Cara ADUC
Tiscali - restituzione promozione goduta
Domanda
14 novembre 2014
Salve,
chiedo consiglio su una questione che ho visto essere abbastanza frequente su questo sito, quella della restituzione delle promozioni godute a Tiscali in caso di passaggio ad altro operatore entro i 24 mesi dalla sottoscrizione dell'abbonamento. E' successo anche a me, per cui Tiscali mi richiede 340 euro per essere passato a Fastweb anzitempo. Ho visto che più volte in questo sito si ritiene che tali somme siano dovute.
Ho trovato a tal proposito una delibera del 2013 del Corecom di Reggio Calabria in cui si dava ragione all'istante (il consumatore) perché:
1. "..non risulta sottoscritta la correlativa clausola, né è stato documentato nel modulo di adesione o nelle CGC, allegate agli atti, il criterio di calcolo o di determinazione delle somme, con assenza di trasparenza contrattuale"
2. "l’anzidetta voce non è da ritenersi in linea con il dettato normativo contenuto nell’art. 1, co. 3, del decreto Bersani bis (convertito con L. n. 40/2007). In particolare, la disposizione appena richiamata recita testualmente: “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle…omissis”.
Come chiarito dalla Direzione Tutela dei Consumatori, lo spirito della norma è quello di garantire la massima concorrenza fra le offerte disponibili sul mercato, per rafforzare il diritto di scelta dei consumatori. La norma resterebbe lettera morta ove, invece, l’operatore imponesse all’utente di corrispondere delle somme svincolate da costi effettivamente sostenuti e documentati.
Orbene, come sopra anticipato, nel contratto sottoscritto dall’istante, la voce “adsl – restituzione promozione goduta” addebitata all’istante, non è giustificata da costi sostenuti dall’operatore, né è precisata nel suo effettivo ammontare. Si dispone, quindi, lo storno di tale somma nell’ambito della fattura di riferimento, così come precisato nel capo successivo."
Vorrei sapere se tali considerazioni sono da ritenersi tutt'ora valide e possano rappresentare una un appiglio per una eventuale istanza al Corecom regionale.
Grazie, saluti.
Leonardo, da Firenze (FI)
chiedo consiglio su una questione che ho visto essere abbastanza frequente su questo sito, quella della restituzione delle promozioni godute a Tiscali in caso di passaggio ad altro operatore entro i 24 mesi dalla sottoscrizione dell'abbonamento. E' successo anche a me, per cui Tiscali mi richiede 340 euro per essere passato a Fastweb anzitempo. Ho visto che più volte in questo sito si ritiene che tali somme siano dovute.
Ho trovato a tal proposito una delibera del 2013 del Corecom di Reggio Calabria in cui si dava ragione all'istante (il consumatore) perché:
1. "..non risulta sottoscritta la correlativa clausola, né è stato documentato nel modulo di adesione o nelle CGC, allegate agli atti, il criterio di calcolo o di determinazione delle somme, con assenza di trasparenza contrattuale"
2. "l’anzidetta voce non è da ritenersi in linea con il dettato normativo contenuto nell’art. 1, co. 3, del decreto Bersani bis (convertito con L. n. 40/2007). In particolare, la disposizione appena richiamata recita testualmente: “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle…omissis”.
Come chiarito dalla Direzione Tutela dei Consumatori, lo spirito della norma è quello di garantire la massima concorrenza fra le offerte disponibili sul mercato, per rafforzare il diritto di scelta dei consumatori. La norma resterebbe lettera morta ove, invece, l’operatore imponesse all’utente di corrispondere delle somme svincolate da costi effettivamente sostenuti e documentati.
Orbene, come sopra anticipato, nel contratto sottoscritto dall’istante, la voce “adsl – restituzione promozione goduta” addebitata all’istante, non è giustificata da costi sostenuti dall’operatore, né è precisata nel suo effettivo ammontare. Si dispone, quindi, lo storno di tale somma nell’ambito della fattura di riferimento, così come precisato nel capo successivo."
Vorrei sapere se tali considerazioni sono da ritenersi tutt'ora valide e possano rappresentare una un appiglio per una eventuale istanza al Corecom regionale.
Grazie, saluti.
Leonardo, da Firenze (FI)
Risposta ADUC
dovrebbe darci qualche ulteriore informazione del suo contratto; le penali sono legittime ma non posso eccedere l'ammontare delle somme previste da una specifica promozione tariffaria del periodo goduto fino alla dismissione del servizio. Sono invece dovute le eventuali rate mancanti di pagamento di telefoni o prodotti simili acquistati nell'occasione della sottoscrizione del contratto.
Ogni altra penale potrebbe essere vessatoria.
Ogni altra penale potrebbe essere vessatoria.
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