Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Vendita auto da privato a privato

16 gennaio 2009
Domanda 16 gennaio 2009
Buon giorno vi scrivo per un quesito che mi affligge.
Ho rivenduto un'auto acquistata da privato ad un privato e a distanza di circa un mese, lui mi chiama e mi dice che mancava un pezzo del motore (l'auto al momento della consegna era perfettamente marciante), adesso l'acquirente asserisce che vuole sporgere denuncia nei mie confronti in quanto non gli avevo fatto presente questo.
Voglio inoltre precisare che l'acquirente aveva provato e verificato, qualche giorno prima l'auto e secondo questo avevamo pattuito un consistente sconto.
Il giorno del passaggio di proprietà prima della consegna, oltre alla firma sul cdp gli faccio firmare una carta sulla quale indicava che l'acquirente aveva visto, provato e verificato l'auto e che veniva venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, come vista e piaciuta, ed essendo una vendita tra privati era esclusa ogni forma di garanzia.
Sul foglio veniva anche riportato lo sconto rispetto al prezzo inizialmente chiesto e un consiglio sui lavori di normali manutenzione da fare.
Adesso lui pretende la recessione del contratto...tutto questo è possibile? Qualora mi denunciasse potrei controquerelarlo per calunnia?
Devo dare una forma di garanzia anche su un prodotto usato? Cosa posso sapere cosa ha fatto lui dell'auto dopo che gliela ho consegnata? Grazie anticipatamente per l'eventuale e gentile risposta.
Marco, da Bolzano (BZ)

Risposta ADUC
non sapendo di quale pezzo mancante si parla, andiamo per ipotesi.
Se questo era presente al momento della vendita, ed era tra i pezzi che il compratore ha visionato, riteniamo che nessuna responsabilita' possa esserle addebitata.
Se invece si tratta di un pezzo non visibile esternamente, che lei non sapeva essere mancante, e che non e' stato oggetto di controllo da parte sua, ne' da parte del compratore, questi puo' chiedere la riparazione a sue spese. Riteniamo che la risoluzione del contratto sia un rimedio eccessivo, a meno che il vizio riscontrato non sia grave.
Anche la compravendita tra privati sottosta' alle regole stabilite dal codice civile (artt. 1470 e ss.c.c.), compreso il periodo di garanzia (un anno).
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