovero' con diversi disagi in quanto ho una bimba di 3 mesi e mio marito dovra' rimanere a casa senza stipendio per 2 mesi ad accudire sia me che mia figlia. Il proprietario/strutture del maneggio dice che non essendo stata assicurata non ho diritto a nessun risarcimento da parte sua. E' possibile che per un maneggio aperto al pubblico non ci sia una assicurazione obbligatoria? Come mi posso tutelare? Attendo con ansia una vostra risposta, grazie.
Debora, da Sedriano
Debora, da Sedriano
Risposta ADUC
Il suo quesito ci ha stimolato ad approfondire l'argomento, presso l'Isvap e l'Ufficio assicurazioni del Ministero delle Attivita' produttive che hanno escluso l'obbligo legislativo di assicurazione per i gestore di maneggi. Questo, pero', non preclude la possibilita' di richiedere al proprietario del maneggio il risarcimento dei danni da lei subiti mentre stava prendendo una lezione su un cavallo di sua proprieta'. Certo, se mentre era in groppa prendeva a coltellate il cavallo, e' probabile che il gestore riuscira' a dimostrare la sua irresponsabilita'. Fuori da casi simili proceda tramite raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui Se ancora i danni complessivi non fossero evidenti, si limiti a preavvertire che quantifichera' appena possibile, concedendo 15 giorni per darle conferma scritta dell'assunzione di responsabilita' e avvertendo che in difetto adira' le vie legali. Se effettivamente il maneggio non e' assicurato restistera' in tutti i modi alle sue richieste, risultando inutile anche una conciliazione davanti a un giudice di pace. Pertanto, supponendo che i danni subiti (spese sostenute, mancati guadagni, ecc.) superino abbondantemente la competenza del giudice di pace in contenzioso, valuti l'opportunita' di consultare un legale se la raccomandata non producesse effetti.
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