Cara ADUC
vendita immobile abitativo locato
Domanda
30 giugno 2018
Buongiorno,
abito da 10 anni in un appartamento con contratto locazione 4+4.
Il proprietario ha manifestato l'intenzione di vendere e io ho fatto alcune proposte per acquistarlo.
Nel frattempo altre persone si sono avvicendate a visionare l'appartamento tramite un'agenzia immobiliare incaricata dal proprietario.
Quando sembrava avessimo raggiunto un'accordo, volendo formalizzare, il proprietario mi ha confessato che ha già firmato accordo con altro acquirente e poichè l'acquirente gli ha già versato un'acconto ed è stata indicata sull'accordo una data precisa per liberare l'immobile io devo andarmene entro pochi mesi.
Da quanto ho compreso il nuovo acquirente compra l'immobile per abitarvi e non per investimento (se fosse per investimento suppongo che semplicemente pagherei affitto al nuovo proprietario fino allo scadere del mio contratto)
Considerata la condotta del proprietario non so più quanto ci sia di vero in ciò che mi dice ma ammesso che lo sia, chiedo se veramente sono costretto a rispettare accordi sui quali nessuno mi ha interpellato.
Preciso che in 10 anni ho sempre pagato puntualmente e che il proprietario non mi ha mai notificato nulla.
Grazie
Cordiali saluti
Mirka, dalla provincia di MO
abito da 10 anni in un appartamento con contratto locazione 4+4.
Il proprietario ha manifestato l'intenzione di vendere e io ho fatto alcune proposte per acquistarlo.
Nel frattempo altre persone si sono avvicendate a visionare l'appartamento tramite un'agenzia immobiliare incaricata dal proprietario.
Quando sembrava avessimo raggiunto un'accordo, volendo formalizzare, il proprietario mi ha confessato che ha già firmato accordo con altro acquirente e poichè l'acquirente gli ha già versato un'acconto ed è stata indicata sull'accordo una data precisa per liberare l'immobile io devo andarmene entro pochi mesi.
Da quanto ho compreso il nuovo acquirente compra l'immobile per abitarvi e non per investimento (se fosse per investimento suppongo che semplicemente pagherei affitto al nuovo proprietario fino allo scadere del mio contratto)
Considerata la condotta del proprietario non so più quanto ci sia di vero in ciò che mi dice ma ammesso che lo sia, chiedo se veramente sono costretto a rispettare accordi sui quali nessuno mi ha interpellato.
Preciso che in 10 anni ho sempre pagato puntualmente e che il proprietario non mi ha mai notificato nulla.
Grazie
Cordiali saluti
Mirka, dalla provincia di MO
Risposta ADUC
Il diritto di prelazione, si ricorda, è quello che permette a un soggetto, in caso di costituzione di un negozio giuridico, di essere preferito rispetto ad altri e alle stesse condizioni.
Tale diritto, per quanto qui interessa, è previsto, in particolare, dalla lettera g) dell'articolo 3 della legge numero 431 del 1998, in base al quale esso opera quando il locatore, alla prima scadenza, nega il rinnovo del contratto in quanto intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello nel quale eventualmente abiti.
In tal caso, infatti, l'inquilino ha diritto a essere preferito rispetto ad altri eventuali potenziali acquirenti.
Se tali circostanza ricorrono, il proprietario, prima di vendere, deve comunicare preventivamente al conduttore per iscritto la sua intenzione di vendere.
Tale comunicazione deve avvenire attraverso atto notificato per il tramite dell'ufficiale giudiziario, con l'indicazione del corrispettivo e delle condizioni di compravendita.
Il locatore, poi, è tenuto a invitare il conduttore (o i conduttori) a esercitare o meno il diritto di prelazione.
L'inquilino, quindi, si deve determinare in un senso o in un altro entro sessanta giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione, sempre mediante atto da notificare, questa volta al locatore, per il tramite dell'ufficiale giudiziario.
A stabilirlo è l'articolo 38 della legge numero 392/1978, il quale precisa anche che, nel caso in cui l'inquilino decida di esercitare il proprio diritto di prelazione, dovrà provvedere (contestualmente alla stipula del contratto di compravendita o preliminare) a versare il prezzo di acquisto entro trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui gli sia stata notificata la comunicazione del proprietario.
Se lei si sente scartato ingiustamente dalla trattativa, può fare valere le sue ragioni basate sulla mancanza di comunicazione scritta.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Tale diritto, per quanto qui interessa, è previsto, in particolare, dalla lettera g) dell'articolo 3 della legge numero 431 del 1998, in base al quale esso opera quando il locatore, alla prima scadenza, nega il rinnovo del contratto in quanto intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello nel quale eventualmente abiti.
In tal caso, infatti, l'inquilino ha diritto a essere preferito rispetto ad altri eventuali potenziali acquirenti.
Se tali circostanza ricorrono, il proprietario, prima di vendere, deve comunicare preventivamente al conduttore per iscritto la sua intenzione di vendere.
Tale comunicazione deve avvenire attraverso atto notificato per il tramite dell'ufficiale giudiziario, con l'indicazione del corrispettivo e delle condizioni di compravendita.
Il locatore, poi, è tenuto a invitare il conduttore (o i conduttori) a esercitare o meno il diritto di prelazione.
L'inquilino, quindi, si deve determinare in un senso o in un altro entro sessanta giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione, sempre mediante atto da notificare, questa volta al locatore, per il tramite dell'ufficiale giudiziario.
A stabilirlo è l'articolo 38 della legge numero 392/1978, il quale precisa anche che, nel caso in cui l'inquilino decida di esercitare il proprio diritto di prelazione, dovrà provvedere (contestualmente alla stipula del contratto di compravendita o preliminare) a versare il prezzo di acquisto entro trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui gli sia stata notificata la comunicazione del proprietario.
Se lei si sente scartato ingiustamente dalla trattativa, può fare valere le sue ragioni basate sulla mancanza di comunicazione scritta.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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