Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Tiscali pagamento dopo disdetta

25 febbraio 2008
Domanda 25 febbraio 2008
Spett.Le Aduc,
il 31.12.07 il postino mi ha recapitato l'avviso di ricevimento della raccomandata da me spedita a Tiscali relativa alla disdetta del contratto iniziato il 10.02.06.
Nonostante tale disdetta ho appena ricevuto la fattura relativa al servizio del bimestre gennaio-febbraio 2008. Ho quindi telefonato per avere chiarimenti e mi hanno detto che il servizio deve essere pagato fino all'interruzione del servizio che mediamente avviene dopo trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. Oggi siamo al 22 di febbraio e il servizio risulta ancora attivo ai loro terminali.
Nel contratto Tiscali - condizioni generali - c'è una clausola nella quale scrivono: "resta inteso che il cliente dovrà corrispondere a Tiscali tutti i corrispettivi maturati per i servizi fruiti sino alla data della effettiva cessazione del servizio per qualsiasi ragione intervenuta.
Non è legittimo aspettarsi che la data riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata sia l'ultimo giorno di effettivo pagamento del servizio? E se loro impiegassero sei mesi per l'interruzione significa che devo pagare per sei mesi ancora? Come devo agire?
Nella speranza di essermi spiegata con chiarezza, aspetto fiduciosamente una Vs.risposta.
Grazie.
Daniela, da Castelvolturno (CE)

Risposta ADUC
secondo la legge Bersani loro hanno trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di disdetta (anticipata). Quindi riterremmo questo il tempo massimo di fatturazione. Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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