Cara ADUC
Ticket sulla diagnostica
Domanda
2 settembre 2009
Trattasi di coniugi ultra 65enni con reddito individuale e denunce separate (730) non superiori 36.151,98 ¤. Per quanto riguarda il ticket relativo alla diagnostica vige una normativa, di non chiarissima interpretazione, che prevede l'esenzione per gli ultra 65enni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 ¤. Ammesso che si debba intendere il caso in questione quale nucleo familiare, si dovrebbe applicare il cumulo che, superando la somma indicata, li rende pertanto soggetti al pagamento del ticket. Nel caso citato, uno dei coniugi è affetto da malattia di Alzheimer, invalido al 100%, pertanto soggetto ad esenzione, l'altro coniuge comunque dovrebbe pagare il ticket. Ma dal momento che al coniuge ammalato sono stati bloccati tutti i redditi con provvedimento del Giudice Tutelare e nomina di un Amministratore di Sostegno, per vincolati e soggetti a controllo periodico e sensibili limitazioni di spesa se non debitamente autorizzate, di fatto, non è attuabile l'applicazione del cumulo, essendo i due redditi gestiti separatamente e pertanto non cumulabili. In questa situazione, non essendo l'effettiva applicazione del cumulo, si dovrebbe riconoscere all'altro coniuge il diritto di esenzione non avendo questi un reddito individuale superiore a 36.151,98 ¤. Se no esiste una casistica in merito all'interpretazione del caso, quale percorso e a chi ci si può rivolgere per avere una definitiva e motivata risposta, visto che tutti gli uffici interpellati hanno dato risposte vaghe e sommarie, comunque non esaurienti e tanto meno risolutive. Vi sono due aspetti della questione che è bene tener presente: quello fiscale che esige l'applicazione del cumulo e pertanto il pagamento del ticket e quello legale, cioè il diritto di esigere l'effettiva applicazione del cumulo o, quanto meno, il riconoscimento della impossibilità di farlo e pertanto la mancata condizione dell'obbligo del pagamento. Altra considerazione significativa si evidenzia nel caso nel caso che il coniuge invalido, soggetto a controllo, abbia un pensione medio alta, comunque non superiore alla quota indicata, e l'altro coniuge, con una pensione molto più bassa, per effetto del cumulo, dovrebbe pagare il ticket, superando i 36,151,98, pur essendo impossibilitato ad usufruire degli effetti del cumulo perchè soggetti a limiti imposti e controlli del Giudice tutelare. In fiduciosa attesa, ringrazio e porgo distinti saluti.
Giacomo, da Verbania (VB)
Giacomo, da Verbania (VB)
Risposta ADUC
riteniamo che la nomina di un amministratore di sostegno non interferisca con la gestione reddituale ai fini fiscali. La nomina in se' infatti non porta alcun mutamento al quadro fiscale. Le consigliamo pero', per maggior sicurezza, di porre la questione direttamente al giudice tutelare per le indicazioni necessarie.
ADUC Salute - clicca qui
ADUC Salute - clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti