Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Termini convocazione assemblea ordinaria

23 dicembre 2014
Domanda 23 dicembre 2014
Gradirei chiarire il disposto di un comma dell'art. 1129 C.civ. (L. 220/2012) circa i corretti termini di convocazione assemblea e presentazione rendiconto da parte dell'amministratrice. Faccio presente che il nostro regolamento contrattuale cita testualmente. L'ultima assemblea condominiale per la discussione/approvazione della nostra gestione ordinaria 2012 si è tenuta il 17/04/2013. Per quanto riguarda invece l'esercizio gestionale 2013 (che a norma di regolamento avrebbe dovuto tenersi entro febbraio, e comunque non oltre giugno 2014),a tutt'oggi nessuna assemblea è stata più convocata. E nemmeno fornita la relativa documentazione. Chiedo pertanto se, alla luce di quanto disposto dal suddetto novellato art.1129, tale mancata convocazione entro i termini previsti costituisce o meno grave irregolarità. Mi è stato detto da un condomino che essendosi tenuta l'ultima assemblea (per la gestione 2012) il 17/04/2013, ossia prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (cioè 18/06/2013), forse l'amministratrice avrebbe ancora tempo di convocare l'assemblea per la gestione 2013 (e fornire la relativa documentazione) fino a tutto giugno 2015. Mentre sempre entro tale termine dovrà invece convocare l'assemblea (e fornire i documenti) per la gestione 2014. In pratica, che potrebbe indire persino un'unica assemblea per discutere entro il 30/06/2015 i due esercizi gestionali: 2013 e 2014. È vero? Grazie.
Antonio, da Arese (MI)

Risposta ADUC
a nostro avviso, l'amministratore è inadempiente. Il fatto che la precedente assemblea si fosse tenuta il 17/04/2013 non significa che l'amministratore è autorizzato a saltare un anno, e far approvare il rendiconto di due anni in una sola assemblea. Il rendiconto deve essere oggetto di assemblea annuale (art. 1130, numero 1)! Si tratta di grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129, comma 12, numero 1). Quindi, ciascun condomino può agire giudizialmente per la revoca dell'amministratore. Ma consigliamo, prima di agire, di mettere in mora l'amministratore. Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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