Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Truffa Amministratore

13 maggio 2008
Domanda 13 maggio 2008
vorrei porvi un quesito che mi tormenta da mesi:
nel maggio 2006 ho venduto l'immobile senza pendenze nei confronti del condominio.
nel dicembre 2006 vengo convocato ad una assemblea straordinaria( non ho potere decisionale) per una richiesta di pagamento per fornitura di gasolio non pagato tra il 2000 ed il 2003.
l'assemblea delibera di demandare ad avvocato il procedimento sia per la verifica di quanto richiesto che per passare alle vie legali nei confronti del vecchio amministratore per appropriazione indebita.
questo perchè sembra che le spese condominiali di quegli anni non siano state utilizzate per pagare tali fornitura. il debito risulterebbe di ¤ 30.000
ad aprile 2008 vengo convocato dall'attuale amministratore all'assemblea ordinaria dei prossimi gg per assistere alle decisioni che il condominio prenderà nei confronti di un decreto ingiuntivo pervenuto con scadenza giugno 2008.
domanda:
non è un debito lasciato da parte mia ma una truffa che il condominio si trova ad affrontare dal 2006 al 2008. è lecito che perchè pendenze del condominio negli anni 2000.-2003 vengano richieste a me e non al nuovo proprietario, ripeto io non ho lascito rate non pagate.
che senso ha convocarmi con tanto di delega ad una assemblea a cui non ho diritto di voto?
il vecchio amministratore si è tutelato divenendo un nullatenente e quindi il condominio sembrerebbe propenso a non procedere nei suoi confronti(non è scappato in asia ma risiede sempre in zona)
perchè devo subire una decisione di un'ente in cui non ho potere decisionale?
il decreto è nei confronti del condominio e delle sue unità immobiliari, quindi non più di mia pertinenza.
é lecito che il condominio richieda a me tali spese e non all'attuale proprietario?
chiedo cortese valutazione
Marco, da Busto Arsizio (VA)

Risposta ADUC
le spese condominiali che fanno riferimento all'anno in corso ed a quello precedente la vendita, sono richiedili, in solido all'acquirente ed al venditore (art. 63 disp. att. c.c.). Tutte le precedenti sono a suo carico. E' evidente che il condominio abbia subito un danno. Tuttavia, e' lo stesso condominio a dovere rispondere delle proprie obbligazione ed eventualmente rifarsi sul vecchio amministratore. Trattandosi di debiti maturati molto prima della cessione è lei a doverne rispondere, facendo, in seguito ed anche singolarmente, causa la vecchio amministratore per vedersi risarcito il danno.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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