Cara ADUC
Truffa telefonica
Domanda
12 gennaio 2018
Salve
mia zia paga la bolletta telefonica, Wind Infostrada, tramite addebito bancario. Il conto corrente dove è addebitata la bolletta è il mio. Su questa linea è compreso Internet No Stop. In questa offerta è compresa anche l'offerta key (la sim la utilizzo per uno smartphone) il cui costo è zero. Nonostante ciò ho scoperto che per anni su questa sim ho pagato una voce chiamata "costo chiamate" il cui costo superava sempre i 60 euro a bolletta. Tramite indagini ho scoperto che si tratta di un servizio esterno alla Wind che si chiama PrimaVisione. Io non ho mai attivato questo servizio, sul mio smartphone utilizzo sempre il wi fi di casa mia (che non ha niente a che fare con Infostrada), quando sono fuori casa la connessione della wind la utilizzo solo per Whatsapp, non ho mai navigato. Tanto meno ha mai navigato su internet mia zia, che l'11 ottobre scorso ha compiuto 99 anni. Mi è stato assicurato che questo servizio, PrimaVisione, è stato finalmente disattivato ma posso chiedere un rimborso per tutti gli anni che questo servizio è stato attivo a mia insaputa? Grazie
Raimondo, da Napoli (NA)
mia zia paga la bolletta telefonica, Wind Infostrada, tramite addebito bancario. Il conto corrente dove è addebitata la bolletta è il mio. Su questa linea è compreso Internet No Stop. In questa offerta è compresa anche l'offerta key (la sim la utilizzo per uno smartphone) il cui costo è zero. Nonostante ciò ho scoperto che per anni su questa sim ho pagato una voce chiamata "costo chiamate" il cui costo superava sempre i 60 euro a bolletta. Tramite indagini ho scoperto che si tratta di un servizio esterno alla Wind che si chiama PrimaVisione. Io non ho mai attivato questo servizio, sul mio smartphone utilizzo sempre il wi fi di casa mia (che non ha niente a che fare con Infostrada), quando sono fuori casa la connessione della wind la utilizzo solo per Whatsapp, non ho mai navigato. Tanto meno ha mai navigato su internet mia zia, che l'11 ottobre scorso ha compiuto 99 anni. Mi è stato assicurato che questo servizio, PrimaVisione, è stato finalmente disattivato ma posso chiedere un rimborso per tutti gli anni che questo servizio è stato attivo a mia insaputa? Grazie
Raimondo, da Napoli (NA)
Risposta ADUC
Il codice del consumo prevede che in caso di contatto telefonico l'operatore debba, all'inizio della conversazione, rivelare la propria identità e anche quella della persona o società per conto della quale sta chiamando, nonché specificare lo scopo (commerciale) della chiamata.
Le informazioni obbligatorie in questo caso vengono date a voce ma comunque il consumatore è vincolato solo dopo la firma dell'offerta, solo quindi dopo che ha accettato l'offerta per iscritto.
Riguardo alle modalità di accettazione scritta venditore e consumatore possono mettersi d'accordo prevedendo modalità anche diverse dal classico invio cartaceo per posta, per esempio con invio tramite supporto durevole (invio file, cd rom, dischetto, pennetta, etc.) e conferma via mail, fax, sms o altro mezzo, anche eventualmente con firma elettronica. Su questo fa fede la registrazione telefonica e la prova grava sul gestore chiamante.
Se lei non ha mai sottoscritto l'offerta prima visione, può richiedere il rimborso.
Dal 1 Gennaio 2012 i gestori telefonici sono tenuti a corrispondere in maniera automatica alcuni indennizzi mediante accredito a partire dalla prima fattura successiva all'accertamento del disservizio.
Tale accertamento deve esser fatto entro 45 giorni dalla ricezione della segnalazione dell'utente.
L'utente dovra' quindi inviare una segnalazione del disservizio al gestore, meglio se per raccomandata a/r, con le proprie richieste (tra cui quella di pagare l'indennizzo). Le tariffe dell'indennizzo sono specificate nella ns. scheda https://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.php#Voce_2
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
Le informazioni obbligatorie in questo caso vengono date a voce ma comunque il consumatore è vincolato solo dopo la firma dell'offerta, solo quindi dopo che ha accettato l'offerta per iscritto.
Riguardo alle modalità di accettazione scritta venditore e consumatore possono mettersi d'accordo prevedendo modalità anche diverse dal classico invio cartaceo per posta, per esempio con invio tramite supporto durevole (invio file, cd rom, dischetto, pennetta, etc.) e conferma via mail, fax, sms o altro mezzo, anche eventualmente con firma elettronica. Su questo fa fede la registrazione telefonica e la prova grava sul gestore chiamante.
Se lei non ha mai sottoscritto l'offerta prima visione, può richiedere il rimborso.
Dal 1 Gennaio 2012 i gestori telefonici sono tenuti a corrispondere in maniera automatica alcuni indennizzi mediante accredito a partire dalla prima fattura successiva all'accertamento del disservizio.
Tale accertamento deve esser fatto entro 45 giorni dalla ricezione della segnalazione dell'utente.
L'utente dovra' quindi inviare una segnalazione del disservizio al gestore, meglio se per raccomandata a/r, con le proprie richieste (tra cui quella di pagare l'indennizzo). Le tariffe dell'indennizzo sono specificate nella ns. scheda https://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.php#Voce_2
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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