Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Tutela dei venditori

7 marzo 2008
Domanda 7 marzo 2008
Cara ADUC,
premetto che questa è una lettera atipica, in quanto proviene "dall'altra parte della barricata", anche se spesso ci si dimentica che chi è venditore da una
parte, è poi anche consumatore dall'altra, quindi una buona difesa dei diritti è a vantaggio della società tutta.
Lavoro nel settore Retail, presso un negozio specializzato in vendita di oggetti elettronici, e, quotidianamente, devo scontrarmi con la mala-informazione
che molti clienti ricevono, talvolta purtroppo anche da associazioni come la vostra.
A parte il diritto di recesso a cui tutti pensano di avere diritto, e in questo per fortuna siete chiari nell'esporre che è valido solo per vendite fuori da esercizi commerciali, il problema maggiore deriva dalla famosa garanzia dei due anni a carico del venditore.
Come bene è scritto nella legge, si parla di "difetto di conformità", cosa ben diversa dal guasto. Non per altro esistono i due termini.
Con difetto difatti si intende un vizio di forma che il bene presenta all'origine, e viene quindi applicata questa legge per garantire al consumatore che il venditore scelga scrupolosamente la merce e i produttori da trattare, al fine di garantire appunto una buona qualità costruttiva del bene venduto.
Facendo buona questa definizione di "difetto di conformità" viene dato per assunto che il difetto stesso fosse presente all'origine SOLO se si manifesta
entro i primi sei mesi dalla consegna del bene.
Tradotto: se un cliente mi si presenta dopo 1 anno e mezzo invocando il secondo anno di garanzia a mio carico, non è compito suo dimostrare che il
"difetto" e non "guasto" che lamenta fosse già presente al momento della consegna?
Vi ringrazio anticipatamente se vorrete rispondere
Emanuele, da Milano (MI)

Risposta ADUC
se invece di "sparare nel mucchio" con la sua infelicissima e gratuita frase "talvolta purtroppo anche da associazioni come la vostra" (riferita a chi da' cattive informazioni sui propri diritti ai consumatori) si fosse adoperato a leggere la vasta pubblicistica che abbiamo pubblicato in merito, si sarebbe risparmiato questa tirata di orecchie che le stiamo facendo.
La nostra scheda pratica e' molto chiara, cosi' come la legge:
clicca qui
Dopo i primi sei mesi dall'acquisto, l'esistenza del vizio deve essere dimostrata dall'acquirente, anche, eventualmente, con perizia. Ma faccia attenzione, perche' la legge e' chiara in merito e la sua interpretazione riduttiva e' sbagliata: il vizio su cui grava questa garanzia di legge e' di conformita' e/o di produzione, dove per produzione si intende un difetto originario che, per come e' stato costruito l'oggetto, ne compromette il funzionamento.
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