Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

La Telecom annulla disdetta senza richiesta e chiede il pagamento del periodo "guadagnato"

4 settembre 2009
Domanda 4 settembre 2009
Spett. ADUC,
abbiamo disdetto tramite il 187 la nostra linea+ADSL di Telecom Italia per cambio di residenza. Ci è stata data come data di cessazione il 18 giugno 2009.
La Telecom ci ha chiamato chiedendoci il motivo della cessazione ed abbiamo spiegato che cambiavano provincia e la nuova residenza non dispone di copertura adsl. Il 20 giugno rispediamo a Telecom il router Alice. A fine luglio ci accorgiamo che il numero è ancora attivo. Chiamando la Telecom e fornendo il numero della pratica ci viene detto che il recesso è stato ANNULLATO PER RINUNCIA DELL'ABBONATO. Abbiamo informato che non è mai esistita tale rinuncia da parte nostra e che è stato un disservizio dell'operatore Telecom che ci ha chiamato. Reinoltriamo richiesta chiedendo la fatturazione fino al 18 giugno. Ci è arrivata fattura per il bimestre fino a fine Luglio e la Telecom ci dice che era nostra responsabilità accertarci della cessazione e che quelle somme sono loro dovute.
Domanda: abbiamo errato a non inviare disdetta via A/R ma avendo rispedito il router, fatto richiesta di cambio di residenza (tutto cartaceo) abbiamo diritto a richiedere la giusta fatturazione solo fino al 18 giugno e non fino al 25 agosto? Riteniamo che l'errore sia stato del dipendente Telecom e che sia imputabile alla Società.
Vi ringrazio per la Vostra attività.
Cordiali saluti,
Fabrizio, da Cremenaga (VA)

Risposta ADUC
si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=132889
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: http://www.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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