Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Tele2, filtri p2p illegittimi

10 settembre 2007
Domanda 10 settembre 2007
Salve, ho disdetto nel mese di maggio 2007 il contratto adsl Tele2 con raccomandata a/r e richiesta da parte del mio legale di un congruo risarcimento danni in quanto ritengo che la compagnia telefonica di cui sopra ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali e tecniche appunto del contratto adsl. Le modifiche consistevano nell'aver applicato, senza avviso ne' apparente giustificazione, dei filtri ai piu' noti programmi di file sharing (vedi e-mule, e-donkey, bitorrent...) compromettendo totalmente il loro utilizzo e soprattutto facendo venir meno uno dei motivi principali per cui ho sottoscritto il contratto Adsl tele2. dopo qualche tempo dalla ricezione della mia raccomandata (disdetta+richiesta danni) la compagnia provvedeva a staccare la linea adsl, ma oggi mi vedo recapitare una fattura in cui e' presente una voce ADSL- contributo Disattivazione euro 50,00. sono al corrente che il decreto Bersani ha regolamentato la materia differenziando i tipi di disdetta ma il mio caso e' particolare in quanto io ho disdetto in seguito ad una inadempienza contrattuale-tecnica della compagnia tele2. Detto cio', vorrei sapere se questi 50 euro segnalati come contributo disattivazione sono, nel mio caso, dovuti a tele2 o meno. Ed inoltre se posso esperire azione legale avanti al giudice di pace per i danni subiti dalla variazione tecnica effettuata arbitrariamente dalla compagnia. Aggiungo che ho effettuato nel mese di settembre 2006 il distacco da Telecom e dunque tele 2 e' al momento operatore unico. Grazie Aduc!
Diego, da Salerno

Risposta ADUC
A meno che nel contratto non fosse previsto tale filtro, lei ha ragione da vendere. Si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non sia ancora attivo nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si potra' citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (e' consigliabile recarsi personalmente presso l'ufficio del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere anche tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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