Cara ADUC
Telecom blocca le connessioni peer to peer
Domanda
13 febbraio 2009
Sptt. Aduc. vi scrivo in forma "scremata" una possibile raccomandata che ho scritto modificando i Vs moduli perchè non calzanti al mio problema:
[...]
Nella fattura n.x tutte le connessioni effettuate tre le ore 01.00 e 03.00 non le riconosco nella maniera più assoluta. Sono trascorsi 23 giorni dall'invio di un fax al Vs numero(num) dove esortavo ad un controllo tecnico ai Vs apparati e ad uno storno delle connessioni pagate, ma non effettuate eventualmente trovate dopo tale controllo.
Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta.
Con la nuova fattura bimetrale n. del periodo xxx, noto ancora connessioni che non riconosco in quanto io sottoscritto ha tenuto nota, tramite software, di tutte le connessioni effettuate.
Contesto inoltre il blocco operato dalla vostra societa' della velocità di download a 500Kbps (Kbit per second) relativo all'accesso a tutti i siti Internet e le disconnessioni al momento dell'utilizzo di software peer-to-peer riscontrate dal sottoscritto sulla propria linea Adsl.
Tale comportamento risulta illegittimo per i seguenti motivi:
1) nel contratto non vi e' alcun riferimento alla possibilita' da parte vostra di apporre blocchi di accesso specificamente mirati ad un certo tipo di protocollo durante la navigazione in Rete. Trattasi, pertanto, di una modifica unilaterale non prevista nel contratto e quindi una violazione dello stesso;
2) tale pratica risulta lesiva della liberta' di pensiero e della sua diffusione, protetti da Trattati internazionali, dalla Costituzione, nonche' in maniera specifica dall'art. 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) che recita: "La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
-liberta' di comunicazione;
-segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
-liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'."
-il filtro operato dalla vostra societa' specificamente mirato a limitare l'accesso a siti Internet o programmi peer-to-peer, in quanto discrezionale e non regolamentato, appare lesivo della liberta' di concorrenza poiche' impedisce ad altre societa' di esercitare la loro iniziativa economica attraverso lo strumento di Internet -ad esempio, televisioni online o gaming online che usano tale protocollo.
Aggiungo che nel primo mese di abbonamento navigavo alla velocità di 2Mbps, ora questa velocità è raggiungibile dal sottoscritto solo cambiando la SIM con cui mi connetto; ciò per dimostrare che non sussistono problemi tecnici dovuti alla Vs linea o ai miei apparati hardware.
Manuel, da Este (PD)
[...]
Nella fattura n.x tutte le connessioni effettuate tre le ore 01.00 e 03.00 non le riconosco nella maniera più assoluta. Sono trascorsi 23 giorni dall'invio di un fax al Vs numero(num) dove esortavo ad un controllo tecnico ai Vs apparati e ad uno storno delle connessioni pagate, ma non effettuate eventualmente trovate dopo tale controllo.
Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta.
Con la nuova fattura bimetrale n. del periodo xxx, noto ancora connessioni che non riconosco in quanto io sottoscritto ha tenuto nota, tramite software, di tutte le connessioni effettuate.
Contesto inoltre il blocco operato dalla vostra societa' della velocità di download a 500Kbps (Kbit per second) relativo all'accesso a tutti i siti Internet e le disconnessioni al momento dell'utilizzo di software peer-to-peer riscontrate dal sottoscritto sulla propria linea Adsl.
Tale comportamento risulta illegittimo per i seguenti motivi:
1) nel contratto non vi e' alcun riferimento alla possibilita' da parte vostra di apporre blocchi di accesso specificamente mirati ad un certo tipo di protocollo durante la navigazione in Rete. Trattasi, pertanto, di una modifica unilaterale non prevista nel contratto e quindi una violazione dello stesso;
2) tale pratica risulta lesiva della liberta' di pensiero e della sua diffusione, protetti da Trattati internazionali, dalla Costituzione, nonche' in maniera specifica dall'art. 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) che recita: "La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
-liberta' di comunicazione;
-segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
-liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'."
-il filtro operato dalla vostra societa' specificamente mirato a limitare l'accesso a siti Internet o programmi peer-to-peer, in quanto discrezionale e non regolamentato, appare lesivo della liberta' di concorrenza poiche' impedisce ad altre societa' di esercitare la loro iniziativa economica attraverso lo strumento di Internet -ad esempio, televisioni online o gaming online che usano tale protocollo.
Aggiungo che nel primo mese di abbonamento navigavo alla velocità di 2Mbps, ora questa velocità è raggiungibile dal sottoscritto solo cambiando la SIM con cui mi connetto; ciò per dimostrare che non sussistono problemi tecnici dovuti alla Vs linea o ai miei apparati hardware.
Manuel, da Este (PD)
Risposta ADUC
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