Cara ADUC
Telecom, leggi per rimozione cavi
Domanda
12 settembre 2008
Cara ADUC,
a molti privati capita di dover rimuovere, causa ristrutturazione, i cavi Telecom e ENEL per poter eseguire i lavori.
Ai lunghi tempi di attesa dovuti all'intervento dei tecnici competenti, che talvolta è necessario sollecitare più volte, si aggiungono anche le richieste di costi.
Come nel mio caso: Ristrutturazione di un edificio di mia proprietà con richiesta di rimozione dei cavi ENEL e Telecom. Entrambi i gestori hanno richiesto un contributo spese per l'esecuzione dei lavori.
Sono tenuto a pagare?
Dopo essermi documentato ho verificato l'eventuale presenza in conservatoria comunale di un documento di servitù, primo passo indispensabile poiché l'art.92 al comma 7 cita:
"Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù."
Tale servitù, nel mio caso, non esiste. Quindi non sarei tenuto a versare alcuna indennità.
In precedenti occasioni voi avete però precisato di verificare l'esistenza in conservatoria comunale di una servitù per NON dover pagare l'indennità al gestore, ma ciò non è in contraddizione con l'art. 92 dove si specifica che non si deve alcuna indennità a meno che non vi sia un documento che stabilisca diversamente?
Proseguendo:
Il gestore però fa riferimento all'art. 231 del D.P.R. 29.03.1973 n. 156 (legge abrogata) il quale, al I comma rivendica la Pubblica Utilità degli impianti.
Ma nella sentenza del Tribunale di Roma del 15 ottobre 1996 si era già stabilito che: "Benchè l'esercizio telefonico costituisca un pubblico servizio, la cui titolarità è stata trasferita dal soggetto pubblico a quello privato con apposito atto di concessione avente natura pubblicistica, non tutte le attività svolte dalla società concessionaria costituiscono espressione dell'esercizio del pubblico servizio. Bisogna al riguardo distinguere, all'interno della titolarità soggettiva della concessione, le attività sottoposte al regime concessorio da quelle, spesso contemporaneamente presenti, sottoposte all'ordinario regime privatistico. L'acquisizione di beni strumentali da parte della concessionaria non rientra tra le attività soggette al regime pubblicistico e pertanto deve escludersi che i soggetti preposti a tali acquisti rivestano la qualifica di incaricati di pubblico servizio".
Anche in questo caso sembrerebbe che non debba alcuna indennità.
A questo punto volevo sapere, e concludo, se esiste la possibilità di procedere a posteriori con la richiesta per il rimborso da parte di Telecom ed ENEL di quanto versato inizialmente per non tardare ulteriormente i lavori.
Saluti.
Andrea, da Verona (VR)
a molti privati capita di dover rimuovere, causa ristrutturazione, i cavi Telecom e ENEL per poter eseguire i lavori.
Ai lunghi tempi di attesa dovuti all'intervento dei tecnici competenti, che talvolta è necessario sollecitare più volte, si aggiungono anche le richieste di costi.
Come nel mio caso: Ristrutturazione di un edificio di mia proprietà con richiesta di rimozione dei cavi ENEL e Telecom. Entrambi i gestori hanno richiesto un contributo spese per l'esecuzione dei lavori.
Sono tenuto a pagare?
Dopo essermi documentato ho verificato l'eventuale presenza in conservatoria comunale di un documento di servitù, primo passo indispensabile poiché l'art.92 al comma 7 cita:
"Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù."
Tale servitù, nel mio caso, non esiste. Quindi non sarei tenuto a versare alcuna indennità.
In precedenti occasioni voi avete però precisato di verificare l'esistenza in conservatoria comunale di una servitù per NON dover pagare l'indennità al gestore, ma ciò non è in contraddizione con l'art. 92 dove si specifica che non si deve alcuna indennità a meno che non vi sia un documento che stabilisca diversamente?
Proseguendo:
Il gestore però fa riferimento all'art. 231 del D.P.R. 29.03.1973 n. 156 (legge abrogata) il quale, al I comma rivendica la Pubblica Utilità degli impianti.
Ma nella sentenza del Tribunale di Roma del 15 ottobre 1996 si era già stabilito che: "Benchè l'esercizio telefonico costituisca un pubblico servizio, la cui titolarità è stata trasferita dal soggetto pubblico a quello privato con apposito atto di concessione avente natura pubblicistica, non tutte le attività svolte dalla società concessionaria costituiscono espressione dell'esercizio del pubblico servizio. Bisogna al riguardo distinguere, all'interno della titolarità soggettiva della concessione, le attività sottoposte al regime concessorio da quelle, spesso contemporaneamente presenti, sottoposte all'ordinario regime privatistico. L'acquisizione di beni strumentali da parte della concessionaria non rientra tra le attività soggette al regime pubblicistico e pertanto deve escludersi che i soggetti preposti a tali acquisti rivestano la qualifica di incaricati di pubblico servizio".
Anche in questo caso sembrerebbe che non debba alcuna indennità.
A questo punto volevo sapere, e concludo, se esiste la possibilità di procedere a posteriori con la richiesta per il rimborso da parte di Telecom ed ENEL di quanto versato inizialmente per non tardare ulteriormente i lavori.
Saluti.
Andrea, da Verona (VR)
Risposta ADUC
a nostro avviso, il servizio di pubblica utilita' svolto dai gestori esiste. Opinione che abbiamo maturato per esperienza, facendo riferimento a sentenze e pronunce delle varie autorita'. Opinione che cambieremmo volentieri, ma che in questo momento non ci sembra ben supportata, soprattutto perche' occorrerebbe farlo con una causa giudiziaria che, per avere un carattere piu' o meno definitivo dovrebbe provocare una pronuncia legislativa o ministeriale di una certa autorevolezza.
Ponga intanto il quesito all'autorita' delle Comunicazioni: clicca qui
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