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La vecchia Ici sull'abitazione principale

30 maggio 2018
Domanda 30 maggio 2018
La vecchia Ici sull'abitazione principale: alcuni Comuni battono cassa sui coniugi che risiedono in immobili separati
Articolo di Claudia Moretti
25-10-2012 12:16
Con l'introduzione dell'Imu, ed in particolare con l'art.13 comma 2 del DL 201/2011, si è posto fine alla possibilità di considerare abitazione principale -e ottenere così le relative agevolazioni fiscali - due case di proprietà ove i coniugi hanno distinta dimora, sebbene solamente per gli immobili ubicati nel medesimo comune: "Se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all'interno dello stesso territorio comunale, l'agevolazione si applica ad un solo immobile.”
Diversamente ai tempi dell'Ici, ove le agevolazioni prima e le esenzioni poi, trovavano varie possibilità di espansione nelle case al mare, in montagna e quant'altro. Bastava prendervi residenza e si presumeva che tale fosse la dimora abituale del residente, anche ai fini Ici.
Tutto questo in piena disinvoltura di un Paese abituato agli escamotage, ai quali l'amministrazione finanziaria non poneva, evidentemente, granché attenzione, né opposto alcuna reale resistenza.
Di recente, tuttavia, col supporto di una sentenza della Corte di Cassazione, n. 14389 del 15-6-2010, alcune amministrazioni comunali si sono, come dire, “risvegliate” ed hanno richiesto retroattivamente ai propri residenti informazioni e autocertificazioni volte a svelare le fittizie abitazioni principali e, nella sostanza, a batter cassa nei confronti dei nuclei familiari che hanno goduto dei benefici in questione.
Ecco in sintesi il caso affrontato dalla Corte e le ragioni esposte nella sentenza.
Due coniugi, non separati né con una rottura del legame familiare in corso, avevano dichiarato due distinte residenze anagrafiche e conseguenti distinte abitazioni principali ai fini Ici. La moglie dimorava abitualmente a Bolzano con i figli, il marito in una casa, di presunta villeggiatura a dire dell'amministrazione, in altro Comune. A prescindere dal certificato anagrafico (che fa fede fino a prova contraria), la Corte accoglie le ragioni del Comune che interpreta restrittivamente la normativa secondo cui, “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. (D.lgs. 504/1992, art. 8 c. 2)
Secondo la Corte, il riferimento esplicito ai familiari è determinante a risolvere il caso. Poiché il codice civile disciplina puntualmente gli obblighi fra coniugi, tra cui quello di stabilire comune dimora familiare e quello della coabitazione – salve esigenze lavorative specifiche-, laddove non sia provato lo spostamento della propria dimora abituale dovuto alla “frattura del rapporto di convivenza”, si ha abitazione principale tutti insieme, dove dimora l'intera famiglia.
Sebbene..omissis... Chiedo ulteriori notizie allo scopo di consentirmi di provvedere urgentemente a chiedere l'intervento del Garante.
Maria Pia (PA)

Risposta ADUC
la sentenza della Corte di Cassazione, n. 14389 del 15-6-2010, dà facoltà ai comuni accertatori il recupero delle somme ICI dovute in caso di residenza dei coniugi non separati in comuni diversi, fermi restando i limiti della prescrizione del tributo. Legittimo pertanto il rigetto dell'istanza allegato.
Ci sfugge infine il suo accenno ad un presunto intervento di un Garante.
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