Cara ADUC
Termine presentazione liberatoria assegni
Domanda
18 aprile 2016
Ho pagato la penale del 10% per assegno impagato in prima presentazione nei termini di legge, ma presentato in banca la liberatoria del creditore due giorni dopo la scadenza. Mi hanno detto che devono comunque procedere all'iscrizione CAI ed alla segnalazione alla Prefettura per l'applicazione delle sanzioni. E' corretto?
Risposta ADUC
L'Arbitro Bancario Finanziario si è espresso in materia di iscrizione CAI- stabilendo che, ove venga fornita dall’interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento entro il suddetto termine, la banca che non vi abbia ancora provveduto è esonerata dal procedere all'iscrizione del nominativo in CAI, né può, secondo buona fede, procedervi; mentre, se l'iscrizione è stata già effettuata, non sussistendo più le condizioni per la permanenza in CAI del nome del traente che ha adempiuto, la banca deve richiederne la cancellazione.
Il ragionamento prende spunto dall'Ordinanza della Corte Costituzionale 319 del 27 luglio 2006 che ha fissato il principio secondo cui non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia provveduto a trasmettere il nominativo del traente all'archivio CAI dopo che le era stata fornita – ancorché successivamente allo spirare del termine dei 60 giorni – la prova dell’avvenuto pagamento in "tempestivo ritardo", e quella in cui la prova dell’avvenuto pagamento sia stata fornita non solo dopo la scadere dei 60 giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge, del nominativo del traente al suddetto archivio.
Riguardo la segnalazione alla Prefettura, invece, il discorso è assai più complicato e non ci risultano provvedimenti dei Giudici a favore di clienti.
Il ragionamento prende spunto dall'Ordinanza della Corte Costituzionale 319 del 27 luglio 2006 che ha fissato il principio secondo cui non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia provveduto a trasmettere il nominativo del traente all'archivio CAI dopo che le era stata fornita – ancorché successivamente allo spirare del termine dei 60 giorni – la prova dell’avvenuto pagamento in "tempestivo ritardo", e quella in cui la prova dell’avvenuto pagamento sia stata fornita non solo dopo la scadere dei 60 giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge, del nominativo del traente al suddetto archivio.
Riguardo la segnalazione alla Prefettura, invece, il discorso è assai più complicato e non ci risultano provvedimenti dei Giudici a favore di clienti.
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